LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24471 depositata il 12 settembre 2024 – Instaurazione rapporto a tempo indeterminato – Retribuzioni maturate dalla scadenza del termine

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24471 depositata il 12 settembre 2024 Lavoro - Apposizione del termine al contratto - Nullità - Riassunzione - Instaurazione rapporto a tempo indeterminato - Retribuzioni maturate dalla scadenza del termine Rilevato che 1. Con atto di precetto, notificato il 26.1.2017 unitamente alla sentenza della Corte di appello di [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23562 depositata il 3 settembre 2024 – La funzione precipua del Fondo di garanzia è di proteggere il lavoratore dal rischio dell’insolvenza «di colui il quale è il proprio datore di lavoro al momento in cui il TFR diviene esigibile. Pertanto, «quando il fallimento o comunque l’insolvenza del datore di lavoro cedente intervenga dopo che sia cessato il rapporto di lavoro proseguito con il cessionario, l’intervento del Fondo di garanzia va circoscritto al caso in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui il TFR diviene esigibile»

La funzione precipua del Fondo di garanzia è di proteggere il lavoratore dal rischio dell’insolvenza «di colui il quale è il proprio datore di lavoro al momento in cui il TFR diviene esigibile. Pertanto, «quando il fallimento o comunque l’insolvenza del datore di lavoro cedente intervenga dopo che sia cessato il rapporto di lavoro proseguito con il cessionario, l’intervento del Fondo di garanzia va circoscritto al caso in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui il TFR diviene esigibile»

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24109 depositata il 9 settembre 2024 – Il sindacato di legittimità sui contratti collettivi aziendali di lavoro può essere esercitato soltanto con riguardo ai vizi di motivazione del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ovvero ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, per violazione delle norme di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., a condizione, per detta ipotesi, che i motivi di ricorso non si limitino a contrapporre una diversa interpretazione rispetto a quella del provvedimento gravato, ma prospettino, sotto molteplici profili, l’inadeguatezza della motivazione anche con riferimento alle norme del codice civile di ermeneutica negoziale come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e congruità della motivazione stessa

Il sindacato di legittimità sui contratti collettivi aziendali di lavoro può essere esercitato soltanto con riguardo ai vizi di motivazione del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ovvero ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, per violazione delle norme di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., a condizione, per detta ipotesi, che i motivi di ricorso non si limitino a contrapporre una diversa interpretazione rispetto a quella del provvedimento gravato, ma prospettino, sotto molteplici profili, l'inadeguatezza della motivazione anche con riferimento alle norme del codice civile di ermeneutica negoziale come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e congruità della motivazione stessa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24398 depositata l’ 11 settembre 2024 – Contratto di collaborazione coordinata e continuativa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24398 depositata l' 11 settembre 2024 Lavoro - Contratto di collaborazione coordinata e continuativa - Precedente società concessionaria - Obbligo di reimpiegare il personale già in servizio - Medesime condizioni economiche e normative - Risarcimento danni - Rigetto Rilevato che 1. la Corte d’Appello dell’Aquila, con la sentenza [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 24950 depositata il 17 settembre 2024 – Il diritto all’APE sociale, in applicazione dell’articolo 1, comma 179, legge n. 232 del 2016, richiede –tra gli altri requisiti- uno stato di disoccupazione in capo al beneficiario, ma non postula che lo stesso abbia anche beneficiato dell’indennità di disoccupazione, prevedendo soltanto che, ove l’interessato abbia beneficiato della detta indennità, la stessa sia cessata

Il diritto all’APE sociale, in applicazione dell’articolo 1, comma 179, legge n. 232 del 2016, richiede –tra gli altri requisiti- uno stato di disoccupazione in capo al beneficiario, ma non postula che lo stesso abbia anche beneficiato dell’indennità di disoccupazione, prevedendo soltanto che, ove l’interessato abbia beneficiato della detta indennità, la stessa sia cessata

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24667 depositata il 13 settembre 2024 – La prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, c.c. – così come dall’art.129 del R. D. L. n. 1827 del 1935 – richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato, sicché, ove sia in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.

La prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall’art.129 del R. D. L. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24192 depositata il 09 settembre 2024 – L’obbligatorietà dell’iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità

L'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità

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