COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Milano sentenza n. 5283 sez. 60 del 7 dicembre 2015 – In tema di accertamento sintetico il fatto che la Ricorrente non sia stata avvisata ex art. 38 comma 7 dpr 600/73 e che, conseguentemente, non sia stato attivato il contraddittorio endoprocedimentale, porta alla nullità dell’atto impugnato, non potendosi equiparare al contraddittorio la richiesta di documenti avanzata dall’Agenzia ai ricorrenti
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Milano sentenza n. 5283 sez. 60 del 7 dicembre 2015 ACCERTAMENTO - SINTETICO - CONTRADDITTORIO - NECESSITA’ Svolgimento del processo e motivi della decisione 1 - I sigg. M.L. ed A.Z., ricorrevano nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Mantova, avverso avvisi di accertamento di tipo sintetico emessi ai fini [...]