Corte di Cassazione sentenza n. 10048 depositata il 24 aprile 2018 – Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall’art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall’azione di responsabilità contro l’appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, e tale termine può essere postergato all’esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale.
Corte di Cassazione sentenza n. 10048 depositata il 24 aprile 2018 APPALTO - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI - RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO - DECORRENZA DEL TERMINE PER LA DENUNCIA - DALLA CONOSCENZA DEI DIFETTI - NECESSITA' - PORTATA FATTI DI CAUSA 1. - Con sentenza depositata in [...]