LAVORO – GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, ordinanza n. 14114 depositata il 23 maggio 2023 – Nell’effettuare il giudizio di proporzionalità della condotta e nel valutarne la gravità ai fini della sussistenza o meno di una giusta causa di risoluzione del rapporto occorre valutare in modo coerente rispetto a quelli che sono gli standard, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale. Per cui il comportamento per il quale il lavoratore è incorso in una condanna in sede penale, per quanto risalente nel tempo, rivesta un carattere di gravità che non può essere suscettibile di attenuazione solo per effetto del tempo trascorso, dato del tutto neutro

Nell'effettuare il giudizio di proporzionalità della condotta e nel valutarne la gravità ai fini della sussistenza o meno di una giusta causa di risoluzione del rapporto occorre valutare in modo coerente rispetto a quelli che sono gli standard, conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale. Per cui il comportamento per il quale il lavoratore è incorso in una condanna in sede penale, per quanto risalente nel tempo, rivesta un carattere di gravità che non può essere suscettibile di attenuazione solo per effetto del tempo trascorso, dato del tutto neutro

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 17373 depositata il 16 giugno 2023 – In tema di contrattazione collettiva il giudice non può, nell’interpretazione dei contratti, arrestarsi ad una considerazione atomistica delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del senso letterale delle parole, poiché anche questo va necessariamente riferito all’intero testo della dichiarazione negoziale, onde le varie espressioni che in essa figurano vanno coordinate fra loro e ricondotte ad armonica unità e concordanza

In tema di contrattazione collettiva il giudice non può, nell’interpretazione dei contratti, arrestarsi ad una considerazione atomistica delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del senso letterale delle parole, poiché anche questo va necessariamente riferito all’intero testo della dichiarazione negoziale, onde le varie espressioni che in essa figurano vanno coordinate fra loro e ricondotte ad armonica unità e concordanza

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 16619 depositata il 12 giugno 2023 – Nel regime dell’indennità di buonuscita spettante ai sensi degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, al pubblico dipendente, che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal servizio nell’esercizio di mansioni superiori in ragione dell’affidamento di un incarico dirigenziale temporaneo di reggenza ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, va considerato, nella base di calcolo dell’indennità, lo stipendio relativo alla qualifica di appartenenza e non quello corrisposto per il temporaneo esercizio delle superiori mansioni di dirigente

Nel regime dell'indennità di buonuscita spettante ai sensi degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, al pubblico dipendente, che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal servizio nell'esercizio di mansioni superiori in ragione dell'affidamento di un incarico dirigenziale temporaneo di reggenza ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, va considerato, nella base di calcolo dell’indennità, lo stipendio relativo alla qualifica di appartenenza e non quello corrisposto per il temporaneo esercizio delle superiori mansioni di dirigente

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 16260 depositata l’ 8 giugno 2023 – L’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all’importo del c.d. «minimale contributivo», ossia all’importo di quella retribuzione che ai lavoratori di un determinato settore dovrebbe essere corrisposta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale. La sua operatività concerne non soltanto l’ammontare della retribuzione c.d. contributiva, ma altresì l’orario di lavoro da prendere a parametro, che dev’essere l’orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva (o dal contratto individuale, se superiore)

L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo del c.d. «minimale contributivo», ossia all'importo di quella retribuzione che ai lavoratori di un determinato settore dovrebbe essere corrisposta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale. La sua operatività concerne non soltanto l'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, ma altresì l'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva (o dal contratto individuale, se superiore)

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 16811 depositata il 13 giugno 2023 – Al fine di individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre quindi per coerenza di sistema fare riferimento alle norme fiscali, e dunque in primo luogo al testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Al fine di individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre quindi per coerenza di sistema fare riferimento alle norme fiscali, e dunque in primo luogo al testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 15122 depositata il 30 maggio 2023 – Le richiamate previsioni del D.Lgs. n. 38 del 2000, nel tracciare un discrimine temporale tra fattispecie assoggettate alla precedente normativa e fattispecie ricondotte al nuovo assetto, incardinato sull’indennizzo del danno biologico, risentono del “fluire del tempo”, “elemento di per sè idoneo a differenziare le situazioni soggettive”

Le richiamate previsioni del D.Lgs. n. 38 del 2000, nel tracciare un discrimine temporale tra fattispecie assoggettate alla precedente normativa e fattispecie ricondotte al nuovo assetto, incardinato sull'indennizzo del danno biologico, risentono del "fluire del tempo", "elemento di per sè idoneo a differenziare le situazioni soggettive"

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 16283 depositata l’ 8 giugno 2023 – In tema di pagamento dei contributi previdenziali dovuti per i dipendenti dell’appaltatore, la responsabilità quale coobbligato solidale ex articolo 29 decreto legislativo n. 276 del 2003 – in quanto responsabilità di carattere eccezionale in relazione a debiti altrui- trova applicazione solo in relazione allo schema contrattuale tipico previsto dalla disposizione, ossia al contratto di appalto, e dunque nei confronti del “committente” (avente i caratteri ulteriori indicati dalla norma), restando invece esclusa la detta responsabilità in relazione ad altri schemi contrattuali, quale ad esempio la vendita di cosa futura

In tema di pagamento dei contributi previdenziali dovuti per i dipendenti dell’appaltatore, la responsabilità quale coobbligato solidale ex articolo 29 decreto legislativo n. 276 del 2003 - in quanto responsabilità di carattere eccezionale in relazione a debiti altrui- trova applicazione solo in relazione allo schema contrattuale tipico previsto dalla disposizione, ossia al contratto di appalto, e dunque nei confronti del “committente” (avente i caratteri ulteriori indicati dalla norma), restando invece esclusa la detta responsabilità in relazione ad altri schemi contrattuali, quale ad esempio la vendita di cosa futura

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 16583 depositata il 12 giugno 2023 – Il vizio di “motivazione insussistente” oppure di “motivazione apparente”, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendo essere lasciato all’interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture. Il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito

Il vizio di “motivazione insussistente” oppure di “motivazione apparente”, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendo essere lasciato all'interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture. Il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito

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