LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 10696 depositata il 20 aprile 2023 – In tema di pensione di vecchiaia anticipata il regime delle “finestre” previsto dall’art.12 d. l. n.78/10 (conv., con modif., nella l. n. 122/10) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento

In tema di pensione di vecchiaia anticipata il regime delle "finestre" previsto dall’art.12 d. l. n.78/10 (conv., con modif., nella l. n. 122/10) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 10226 depositata il 18 aprile 2023 – L’omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell’art. 112 c.p.c. e non già l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell’appello, sicché, ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) il motivo deve essere dichiarato inammissibile, in quanto l’omessa pronuncia su un motivo di appello può costituire motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma primo, n. 4) c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c.

L'omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell'art. 112 c.p.c. e non già l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell'appello, sicché, ove il vizio sia dedotto come violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) il motivo deve essere dichiarato inammissibile, in quanto l'omessa pronuncia su un motivo di appello può costituire motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma primo, n. 4) c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 10746 depositata il 21 aprile 2023 – In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per omessa registrazione nelle scritture contabili dei lavoratori dipendenti assunti la modifica apportata a detta norma dall’art. 36 bis, comma 7, lett. a), del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla legge n. 248 del 2006, non si applica alle violazioni antecedenti all’11 agosto 2006, in ragione della natura istantanea ad effetti permanenti del detto illecito omissivo, che si consuma nel momento in cui, decorso il termine stabilito per la comunicazione dell’assunzione agli uffici competenti, detta comunicazione non sia effettuata

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per omessa registrazione nelle scritture contabili dei lavoratori dipendenti assunti la modifica apportata a detta norma dall’art. 36 bis, comma 7, lett. a), del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla legge n. 248 del 2006, non si applica alle violazioni antecedenti all’11 agosto 2006, in ragione della natura istantanea ad effetti permanenti del detto illecito omissivo, che si consuma nel momento in cui, decorso il termine stabilito per la comunicazione dell’assunzione agli uffici competenti, detta comunicazione non sia effettuata

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 10248 depositata il 18 aprile 2023 – L’indennità “una tantum” ha la funzione di assicurare un parziale recupero del potere di acquisto del dipendente rispetto all’aumento del costo della vita con riferimento al periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo e il suo addossamento a carico del datore si giustifica con i possibili vantaggi economici che questi ne trae, onde non appare giustificato porre a carico del soggetto, con il quale il rapporto intercorreva al momento del rinnovo, l’intero importo anche per i periodi di attività prestata presso precedenti datori di lavoro, verso i quali alcun obbligo era stabilito dalla previsione collettiva

L'indennità "una tantum" «ha (...) la funzione di assicurare un parziale recupero del potere di acquisto del dipendente rispetto all'aumento del costo della vita con riferimento al periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo e il suo addossamento a carico del datore si giustifica con i possibili vantaggi economici che questi ne trae, onde non appare giustificato porre a carico del soggetto, con il quale il rapporto intercorreva al momento del rinnovo, l'intero importo anche per i periodi di attività prestata presso precedenti datori di lavoro, verso i quali alcun obbligo era stabilito dalla previsione collettiva

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 10284 depositata il 18 aprile 2023 – Per effetto della nuova disciplina di cui alla cd. Legge Madia, il termine per la conclusione del procedimento da parte dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari non decorre più dalla conoscenza dell’illecito in capo al responsabile della struttura di appartenenza, ma da quando l’ufficio predetto abbia ricevuto la segnalazione di tale illecito, sicché a tal fine i tempi intercorsi prima di quella trasmissione non hanno rilievo, se non quando ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente

Per effetto della nuova disciplina di cui alla cd. Legge Madia, il termine per la conclusione del procedimento da parte dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari non decorre più dalla conoscenza dell’illecito in capo al responsabile della struttura di appartenenza, ma da quando l’ufficio predetto abbia ricevuto la segnalazione di tale illecito, sicché a tal fine i tempi intercorsi prima di quella trasmissione non hanno rilievo, se non quando ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 10223 depositata il 18 aprile 2023 – L’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale. Lo stesso costituisce una ipotesi sì derogatoria ma non legata a presupposti connotati da eccezionalità ed imprevedibilità, come tali estranei alla ordinaria e fisiologica attività d’impresa

L'apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l'onere di indicare in modo circostanziato e puntuale. Lo stesso costituisce una ipotesi sì derogatoria ma non legata a presupposti connotati da eccezionalità ed imprevedibilità, come tali estranei alla ordinaria e fisiologica attività d'impresa

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