COMMISSIONI TRIBUTARIE

Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia sez. 3 sentenza n. 376 depositata il 25 gennaio 2019 – In tema di transfer pricing spetta all’Agenzia delle Entrate di dimostrare l’esistenza di transazioni tra imprese collegate con evidenti discrepanze rispetto a transazioni dello stesso genere su un mercato indipendente, mentre al contribuente spetta l’onere di dimostrare che le transazioni sono intervenute per valori di mercato da considerarsi normali

Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia sez. 3 sentenza n. 376 depositata il 25 gennaio 2019 Massima In tema di transfer pricing spetta all’Agenzia delle Entrate di dimostrare l’esistenza di transazioni tra imprese collegate con evidenti discrepanze rispetto a transazioni dello stesso genere su un mercato indipendente, mentre al contribuente spetta l’onere di dimostrare che [...]

Commissione Tributaria Regionale per il Friuli Venezia-Giulia sez. 1 sentenza n. 249 depositata il 12 febbraio 2019 – Sono esenti da imposte e tasse tutti gli atti, anche dispositivi del patrimonio in genere, che scaturiscono da accordi fra coniugi in sede di procedimenti di separazione e di divorzio

Commissione Tributaria Regionale per il Friuli Venezia-Giulia sez. 1 sentenza n. 249 depositata il 12 febbraio 2019 Massima Sono esenti da imposte e tasse tutti gli atti, anche dispositivi del patrimonio in genere, che scaturiscono da accordi fra coniugi in sede di procedimenti di separazione e di divorzio. In base a tale principio, recentemente affermato [...]

Commissione Tributaria Provinciale di Napoli sez. 10 sentenza n. 17217 depositata il 17 dicembre 2018 – La notifica di un atto a mezzo pec se ha raggiunto il suo scopo è valida

In tema di contenzioso tributario, la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23, entro sessanta giorni dalla notifica delricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fareistanza per la chiamatadi terzi. Peraltro, qualora tali difese non siano contretamente esercitate, nessun'altra conseguenza sfavorevole può derivarne al resistente, sicchè deve escludersi qualsiasi sanzione d'inammisibilità per il solo fatto della tardiva costituzione della parte resistente, cui deve riconoscersi il diritto, garantitodall'art. 24 Cost., sia di difendersi, negando i fatti costitutivi della pretesa attrice o contestando l'applicabilità delle norme di diritto invotate dal ricorrente, sia di produrre documenti ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 32, facoltà esercitabile anche in appello ai sensi del medesimo D.Lgs. art. 58

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE VICENZA – Ordinanza 11 ottobre 2017 – Non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 6 del decreto legislativo n. 252/2005 per contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE VICENZA - Ordinanza 11 ottobre 2017 Imposte e tasse - Previdenza complementare - Dipendenti delle pubbliche amministrazioni - Previsione che, sino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, si applica esclusivamente e integralmente la previgente normativa. - Decreto legislativo 5 [...]

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE ENNA – Sentenza 14 gennaio 2019, n. 8 – Il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio ex art. 115 c.p.c.), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, il fatto noto, da cui si parte, deve avere un grado di certezza tale da apparire indubitabile ed incontestabile

L’uso dei fatti notori va circoscritto solo a situazioni limitate e non possono rientrarvi elementi valutativi come la dose di caffè per una tazzina o la percentuale di ricarico. Non si possono reputare tra i fatti noti o di comune esperienza, da intendere come quella di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o anche soltanto la pratica di determinate situazioni.

MINISTERO FINANZE – Comunicato 25 gennaio 2019, n. 18 – PTT: accesso agli atti e ai documenti del fascicolo telematico anche per la parte non costituita

MINISTERO FINANZE - Comunicato 25 gennaio 2019, n. 18 PTT: accesso agli atti e ai documenti del fascicolo telematico anche per la parte non costituita Dal 28 gennaio 2019 nell’ambito del processo tributario telematico è disponibile il nuovo servizio di richiesta di accesso temporaneo al fascicolo processuale telematico. La nuova funzionalità è stata realizzata per [...]

Commissione Tributaria Provinciale di Novara sezione 2 sentenza n. 191 depositata il 13 novembre 2018 – L’avvio del processo con modalità cartacea non può impedire alla controparte di aderire al regime ordinario del processo telematico

La possibilità del tutto temporanea e transitoria concessa di avviare il processo telematico con modalità cartacea non può impedire alla controparte di aderire sin d'ora al regime ordinario del telematico. Ove poi i ricorrenti lamentassero di non poter allo stato visionare il fascicolo telematico ben potranno richiedere, con l'apposita istanza di accesso agli atti, alla segreteria di stampare copia del fascicolo dell'Agenzia.

Commissione Tributaria Regionale per l’Abruzzo Sez. 7 sentenza n. 1081 depositata il 15 novembre 2018 – In materia tributaria, la riassunzione del giudizio a seguito di pronuncia di rinvio della Suprema Corte è semestrale per le sentenze pubblicate dopo l’1 gennaio 2016

In materia tributaria, la riassunzione del giudizio a seguito di pronuncia di rinvio della Suprema Corte è disciplinato dall'art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992, che testualmente dispone: «Quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla commissione tributaria provinciale o regionale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili». Il termine di un anno, originariamente previsto dalla citata disposizione, è stato ridotto a quello di sei mesi dal d.lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma l, lett. bb); termine questo immediatamente applicabile con decorrenza dal l° gennaio 2016, in forza dell'art. 12, comma l, dello stesso d.lgs., a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio, in attuazione, peraltro, del principio "tempus regit actum".

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