CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 26936 depositata il 17 ottobre 2024 – La previsione dell’art. 55 bis, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, a tenore della quale il responsabile della struttura contesta l’addebito e procede all’espletamento dell’attività istruttoria concludendo il procedimento con l’archiviazione o l’irrogazione della sanzione, non preclude comunque il diverso esito previsto dal comma 3, stesso articolo, che consente al responsabile della struttura, re melius perpensa, di orientarsi diversamente sulla propria competenza, trasmettendo – senza ritardi tali da rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o tardiva la contestazione dell’illecito – gli atti all’Ufficio per i procedimenti disciplinari, il quale, reiterata la contestazione in osservanza del termine indicato nel comma 4, concluderà il procedimento entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di prima acquisizione della notizia di infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora
La previsione dell’art. 55 bis, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, a tenore della quale il responsabile della struttura contesta l’addebito e procede all’espletamento dell’attività istruttoria concludendo il procedimento con l'archiviazione o l’irrogazione della sanzione, non preclude comunque il diverso esito previsto dal comma 3, stesso articolo, che consente al responsabile della struttura, re melius perpensa, di orientarsi diversamente sulla propria competenza, trasmettendo – senza ritardi tali da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o tardiva la contestazione dell'illecito - gli atti all’Ufficio per i procedimenti disciplinari, il quale, reiterata la contestazione in osservanza del termine indicato nel comma 4, concluderà il procedimento entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di prima acquisizione della notizia di infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora