Nullo il contratto avente ad oggetto le attività riservate agli iscritti all’ordine dei commercialisti anche per quelle che siano riconosciute la competenza tecnica che sono relativamente liberi, nel senso che chiunque può compierli a titolo occasionale e gratuito, ma il cui compimento (strumentalmente connesso alla professione) resta invece “riservato” se avvenga in modo continuativo, stabile, organizzato e remunerato
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 3495 depositata il 7 febbraio 2024, intervenuta in tema di nullità del contratto per attività riservate alle professioni ordinistiche, ha ribadito il principio di diritto secondo cui "... ai fini della previsione di cui all'art. 2231 c.c. debba affermarsi il principio per cui le condotte di tenuta della [...]