LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31658 depositata il 4 dicembre 2025 – L’elemento distintivo tra il rapporto di agenzia e il rapporto di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che il primo ha per oggetto lo svolgimento a favore del preponente di un’attività economica esercitata in forma imprenditoriale, con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell’agente, che si manifesta nell’autonomia nella scelta dei tempi e dei modi della stessa, pur nel rispetto – secondo il disposto dall’art. 1746 cod. civ. – delle istruzioni ricevute dal preponente, mentre oggetto del secondo è la prestazione, in regime di subordinazione, di energie lavorative

L'elemento distintivo tra il rapporto di agenzia e il rapporto di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che il primo ha per oggetto lo svolgimento a favore del preponente di un'attività economica esercitata in forma imprenditoriale, con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell'agente, che si manifesta nell'autonomia nella scelta dei tempi e dei modi della stessa, pur nel rispetto - secondo il disposto dall'art. 1746 cod. civ. - delle istruzioni ricevute dal preponente, mentre oggetto del secondo è la prestazione, in regime di subordinazione, di energie lavorative

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 787 depositata il 14 gennaio 2026 – La definizione della condotta antisindacale, anche nell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori, va intesa in senso teleologico, poiché individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i “beni” protetti

La definizione della condotta antisindacale, anche nell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori, va intesa in senso teleologico, poiché individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i "beni" protetti

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 2558 depositata il 5 febbraio 2026 – La previsione della decadenza dalle agevolazioni contributive stabilita per i contratti di apprendistato può ritenersi realizzata, e per tutto il periodo di durata del contratto, solo nel caso in cui sulla base della concreta vicenda, l’inadempimento abbia un’obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa coerente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e quindi trasfusi nel contratto

La previsione della decadenza dalle agevolazioni contributive stabilita per i contratti di apprendistato può ritenersi realizzata, e per tutto il periodo di durata del contratto, solo nel caso in cui sulla base della concreta vicenda, l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa coerente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e quindi trasfusi nel contratto

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 1226 depositata il 20 gennaio 2026 – Il patto con cui nel contratto di agenzia si trasferisce, in modo generalizzato, il rischio dell’inadempimento del cliente all’agente è nullo per frode alla legge, anche quando sia previsto sotto forma di acquisto e successiva rivendita della merce

Il patto con cui nel contratto di agenzia si trasferisce, in modo generalizzato, il rischio dell'inadempimento del cliente all'agente è nullo per frode alla legge, anche quando sia previsto sotto forma di acquisto e successiva rivendita della merce

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31182 depositata il 28 novembre 2025 – Non conforme a diritto l’espunzione, nell’ambito della liquidazione delle spese di lite di primo grado, del compenso previsto per la fase istruttoria, indiscusso apparendo il compimento, in prime cure, (quantomeno) di un’attività -l’esame della memoria e della documentazione prodotta dalla controparte – ricompresa nel catalogo disegnato dall’art. 4, comma 5, lett. c), del DM n. 55 del 2014

Non conforme a diritto l’espunzione, nell’ambito della liquidazione delle spese di lite di primo grado, del compenso previsto per la fase istruttoria, indiscusso apparendo il compimento, in prime cure, (quantomeno) di un’attività -l’esame della memoria e della documentazione prodotta dalla controparte - ricompresa nel catalogo disegnato dall’art. 4, comma 5, lett. c), del DM n. 55 del 2014

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 1907 depositata il 28 gennaio 2026 – In base al disposto dell’art. 4, comma 4, della legge n. 68 del 1999, per i lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia “l’infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori”

In base al disposto dell’art. 4, comma 4, della legge n. 68 del 1999, per i lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia “l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori”

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