LAVORO – GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 22866 depositata il 16 agosto 2024 – Il termine per l’esercizio del diritto alla revisione della rendita INAIL stabilito dagli artt. 83 e 137 del D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 (di dieci o quindici anni, rispettivamente, per gli infortuni e le malattie professionali) non è di prescrizione o di decadenza, ma opera sul piano sostanziale, incidendo sull’esistenza stessa del diritto, in quanto individua l’ambito temporale entro il quale assumono rilevanza le successive modificazioni, “in pejus” o “in melius”, delle condizioni fisiche del titolare incidenti sull’attitudine al lavoro

Il termine per l'esercizio del diritto alla revisione della rendita INAIL stabilito dagli artt. 83 e 137 del D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 (di dieci o quindici anni, rispettivamente, per gli infortuni e le malattie professionali) non è di prescrizione o di decadenza, ma opera sul piano sostanziale, incidendo sull'esistenza stessa del diritto, in quanto individua l'ambito temporale entro il quale assumono rilevanza le successive modificazioni, "in pejus" o "in melius", delle condizioni fisiche del titolare incidenti sull'attitudine al lavoro

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 22865 depositata il 16 agosto 2024 – L’assicurato può limitarsi a manifestare la propria sintomatologia, o i fatti morbosi accertati, e addurre i possibili agenti patogeni cui il lavoro lo ha esposto, senza essere tenuto a una specifica indicazione del “nomen” della patologia derivata, che ben può essere definita attraverso le attività peritali e decisionali del processo

L'assicurato può limitarsi a manifestare la propria sintomatologia, o i fatti morbosi accertati, e addurre i possibili agenti patogeni cui il lavoro lo ha esposto, senza essere tenuto a una specifica indicazione del "nomen" della patologia derivata, che ben può essere definita attraverso le attività peritali e decisionali del processo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 22609 depositata il 9 agosto 2024 – Ricorre il vizio di incompetenza assoluta dell’amministrazione quando l’atto emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell’amministrazione alla quale l’organo emittente appartiene, mentre si ha incompetenza relativa nel rapporto interno tra organi o enti nelle cui attribuzioni rientra, sia pure a fini e in casi diversi, una determinata materia

Ricorre il vizio di incompetenza assoluta dell'amministrazione quando l'atto emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell'amministrazione alla quale l'organo emittente appartiene, mentre si ha incompetenza relativa nel rapporto interno tra organi o enti nelle cui attribuzioni rientra, sia pure a fini e in casi diversi, una determinata materia

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 23850 depositata il 5 settembre 2024 – Il lavoratore che sia anche rappresentante sindacale se, quale lavoratore subordinato, è soggetto allo stesso vincolo di subordinazione degli altri dipendenti, si pone, in relazione all’attività di sindacalista, su un piano paritetico con il datore di lavoro, con esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione, giacché detta attività, espressione di una libertà costituzionalmente garantita dall’art. 39 Cost., in quanto diretta alla tutela degli interessi collettivi dei lavoratori nei confronti di quelli contrapposti del datore di lavoro, non può essere subordinata alla volontà di quest’ultimo

Il lavoratore che sia anche rappresentante sindacale se, quale lavoratore subordinato, è soggetto allo stesso vincolo di subordinazione degli altri dipendenti, si pone, in relazione all'attività di sindacalista, su un piano paritetico con il datore di lavoro, con esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione, giacché detta attività, espressione di una libertà costituzionalmente garantita dall'art. 39 Cost., in quanto diretta alla tutela degli interessi collettivi dei lavoratori nei confronti di quelli contrapposti del datore di lavoro, non può essere subordinata alla volontà di quest'ultimo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23399 depositata il 30 agosto 2024 – In tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 individua – nella “scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo” – la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all’art. 7 della legge n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall’art. 46, commi 5 e 6, della legge n. 88 del 1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell’azione giudiziaria – non consente lo spostamento in avanti del “dies a quo” per l’inizio del computo del termine di decadenza (di tre anni o di un anno)

In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 individua - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art. 7 della legge n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, della legge n. 88 del 1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine di decadenza (di tre anni o di un anno)

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22710 depositata il 12 agosto 2024 – I commi 25 e 25 bis dell’art. 1 del d. l. n. 181/2006, conv. con modif. in l. n. 233/2006, non rimettono ad eventuali meccanismi di compensazione la copertura della possibile maggiore spesa per la revisione dei trattamenti economici in atto conseguente al riordino delle funzioni, ma la escludono, stabilendo che ai dipendenti trasferiti continua ad applicarsi la contrattazione del comparto di provenienza; ciò per un periodo di tempo ragionevolmente limitato, al fine di riorganizzare le funzioni trasferite e di reperire le risorse finanziarie necessarie

I commi 25 e 25 bis dell’art. 1 del d. l. n. 181/2006, conv. con modif. in l. n. 233/2006, non rimettono ad eventuali meccanismi di compensazione la copertura della possibile maggiore spesa per la revisione dei trattamenti economici in atto conseguente al riordino delle funzioni, ma la escludono, stabilendo che ai dipendenti trasferiti continua ad applicarsi la contrattazione del comparto di provenienza; ciò per un periodo di tempo ragionevolmente limitato, al fine di riorganizzare le funzioni trasferite e di reperire le risorse finanziarie necessarie

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22692 depositata il 12 agosto 2024 – La prescrizione del diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell’esposizione all’amianto, che, incidendo su un autonomo diritto e non sulla rivendicazione di una componente del credito previdenziale, è definitiva e non limitata ai singoli ratei, decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione

La prescrizione del diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell’esposizione all’amianto, che, incidendo su un autonomo diritto e non sulla rivendicazione di una componente del credito previdenziale, è definitiva e non limitata ai singoli ratei, decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione

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