Commissione Tributaria Regionale per la Toscana sezione 21 sentenza n. 1125 depositata il 7 giugno 2018 – La variazione in diminuzione dell’imponibile ai fini Iva è consentita solo dopo la conseguita certezza della rilevata infruttuosità del credito e, comunque, alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto finale o, in sua assenza, di quello per opporre reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento