LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30331 depositata il 17 novembre 2025 – Per l’art. 2120 cod. civ., ove i contratti collettivi non contengano diversa previsione, la retribuzione annua comprende tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale e non di rimborso spese; l’esclusione di una o più voci dalla base retributiva, costituendo deroga all’indicato principio, presuppone in primo luogo una volontà della norma collettiva che neghi espressamente l’inclusione ed esige, poi, una specifica prova di questa negazione da parte di colui che la invoca

Per l’art. 2120 cod. civ., ove i contratti collettivi non contengano diversa previsione, la retribuzione annua comprende tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale e non di rimborso spese; l’esclusione di una o più voci dalla base retributiva, costituendo deroga all’indicato principio, presuppone in primo luogo una volontà della norma collettiva che neghi espressamente l’inclusione ed esige, poi, una specifica prova di questa negazione da parte di colui che la invoca

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31208 depositata il 30 novembre 2025 – Qualora venga dedotto in giudizio l’omesso versamento di contributi assicurativi obbligatori (con le relative somme accessorie), vantati da un istituto previdenziale nei confronti di un ente pubblico non economico in relazione a pretesi rapporti di lavoro subordinato instaurati con tale ente, la causa deve essere decisa dal giudice ordinario, dovendosi distinguere, in base al titolo, ai soggetti e al contenuto, tra il rapporto previdenziale e quello di pubblico impiego la cui cognizione, relativamente alle fattispecie in cui non trovi applicazione, ai fini della determinazione della giurisdizione, la nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993 e, successivamente, di cui al D.Lgs. n. 80 del 1998, è attribuita invece alla giurisdizione del giudice amministrativo

Qualora venga dedotto in giudizio l'omesso versamento di contributi assicurativi obbligatori (con le relative somme accessorie), vantati da un istituto previdenziale nei confronti di un ente pubblico non economico in relazione a pretesi rapporti di lavoro subordinato instaurati con tale ente, la causa deve essere decisa dal giudice ordinario, dovendosi distinguere, in base al titolo, ai soggetti e al contenuto, tra il rapporto previdenziale e quello di pubblico impiego la cui cognizione, relativamente alle fattispecie in cui non trovi applicazione, ai fini della determinazione della giurisdizione, la nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993 e, successivamente, di cui al D.Lgs. n. 80 del 1998, è attribuita invece alla giurisdizione del giudice amministrativo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 21210 depositata il 30 novembre 2025 – Il carattere novativo della transazione implica che la somma dovuta in restituzione dal lavoratore alla società prescinde dalla sua natura retributiva o previdenziale, ed è comunque dovuta interamente, sicché l’accertamento dell’omissione contributiva restava inutile, e non doveva compiersi, atteso che da tale profilo contributivo prescindeva il contenuto della transazione

Il carattere novativo della transazione implica che la somma dovuta in restituzione dal lavoratore alla società prescinde dalla sua natura retributiva o previdenziale, ed è comunque dovuta interamente, sicché l’accertamento dell’omissione contributiva restava inutile, e non doveva compiersi, atteso che da tale profilo contributivo prescindeva il contenuto della transazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31181 depositata il 28 novembre 2025 – In caso di applicazione della tutela reale ex art 18 l. n. 300/1970, (anche) nel testo modificato dalla l. n. 92 del 2012 – applicabile ratione temporis il datore di lavoro è condannato al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, costituendo detta fattispecie una ipotesi eccezionale di condanna a favore del terzo, che non richiede la partecipazione al giudizio dell’ente previdenziale

In caso di applicazione della tutela reale ex art 18 l. n. 300/1970, (anche) nel testo modificato dalla l. n. 92 del 2012 - applicabile ratione temporis il datore di lavoro è condannato al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, costituendo detta fattispecie una ipotesi eccezionale di condanna a favore del terzo, che non richiede la partecipazione al giudizio dell’ente previdenziale

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 30823 depositata il 24 novembre 2025 – Nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, pur solo in via generale, una mera presunzione di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza, tuttavia l’eventuale inadeguatezza della retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva può essere accertata solo attraverso il parametro dell’art. 36 Cost., che è “esterno” rispetto al contratto collettivo. Né la diversità di retribuzione fra dipendenti che svolgono le stesse mansioni è in contrasto con un principio di parità di trattamento, principio che sussiste solo nel pubblico impiego contrattualizzato

Nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, pur solo in via generale, una mera presunzione di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza, tuttavia l'eventuale inadeguatezza della retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva può essere accertata solo attraverso il parametro dell'art. 36 Cost., che è "esterno" rispetto al contratto collettivo. Né la diversità di retribuzione fra dipendenti che svolgono le stesse mansioni è in contrasto con un principio di parità di trattamento, principio che sussiste solo nel pubblico impiego contrattualizzato

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30476 depositata il 19 novembre 2025 – In tema di obbligazioni contributive, la diversità dei periodi di debenza, pur nella identità dei termini di riferimento e di connotazione del rapporto, basta a far configurare quali diversi i rapporti contributivi ad essi afferenti, sicché il giudice non può stabilire, con efficacia di giudicato, che le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel senso che anche per il futuro l’obbligo contributivo si atteggi in un determinato modo, in quanto per questa parte giudicherebbe di un rapporto del quale non si sono ancora realizzati tutti i presupposti

In tema di obbligazioni contributive, la diversità dei periodi di debenza, pur nella identità dei termini di riferimento e di connotazione del rapporto, basta a far configurare quali diversi i rapporti contributivi ad essi afferenti, sicché il giudice non può stabilire, con efficacia di giudicato, che le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel senso che anche per il futuro l'obbligo contributivo si atteggi in un determinato modo, in quanto per questa parte giudicherebbe di un rapporto del quale non si sono ancora realizzati tutti i presupposti.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30459 depositata il 18 novembre 2025 – La regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell’obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all’orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, se superiore; ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro

La regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, se superiore; ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro

Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 2665 depositata il 23 marzo 1997 – Il primo comma dell’art. 2070 cod. civ. (secondo cui l’appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione

Il primo comma dell'art. 2070 cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione

Torna in cima