CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28811 depositata l’ 8 novembre 2024 – Il D.Lgs. 509/94 non ha attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse il connotato di regolamenti di delegificazione di cui alla L.400/88, per cui non è loro consentito di sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali o di derogare a disposizioni collocate a livello primario; è stato ivi richiamato anche il tema dell’equilibrio di bilancio delle gestioni previdenziali in un termine non inferiore a quindici anni, del rispetto del principio del pro rata e dei tipi di provvedimento adottabili dopo le modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria del 2007 con la precisazione che esula dal novero dei provvedimenti adottabili (inizialmente limitati alla variazione di aliquote contributive e riparametrazione dei coefficienti di rendimento, cd. numerus clausus) ed è incompatibile con il rispetto del principio del pro rata qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati
Il D.Lgs. 509/94 non ha attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse il connotato di regolamenti di delegificazione di cui alla L.400/88, per cui non è loro consentito di sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali o di derogare a disposizioni collocate a livello primario; è stato ivi richiamato anche il tema dell’equilibrio di bilancio delle gestioni previdenziali in un termine non inferiore a quindici anni, del rispetto del principio del pro rata e dei tipi di provvedimento adottabili dopo le modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria del 2007 con la precisazione che esula dal novero dei provvedimenti adottabili (inizialmente limitati alla variazione di aliquote contributive e riparametrazione dei coefficienti di rendimento, cd. numerus clausus) ed è incompatibile con il rispetto del principio del pro rata qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati