COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Palermo sentenza n. 461 sez. 25 del 9 febbraio 2015 – Ai fini della specificità dei motivi d’appello, richiesta dall’art. 342 c.p.c., l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Palermo sentenza n. 461 sez. 25 del 9 febbraio 2015 APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ - RIPROPOSIZIONE DELLE ARGOMENTAZIONI DISATTESE DAL PRIMO GIUDICE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso del 28/01/2002, (omissis) impugnava davanti alla CTP di Palermo il provvedimento di rigetto dell'istanza di rimborso dell'IRAP per gli anni [...]