LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28811 depositata l’ 8 novembre 2024 – Il D.Lgs. 509/94 non ha attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse il connotato di regolamenti di delegificazione di cui alla L.400/88, per cui non è loro consentito di sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali o di derogare a disposizioni collocate a livello primario; è stato ivi richiamato anche il tema dell’equilibrio di bilancio delle gestioni previdenziali in un termine non inferiore a quindici anni, del rispetto del principio del pro rata e dei tipi di provvedimento adottabili dopo le modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria del 2007 con la precisazione che esula dal novero dei provvedimenti adottabili (inizialmente limitati alla variazione di aliquote contributive e riparametrazione dei coefficienti di rendimento, cd. numerus clausus) ed è incompatibile con il rispetto del principio del pro rata qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati

Il D.Lgs. 509/94 non ha attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse il connotato di regolamenti di delegificazione di cui alla L.400/88, per cui non è loro consentito di sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali o di derogare a disposizioni collocate a livello primario; è stato ivi richiamato anche il tema dell’equilibrio di bilancio delle gestioni previdenziali in un termine non inferiore a quindici anni, del rispetto del principio del pro rata e dei tipi di provvedimento adottabili dopo le modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria del 2007 con la precisazione che esula dal novero dei provvedimenti adottabili (inizialmente limitati alla variazione di aliquote contributive e riparametrazione dei coefficienti di rendimento, cd. numerus clausus) ed è incompatibile con il rispetto del principio del pro rata qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 29113 depositata il 12 novembre 2024 – E’ possibile beneficiare dell’incremento contributivo dovuto ai periodi di esposizione qualificata all’amianto solo per colmare eventuali scoperture per consentire il raggiungimento del tetto massimo delle 2080 settimane contributive ma non per sostituire periodi contributivi meno favorevoli

E' possibile beneficiare dell’incremento contributivo dovuto ai periodi di esposizione qualificata all’amianto solo per colmare eventuali scoperture per consentire il raggiungimento del tetto massimo delle 2080 settimane contributive ma non per sostituire periodi contributivi meno favorevoli

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28723 depositata il 7 novembre 2024 – Esula da tale novero qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l’art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca – a prescindere dal “criterio di determinazione del trattamento pensionistico” – la previsione di una trattenuta a titolo di “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti; – il contributo di solidarietà, anche sulla base di quanto affermato da Corte Cost. sentenza n.173/2016, ha natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost., ed è dunque sottoposto alla riserva di legge; – l’art.1, co.488 legge n.147/2013, da un lato, pone quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l’equilibrio finanziario a lungo termine, mentre tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, avente carattere provvisorio e limitato nel tempo

Esula da tale novero qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti; - il contributo di solidarietà, anche sulla base di quanto affermato da Corte Cost. sentenza n.173/2016, ha natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost., ed è dunque sottoposto alla riserva di legge; - l’art.1, co.488 legge n.147/2013, da un lato, pone quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, avente carattere provvisorio e limitato nel tempo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 30551 depositata il 27 novembre 2024 – Il certificato redatto da un medico convenzionato con un ente previdenziale o con il Servizio Sanitario Nazionale per il controllo della sussistenza delle malattie del lavoratore è atto pubblico che fa fede, fino a querela di falso, tale fede privilegiata non si estende anche ai giudizi valutativi che il sanitario ha in occasione del controllo espresso in ordine allo stato di malattia e all’impossibilità temporanea della prestazione lavorativa

Il certificato redatto da un medico convenzionato con un ente previdenziale o con il Servizio Sanitario Nazionale per il controllo della sussistenza delle malattie del lavoratore è atto pubblico che fa fede, fino a querela di falso, tale fede privilegiata non si estende anche ai giudizi valutativi che il sanitario ha in occasione del controllo espresso in ordine allo stato di malattia e all'impossibilità temporanea della prestazione lavorativa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30146 depositata il 22 novembre 2024 – Domanda di indennità di accompagnamento

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30146 depositata il 22 novembre 2024 Lavoro - Domanda di indennità di accompagnamento - Decesso del congiunto - Rigetto Rilevato che 1. la Corte di appello di Napoli ha rigettato l’appello degli odierni ricorrenti e confermato la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda volta ad [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28433 depositata il 5 novembre 2024 – Anche il beneficio disciplinato dalla legge n. 336 del 1970 e ss.mm. condivida con quello introdotto con l’articolo 6 della legge n. 140 del 1985 la finalità dimostrativa della gratitudine della Nazione; tuttavia, le due elargizioni sono intrinsecamente differenti per le modalità di calcolo del beneficio da doversi ritenere giustificata la previsione, solo per il secondo di un non assorbimento con quei miglioramenti del trattamento pensionistico che sopravvengano nel tempo

Anche il beneficio disciplinato dalla legge n. 336 del 1970 e ss.mm. condivida con quello introdotto con l’articolo 6 della legge n. 140 del 1985 la finalità dimostrativa della gratitudine della Nazione; tuttavia, le due elargizioni sono intrinsecamente differenti per le modalità di calcolo del beneficio da doversi ritenere giustificata la previsione, solo per il secondo di un non assorbimento con quei miglioramenti del trattamento pensionistico che sopravvengano nel tempo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro Sentenza n. 29787 depositata il 19 novembre 2024 – La clausola 4 dell’Accordo Quadro, che impone di riservare agli assunti a tempo determinato le medesime condizioni di impiego previste per i dipendenti a tempo indeterminato; per cui il tempo lavorato con plurimi contratti a termine, sia pur non consecutivi, deve essere considerato utile ai fini del raggiungimento del requisito del “biennio” richiesto dalla su richiamata disposizione. In caso contrario, si realizzerebbe una effettiva disparità discriminatoria tra lavoratori, non consentita

La clausola 4 dell’Accordo Quadro, che impone di riservare agli assunti a tempo determinato le medesime condizioni di impiego previste per i dipendenti a tempo indeterminato; per cui il tempo lavorato con plurimi contratti a termine, sia pur non consecutivi, deve essere considerato utile ai fini del raggiungimento del requisito del “biennio” richiesto dalla su richiamata disposizione. In caso contrario, si realizzerebbe una effettiva disparità discriminatoria tra lavoratori, non consentita.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 29943 depositata il 20 novembre 2024 – Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale

Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale

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