Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 16475 depositata il 13 giugno 2024 – E’ solo la cessione del credito, e non la mera delega all’incasso, che priva il creditore di tale sua qualità. Pertanto, il creditore di un professionista può pignorare i compensi a questi dovuti dai suoi clienti nelle forme del pignoramento presso terzi, a nulla rilevando che quel professionista abbia delegato altri all’incasso, oppure si sia obbligato, nei confronti dell’associazione professionale cui appartiene, a riversare in un fondo comune i proventi della propria attività professionale
E' solo la cessione del credito, e non la mera delega all’incasso, che priva il creditore di tale sua qualità. Pertanto, il creditore di un professionista può pignorare i compensi a questi dovuti dai suoi clienti nelle forme del pignoramento presso terzi, a nulla rilevando che quel professionista abbia delegato altri all’incasso, oppure si sia obbligato, nei confronti dell’associazione professionale cui appartiene, a riversare in un fondo comune i proventi della propria attività professionale