LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31547 depositata il 3 dicembre 2025 – Qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d’ufficio, la parte che abbia interesse a far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma primo, c.p.c., rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte di cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex officio

Qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d’ufficio, la parte che abbia interesse a far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma primo, c.p.c., rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte di cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex officio

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 32286 depositata l’ 11 dicembre 2025

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 32286 depositata l' 11 dicembre 2025 Provvedimento sospensivo/interruttivo del rapporto di lavoro - Sequestro preventivo - Riammissione in servizio - Pagamento delle retribuzioni - Ordinanza ingiunzione di pagamento - Provvedimento dell'amministratore giudiziario - Accoglimento parziale Fatti di causa 1. La Corte d'Appello di Palermo ha accolto l’appello della [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 32285 depositata l’ 11 dicembre 2025 – L’art. 3 della legge n. 300 del 1970 – secondo cui i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell’attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati – non ha fatto venire meno il potere dell’imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., di controllare, direttamente o mediante l’organizzazione gerarchica che a lui fa capo e che è conosciuta dai dipendenti, l’adempimento delle prestazioni cui costoro sono tenuti e, così, di accertare eventuali mancanze specifiche dei dipendenti medesimi, già commesse o in corso di esecuzione, e ciò indipendentemente dalle modalità con cui sia stato compiuto il controllo

L'art. 3 della legge n. 300 del 1970 – secondo cui i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati - non ha fatto venire meno il potere dell'imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., di controllare, direttamente o mediante l'organizzazione gerarchica che a lui fa capo e che è conosciuta dai dipendenti, l'adempimento delle prestazioni cui costoro sono tenuti e, così, di accertare eventuali mancanze specifiche dei dipendenti medesimi, già commesse o in corso di esecuzione, e ciò indipendentemente dalle modalità con cui sia stato compiuto il controllo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 32283 depositata l’ 11 dicembre 2025 – Sono legittimi: i controlli difensivi volti ad accertare condotte illecite ascrivibili a singoli e determinati dipendenti; quelli indotti da un “fondato sospetto” di commissione di un illecito da parte di quel dipendente; quelli che abbiano ad oggetto dati raccolti ex post, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione degli interessi e dei beni aziendali e la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore

Sono legittimi: i controlli difensivi volti ad accertare condotte illecite ascrivibili a singoli e determinati dipendenti; quelli indotti da un “fondato sospetto” di commissione di un illecito da parte di quel dipendente; quelli che abbiano ad oggetto dati raccolti ex post, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione degli interessi e dei beni aziendali e la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32406 depositata il 12 dicembre 2025 – Ove l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario sia già documentato in atti, il beneficio è liberamente invocabile dalla parte – anche in assenza di specifica allegazione e con forme diverse da quelle previste dall’art. 484 c.c. – pure nel giudizio d’appello ed è rilevabile d’ufficio dal giudice a favore degli altri chiamati all’eredità, senza che rilevi l’eventuale contumacia degli stessi

Ove l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario sia già documentato in atti, il beneficio è liberamente invocabile dalla parte - anche in assenza di specifica allegazione e con forme diverse da quelle previste dall'art. 484 c.c. - pure nel giudizio d'appello ed è rilevabile d'ufficio dal giudice a favore degli altri chiamati all'eredità, senza che rilevi l'eventuale contumacia degli stessi

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 31372 depositata il 1° dicembre 2025 – In materia di tutela della salute del lavoratore, l’art. 2087 cod. civ. non delinea un’ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, i cui obblighi, oltre a dover essere rapportati alle concrete possibilità della tecnica e dell’esperienza, vanno parametrati alle specificità del lavoro e alla natura dell’ambiente e dei luoghi in cui il lavoro deve svolgersi, particolarmente quando vengono in questione attività che per loro intrinseche caratteristiche (svolgimento all’aperto, in ambienti sotterranei, in gallerie, in miniera, ecc.) comportano dei rischi per la salute del lavoratore (collegati alle intemperie, all’umidità degli ambienti, alla loro temperatura, ecc.), ineliminabili, in tutto o in parte, dal datore di lavoro

In materia di tutela della salute del lavoratore, l'art. 2087 cod. civ. non delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, i cui obblighi, oltre a dover essere rapportati alle concrete possibilità della tecnica e dell'esperienza, vanno parametrati alle specificità del lavoro e alla natura dell'ambiente e dei luoghi in cui il lavoro deve svolgersi, particolarmente quando vengono in questione attività che per loro intrinseche caratteristiche (svolgimento all'aperto, in ambienti sotterranei, in gallerie, in miniera, ecc.) comportano dei rischi per la salute del lavoratore (collegati alle intemperie, all'umidità degli ambienti, alla loro temperatura, ecc.), ineliminabili, in tutto o in parte, dal datore di lavoro

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 31355 depositata il 1° dicembre 2025

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 31355 depositata il 1° dicembre 2025 DIRITTO DEL LAVORO – Qualifica superiore – Riconoscimento – Sulla base delle mansioni effettivamente disimpegnate – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Conclusioni CTU – Adesione del giudice – Inammissibilità di sindacato in Cassazione – Eccezioni – Vizio di motivazione ex art. 360 – Vizio di [...]

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