CIVILE – CASSAZIONE

Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza n. 32731 depositata il 24 novembre 2023 – La prescrizione sulla specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie per il contraente in adesione è rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione, con la conseguenza che, a tal fine, non è sufficiente che la singola clausola risulti evidenziata nel contesto del contratto, allorché la sottoscrizione sia stata unica, e non rileva, in contrario, la collocazione della clausola immediatamente prima della sottoscrizione o la sua stampa in caratteri tipografici evidenziati

La prescrizione sulla specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie per il contraente in adesione è rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione, con la conseguenza che, a tal fine, non è sufficiente che la singola clausola risulti evidenziata nel contesto del contratto, allorché la sottoscrizione sia stata unica, e non rileva, in contrario, la collocazione della clausola immediatamente prima della sottoscrizione o la sua stampa in caratteri tipografici evidenziati

Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 5369 depositata il 29 febbraio 2024 – L’onere di provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’esistenza di una clausola invalida sugli interessi ultralegali, dedotti dall’attore in ripetizione d’indebito contro la banca come previsti in modo indeterminato secondo gli “usi di piazza”, non grava sulla banca, potendo il correntista provare con altri mezzi di prova, quali le presunzioni o gli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte, valorizzabile ai sensi dell’art. 116 c.p.c., sia possibile raggiungere lo scopo di dimostrare l’assenza dei fatti costitutivi del diritto azionato

L’onere di provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’esistenza di una clausola invalida sugli interessi ultralegali, dedotti dall’attore in ripetizione d’indebito contro la banca come previsti in modo indeterminato secondo gli “usi di piazza”, non grava sulla banca, potendo il correntista provare con altri mezzi di prova, quali le presunzioni o gli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte, valorizzabile ai sensi dell’art. 116 c.p.c., sia possibile raggiungere lo scopo di dimostrare l’assenza dei fatti costitutivi del diritto azionato

Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza n. 6792 depositata il 14 marzo 2024 – Il giudizio circa l’ (in)adempimento di una prestazione professione si articola naturalmente in due passaggi: il primo riguarda il concreto compimento dell’attività in se stessa; il secondo l’averla compiuta secondo il canone della diligenza professionale prescritta. Né può ipotizzarsi che, secondo le regole dell’onere della prova, incomba al debitore della prestazione di facere dimostrare di avere agito con la prescritta diligenza

Il giudizio circa l’ (in)adempimento di una prestazione professione si articola naturalmente in due passaggi: il primo riguarda il concreto compimento dell'attività in se stessa; il secondo l'averla compiuta secondo il canone della diligenza professionale prescritta. Né può ipotizzarsi che, secondo le regole dell'onere della prova, incomba al debitore della prestazione di facere dimostrare di avere agito con la prescritta diligenza

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 31019 depositata il 7 novembre 2023 – Il controllo del limite esterno della giurisdizione – che l’art. 111, comma 8 Cost., affida alla Corte di cassazione, secondo i limiti da ultimo precisati da Corte cost. (sent. n.6 del 2018) – non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori in iudicando o, come nel caso, in procedendo, «senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l’interpretazione delle norme costituisce il proprium distintivo dell’attività giurisdizionale»

Il controllo del limite esterno della giurisdizione - che l'art. 111, comma 8 Cost., affida alla Corte di cassazione, secondo i limiti da ultimo precisati da Corte cost. (sent. n.6 del 2018) - non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori in iudicando o, come nel caso, in procedendo, «senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l'interpretazione delle norme costituisce il proprium distintivo dell'attività giurisdizionale»

Nullo il contratto avente ad oggetto le attività riservate agli iscritti all’ordine dei commercialisti anche per quelle che siano riconosciute la competenza tecnica che sono relativamente liberi, nel senso che chiunque può compierli a titolo occasionale e gratuito, ma il cui compimento (strumentalmente connesso alla professione) resta invece “riservato” se avvenga in modo continuativo, stabile, organizzato e remunerato

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 3495 depositata il 7 febbraio 2024, intervenuta in tema di nullità del contratto per attività riservate alle professioni ordinistiche, ha ribadito il principio di diritto secondo cui "... ai fini della previsione di cui all'art. 2231 c.c. debba affermarsi il principio per cui le condotte di tenuta della [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezioni unite, sentenza n. 2075 depositata il 19 gennaio 2024 – In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma terzo, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso

In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma terzo, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso

CORTE di CASSAZIONE, sezioni unite, sentenza n. 2077 depositata il 19 gennaio 2024 – In caso di ricorso nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l’allegazione mediante strumenti informatici – al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l’atto è notificato ovvero mediante inserimento nella “busta telematica” con la quale l’atto è depositato – di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l’ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l’intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione

In caso di ricorso nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l’allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella “busta telematica” con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l’ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione

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