LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 26936 depositata il 17 ottobre 2024 – La previsione dell’art. 55 bis, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, a tenore della quale il responsabile della struttura contesta l’addebito e procede all’espletamento dell’attività istruttoria concludendo il procedimento con l’archiviazione o l’irrogazione della sanzione, non preclude comunque il diverso esito previsto dal comma 3, stesso articolo, che consente al responsabile della struttura, re melius perpensa, di orientarsi diversamente sulla propria competenza, trasmettendo – senza ritardi tali da rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o tardiva la contestazione dell’illecito – gli atti all’Ufficio per i procedimenti disciplinari, il quale, reiterata la contestazione in osservanza del termine indicato nel comma 4, concluderà il procedimento entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di prima acquisizione della notizia di infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora

La previsione dell’art. 55 bis, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, a tenore della quale il responsabile della struttura contesta l’addebito e procede all’espletamento dell’attività istruttoria concludendo il procedimento con l'archiviazione o l’irrogazione della sanzione, non preclude comunque il diverso esito previsto dal comma 3, stesso articolo, che consente al responsabile della struttura, re melius perpensa, di orientarsi diversamente sulla propria competenza, trasmettendo – senza ritardi tali da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o tardiva la contestazione dell'illecito - gli atti all’Ufficio per i procedimenti disciplinari, il quale, reiterata la contestazione in osservanza del termine indicato nel comma 4, concluderà il procedimento entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di prima acquisizione della notizia di infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 27240 depositata il 21 ottobre 2024 – Un ente pubblico è di natura economica se produce, per legge e per statuto (e, quindi, non in via di mero fatto e contingente) beni o servizi con criteri di economicità, ossia con equivalenza, almeno tendenziale, tra costi e ricavi, analogamente ad un comune imprenditore

Un ente pubblico è di natura economica se produce, per legge e per statuto (e, quindi, non in via di mero fatto e contingente) beni o servizi con criteri di economicità, ossia con equivalenza, almeno tendenziale, tra costi e ricavi, analogamente ad un comune imprenditore

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 27291 depositata il 22 ottobre 2024 – In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell’esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26912 depositata il 16 ottobre 2024 – E’ preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti

E' preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 27707 depositata il 25 ottobre 2024 – Ai sensi dell’art. 29, comma 3 del d.lgs. n. 276 del 2003 come novellato dall’art. 30 della legge n. 122 del 2016, l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa non costituisce trasferimento d’azienda se il complesso di elementi organizzativi e produttivi introdotti, nello specifico appalto, dal subentrante sia caratterizzato da profili di tale novità da interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà precedentemente sussistente tra i fattori della produzione che consentivano l’esecuzione dell’appalto

Ai sensi dell’art. 29, comma 3 del d.lgs. n. 276 del 2003 come novellato dall’art. 30 della legge n. 122 del 2016, l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa non costituisce trasferimento d'azienda se il complesso di elementi organizzativi e produttivi introdotti, nello specifico appalto, dal subentrante sia caratterizzato da profili di tale novità da interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà precedentemente sussistente tra i fattori della produzione che consentivano l’esecuzione dell’appalto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26770 depositata il 15 ottobre 2024 – In tema di licenziamento disciplinare, la tipizzazione delle cause di recesso contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, potendo il catalogo delle ipotesi di giusta causa e di giustificato motivo essere esteso, in relazione a condotte comunque rispondenti al modello di giusta causa o giustificato motivo, ovvero ridotto, se tra le previsioni contrattuali ve ne sono alcune non rispondenti al modello legale e, dunque, nulle per violazione di norma imperativa; ne consegue che il giudice non può limitarsi a verificare se il fatto addebitato sia riconducibile ad una previsione contrattuale, essendo comunque tenuto a valutare in concreto la condotta addebitata e la proporzionalità della sanzione

In tema di licenziamento disciplinare, la tipizzazione delle cause di recesso contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, potendo il catalogo delle ipotesi di giusta causa e di giustificato motivo essere esteso, in relazione a condotte comunque rispondenti al modello di giusta causa o giustificato motivo, ovvero ridotto, se tra le previsioni contrattuali ve ne sono alcune non rispondenti al modello legale e, dunque, nulle per violazione di norma imperativa; ne consegue che il giudice non può limitarsi a verificare se il fatto addebitato sia riconducibile ad una previsione contrattuale, essendo comunque tenuto a valutare in concreto la condotta addebitata e la proporzionalità della sanzione

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 27723 depositata il 25 ottobre 2024 – In presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, anche personalizzato, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi (definibili come danni morali)

In presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, anche personalizzato, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi (definibili come danni morali)

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 26892 depositata il 16 ottobre 2024 – La deroga al divieto di licenziamento per cambio appalto, sebbene concluso il 31.12.2019, non era ipotizzabile perché, alla data del 5.10.2020, la riassunzione del lavoratore, da parte del nuovo appaltatore, non era formalmente ancora avvenuta; la deroga al divieto del licenziamento, per giustificato motivo oggettivo, non era altresì possibile perché non sussistevano le condizioni di esonero soggettivo dell’impresa cessante (è questo un dato accertato nei giudizi di merito, con valutazione di cd. “doppia conforme” e che non può essere sindacato in questa sede); il riferimento temporale alla data del 23.2.2020, previsto dall’art. 14 co. 1 D. l. n. 104/2020, deve essere inteso riguardante solo i licenziamenti collettivi.

La deroga al divieto di licenziamento per cambio appalto, sebbene concluso il 31.12.2019, non era ipotizzabile perché, alla data del 5.10.2020, la riassunzione del lavoratore, da parte del nuovo appaltatore, non era formalmente ancora avvenuta; la deroga al divieto del licenziamento, per giustificato motivo oggettivo, non era altresì possibile perché non sussistevano le condizioni di esonero soggettivo dell’impresa cessante (è questo un dato accertato nei giudizi di merito, con valutazione di cd. “doppia conforme” e che non può essere sindacato in questa sede); il riferimento temporale alla data del 23.2.2020, previsto dall’art. 14 co. 1 D. l. n. 104/2020, deve essere inteso riguardante solo i licenziamenti collettivi.

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