LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza depositata il 28 agosto 2024, n. 23263 – In materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. nr. 509 del 1994 la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948 nr. 4 cod.civ. – così come dal R.D.L. nr. 1827 del 1935, art. 129 – richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato, sicché, ove vi sia in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod.civ.

In materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. nr. 509 del 1994 la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 nr. 4 cod.civ. - così come dal R.D.L. nr. 1827 del 1935, art. 129 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod.civ.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23214 depositata il 28 agosto 2024 – I caratteri distintivi del contratto di agenzia debbano individuarsi nella continuità e stabilità dell’attività dell’agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente, nell’ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest’ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio, e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo

I caratteri distintivi del contratto di agenzia debbano individuarsi nella continuità e stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente, nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio, e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23411 depositata il 30 agosto 2024 – Il regime derogatorio dei requisiti per l’accesso alla pensione di cui all’art. 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), che, a norma dell’art. 1, comma 265, lett. c), l. n. 208/2015, si applica anche ai lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, si applica anche a coloro che, nel lasso di tempo anzidetto, hanno prestato lavoro subordinato in regime di prova, ai sensi dell’art. 2096 c.c., e il cui rapporto si è risolto prima del positivo superamento della prova stessa

Il regime derogatorio dei requisiti per l’accesso alla pensione di cui all’art. 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), che, a norma dell’art. 1, comma 265, lett. c), l. n. 208/2015, si applica anche ai lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, si applica anche a coloro che, nel lasso di tempo anzidetto, hanno prestato lavoro subordinato in regime di prova, ai sensi dell’art. 2096 c.c., e il cui rapporto si è risolto prima del positivo superamento della prova stessa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23252 depositata il 28 agosto 2024 – I verbali redatti dall’Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell’instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest’ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti

I verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell’instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23747 depositata il 4 settembre 2024 – In materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività, lavorativa o extra lavorativa, durante l’assenza per malattia del dipendente, grava sul datore di lavoro la prova che la malattia in questione sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente medesimo

In materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività, lavorativa o extra lavorativa, durante l'assenza per malattia del dipendente, grava sul datore di lavoro la prova che la malattia in questione sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente medesimo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23348 depositata il  29 agosto 2024 – La dottrina e la giurisprudenza, relativamente all’art. 409 n. 3 cpc, hanno definito le fattispecie ivi previste come rapporti parasubordinati, così facendo intendere che, nella categoria generale della para subordinazione, rientrino le varie tipologie contrattuali ivi menzionate: i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e gli altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.

La dottrina e la giurisprudenza, relativamente all’art. 409 n. 3 cpc, hanno definito le fattispecie ivi previste come rapporti parasubordinati, così facendo intendere che, nella categoria generale della para subordinazione, rientrino le varie tipologie contrattuali ivi menzionate: i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e gli altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23343 depositata il 29 agosto 2024 – La prestazione di attività lavorativa onerosa all’interno dei locali dell’azienda, con materiali ed attrezzatura proprie della stessa e con modalità tipologiche proprie di un lavoratore subordinato, in relazione alle caratteristiche delle mansioni svolte (quali quelle assegnate, nella specie, allo S.), comporta una presunzione di subordinazione, che è onere del datore di lavoro vincere

La prestazione di attività lavorativa onerosa all’interno dei locali dell’azienda, con materiali ed attrezzatura proprie della stessa e con modalità tipologiche proprie di un lavoratore subordinato, in relazione alle caratteristiche delle mansioni svolte (quali quelle assegnate, nella specie, allo S.), comporta una presunzione di subordinazione, che è onere del datore di lavoro vincere

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza, n. 23577 depositata il 3 settembre 2024 – in materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. nr. 509 del 1994 la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948 nr. 4 cod.civ. – così come dal R.D.L. nr. 1827 del 1935, art. 129 – richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato, sicché, ove vi sia in contestazione l’ammontaredel trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod.civ

in materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. nr. 509 del 1994 la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 nr. 4 cod.civ. - così come dal R.D.L. nr. 1827 del 1935, art. 129 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove vi sia in contestazione l'ammontaredel trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod.civ

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