LAVORO – GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 28429 depositata il 5 novembre 2024 – Il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell’attività lavorativa vera e propria (e va, quindi, sommato al normale orario di lavoro come straordinario) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione; in particolare, sussiste il carattere di funzionalità nei casi in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa

Il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria (e va, quindi, sommato al normale orario di lavoro come straordinario) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione; in particolare, sussiste il carattere di funzionalità nei casi in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 27727 depositata il 25 ottobre 2024 – Il differimento del dies a quo per impugnare la delibera di esclusione si realizza soltanto a condizione che il socio escluso, dopo l’impugnazione stragiudiziale, abbia effettivamente dato corso al procedimento endoassociativo, perché solo a questa condizione può attendere tale determinazione per impugnare la delibera di esclusione davanti l’autorità giudiziaria, sino a tale momento restando sospesa la decorrenza del termine ex art. 2533 c.c. per consentire al collegio di “probiviri” di espletare la funzione di prevenzione della controversia

Il differimento del dies a quo per impugnare la delibera di esclusione si realizza soltanto a condizione che il socio escluso, dopo l’impugnazione stragiudiziale, abbia effettivamente dato corso al procedimento endoassociativo, perché solo a questa condizione può attendere tale determinazione per impugnare la delibera di esclusione davanti l'autorità giudiziaria, sino a tale momento restando sospesa la decorrenza del termine ex art. 2533 c.c. per consentire al collegio di “probiviri” di espletare la funzione di prevenzione della controversia

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 26964 depositata il 17 ottobre 2024 – Il dirigente medico che eserciti un’azione di esatto adempimento non può ottenere nulla più della retribuzione mensile a lui spettante, la quale è stabilita, su base mensile e non oraria, in misura omnicomprensiva di tutte le prestazioni dal medesimo rese, senza che il suo ammontare abbia nulla a che vedere con il tempo effettivo dedicato al lavoro

Il dirigente medico che eserciti un’azione di esatto adempimento non può ottenere nulla più della retribuzione mensile a lui spettante, la quale è stabilita, su base mensile e non oraria, in misura omnicomprensiva di tutte le prestazioni dal medesimo rese, senza che il suo ammontare abbia nulla a che vedere con il tempo effettivo dedicato al lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28106 depositata il 31 ottobre 2024 – L’errore revocatorio presuppone quindi il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio; ne consegue che non è configurabile l’errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico o siano frutto di un qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali, ossia di una viziata valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione

L’errore revocatorio presuppone quindi il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio; ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico o siano frutto di un qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali, ossia di una viziata valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 27510 depositata il 23 ottobre 2024 – La violazione dell’art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non laddove oggetto di censura – come nella specie – sia la valutazione che il giudice del merito abbia svolto delle prove proposte dalle parti

La violazione dell’art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non laddove oggetto di censura – come nella specie - sia la valutazione che il giudice del merito abbia svolto delle prove proposte dalle parti

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 27238 depositata il 21 ottobre 2024 – L’applicabilità della ripetuta deroga ai soli lavoratori subordinati non solo è suggerita dal tenore testuale della norma, ma appare pure appieno coerente con la ratio legis, sulla quale vale la pena di indugiare, di sovvenire alla situazione di bisogno nella quale si potrebbe trovare chi abbia perduto il lavoro e, in considerazione della sua età, non abbia più concrete prospettive di reperire una nuova occupazione, ciò che lo espone al rischio di trovarsi, per un periodo di tempo non breve, senza reddito e senza la pensione, l’accesso alla quale è stato difatti differito in virtù delle nuove norme di settore.

L’applicabilità della ripetuta deroga ai soli lavoratori subordinati non solo è suggerita dal tenore testuale della norma, ma appare pure appieno coerente con la ratio legis, sulla quale vale la pena di indugiare, di sovvenire alla situazione di bisogno nella quale si potrebbe trovare chi abbia perduto il lavoro e, in considerazione della sua età, non abbia più concrete prospettive di reperire una nuova occupazione, ciò che lo espone al rischio di trovarsi, per un periodo di tempo non breve, senza reddito e senza la pensione, l'accesso alla quale è stato difatti differito in virtù delle nuove norme di settore.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 26963 depositata il 17 ottobre 2024 – Con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata (ovvero questioni implicanti un accertamento di fatto o un profilo non trattato nella sentenza impugnata), il ricorrente, in osservanza del principio di specificità dei motivi ed a pena di inammissibilità, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche di riportare dettagliatamente in ricorso gli esatti termini in cui la questione sia stata posta da lui in primo e secondo grado e di indicare in quali atti del giudizio precedente lo abbia fatto

Con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata (ovvero questioni implicanti un accertamento di fatto o un profilo non trattato nella sentenza impugnata), il ricorrente, in osservanza del principio di specificità dei motivi ed a pena di inammissibilità, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche di riportare dettagliatamente in ricorso gli esatti termini in cui la questione sia stata posta da lui in primo e secondo grado e di indicare in quali atti del giudizio precedente lo abbia fatto

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