COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Palermo sentenza n. 2887 sez. 18 del 5 agosto 2016 – In tema di verifiche tributarie, la violazione del termine di permanenza degli operatori dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dall’art. 12 comma 5 della legge 27 luglio 2000 n. 212, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, né l’invalidità degli atti compiuti o l’inutilizzabilità delle prove raccolte
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Palermo sentenza n. 2887 sez. 18 del 5 agosto 2016 ACCERTAMENTO - VERIFICA - PERMANENZA DEGLI OPERATORI IN FATTO E IN DIRITTO 1. - La Cooperativa Agricola Vittoria a r.l. propose ricorso avverso l'avviso di accertamento, col quale furono accertate maggiori imposte per IVA, IRPEF e IRAP relative all'anno 2004. Nella resistenza della Agenzia [...]