Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 3623 depositata il 21 luglio 2017 – l passaggio dal metodo del raffronto a coppie a quello c.d. scolastico non può variare i rapporti tra le offerte delle imprese rimaste in gara, essendo solo necessario, al venir meno di un concorrente, eliminare i suoi punteggi e quelli conseguiti dagli altri concorrenti nel confronto a coppie con il primo e, in esito a tale eliminazione, procedere alla rinnovazione delle operazioni successive
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 3623 depositata il 21 luglio 2017 N. 03622/2017REG.PROV.COLL. N. 08277/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8277 del 2016, proposto da T. s.p.a., in persona del [...]