Commissione Tributaria Regionale per la Toscana sezione 21 sentenza n. 1125 depositata il 7 giugno 2018 – La variazione in diminuzione dell’imponibile ai fini Iva è consentita solo dopo la conseguita certezza della rilevata infruttuosità del credito e, comunque, alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto finale o, in sua assenza, di quello per opporre reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento
Commissione Tributaria Regionale per la Toscana sezione 21 sentenza n. 1125 depositata il 7 giugno 2018 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nei confronti della ......... S.p.A. veniva emesso un avviso di accertamento ad opera dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Firenze. L'accertamento, fondato sulle risultanze di un processo verbale di constatazione, portava a determinare una maggior imposta IRES [...]