LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 10802 depositata il 21 aprile 2023 – Il principio della scissione tra il momento in cui la volontà di recedere è manifestata e quello in cui si producono gli effetti ricollegabili a tale volontà deve trovare applicazione ogniqualvolta nell’ambito del procedimento disciplinare il momento della esternazione della volontà non coincide con quello della conoscenza da parte del destinatario, perché diversamente risulterebbe intaccato il parametro di ragionevolezza ed uguaglianza formale e sostanziale tra i soggetti coinvolti

Il principio della scissione tra il momento in cui la volontà di recedere è manifestata e quello in cui si producono gli effetti ricollegabili a tale volontà deve trovare applicazione ogniqualvolta nell'ambito del procedimento disciplinare il momento della esternazione della volontà non coincide con quello della conoscenza da parte del destinatario, perché diversamente risulterebbe intaccato il parametro di ragionevolezza ed uguaglianza formale e sostanziale tra i soggetti coinvolti

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 10053 depositata il 14 aprile 2023 – Il vizio di violazione di legge implica un problema interpretativo della stessa, ovvero di falsa applicazione della legge, che consiste nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addica, perché la fattispecie astratta da essa prevista non sia idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicano la pur corretta interpretazione

Il vizio di violazione di legge implica un problema interpretativo della stessa, ovvero di falsa applicazione della legge, che consiste nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addica, perché la fattispecie astratta da essa prevista non sia idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicano la pur corretta interpretazione

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 10780 depositata il 21 aprile 2023 – La transazione è estranea al rapporto di lavoro e agli obblighi contributivi, tuttavia va rilevato che devono essere considerati anche gli istituti giuridici collegati strettamente al rapporto di lavoro: il tutto naturalmente con una indagine non meramente formale sulla natura giuridica delle singole poste; se la rinuncia alla indennità sostitutiva, all’interno dell’accordo transattivo, fosse una posta intrinsecamente collegata al sottostante rapporto di lavoro e svincolata dalla intesa, al fine, in questo caso, di ritenere il suo assoggettamento ad imposizione contributiva, ovvero se si ponesse come una specifica pattuizione, in un accordo di tipo novativo, in virtù di un collegamento con il rapporto di lavoro in termini solo di occasionalità e, quindi, come tale, idoneo ad escludere la sua assoggettabilità a contribuzione;

La transazione è estranea al rapporto di lavoro e agli obblighi contributivi, tuttavia va rilevato che devono essere considerati anche gli istituti giuridici collegati strettamente al rapporto di lavoro: il tutto naturalmente con una indagine non meramente formale sulla natura giuridica delle singole poste; se la rinuncia alla indennità sostitutiva, all'interno dell'accordo transattivo, fosse una posta intrinsecamente collegata al sottostante rapporto di lavoro e svincolata dalla intesa, al fine, in questo caso, di ritenere il suo assoggettamento ad imposizione contributiva, ovvero se si ponesse come una specifica pattuizione, in un accordo di tipo novativo, in virtù di un collegamento con il rapporto di lavoro in termini solo di occasionalità e, quindi, come tale, idoneo ad escludere la sua assoggettabilità a contribuzione;

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 10128 depositata il 17 aprile 2023 – In tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, ed in particolare di fornitura ai lavoratori di indumenti, alla stregua della finalità della disciplina normativa apprestata dal legislatore, per “indumenti di lavoro specifici” si debbono intendere le divise o gli abiti aventi la funzione di tutelare l’integrità fisica del lavoratore nonché quegli altri indumenti, essenziali in relazione a specifiche e peculiari funzioni, volti ad eliminare o quanto meno a ridurre i rischi ad esse connessi (come la tuta ignifuga del vigile del fuoco), oppure a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il lavoratore nello svolgimento delle sue incombenze, onde scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie, come appunto deve reputarsi per la divisa dell’operatore ecologico

In tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, ed in particolare di fornitura ai lavoratori di indumenti, alla stregua della finalità della disciplina normativa apprestata dal legislatore, per “indumenti di lavoro specifici” si debbono intendere le divise o gli abiti aventi la funzione di tutelare l’integrità fisica del lavoratore nonché quegli altri indumenti, essenziali in relazione a specifiche e peculiari funzioni, volti ad eliminare o quanto meno a ridurre i rischi ad esse connessi (come la tuta ignifuga del vigile del fuoco), oppure a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il lavoratore nello svolgimento delle sue incombenze, onde scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie, come appunto deve reputarsi per la divisa dell’operatore ecologico

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 10069 depositata il 14 aprile 2023 – In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l’attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, ove il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa sia illegittimo, è questo stesso atto negoziale unilaterale, con il rifiuto di accettare la prestazione lavorativa, a determinare la “mora credendi” del datore di lavoro; ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad offrire la propria prestazione ed il datore medesimo è tenuto a sopportare il rischio dell’estinzione dell’obbligo di esecuzione della prestazione

In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l’attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, ove il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa sia illegittimo, è questo stesso atto negoziale unilaterale, con il rifiuto di accettare la prestazione lavorativa, a determinare la “mora credendi” del datore di lavoro; ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad offrire la propria prestazione ed il datore medesimo è tenuto a sopportare il rischio dell’estinzione dell’obbligo di esecuzione della prestazione

CORTE di CASSAZIONE – sentenza n. 9130 depositata il 17 aprile 2017 – Opera, in mancanza di ragioni nuove e diverse, il principio di fedeltà ai precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l’assolvimento della funzione ordinamentale e, al contempo, di rilevanza costituzionale, di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge nonchè l’unità del diritto oggettivo nazionale affidata alla Corte di cassazione

Opera, in mancanza di ragioni nuove e diverse, il principio di fedeltà ai precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l'assolvimento della funzione ordinamentale e, al contempo, di rilevanza costituzionale, di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge nonchè l'unità del diritto oggettivo nazionale affidata alla Corte di cassazione

CORTE di CASSAZIONE – sentenza n. 6530 depositata il 20 marzo 2014 – In mancanza di ragioni nuove e diverse, opera il principio di fedeltà ai precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l’assolvimento della funzione ordinamentale e, al contempo, di rilevanza costituzionale, di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, nonchè l’unità del diritto oggettivo nazionale affidata alla Corte di Cassazione

In mancanza di ragioni nuove e diverse, opera il principio di fedeltà ai precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l'assolvimento della funzione ordinamentale e, al contempo, di rilevanza costituzionale, di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, nonchè l'unità del diritto oggettivo nazionale affidata alla Corte di Cassazione

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 10206 depositata il 17 aprile 2023 – Per le questione già esaminate vige il principio di fedeltà ai precedenti giurisprudenziali, sul quale si fonda, per larga parte, l’assolvimento della funzione ordinamentale e, al contempo, di rilevanza costituzionale, di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge nonché l’unità del diritto oggettivo nazionale affidata alla Corte di cassazione

Per le questione già esaminate vige il principio di fedeltà ai precedenti giurisprudenziali, sul quale si fonda, per larga parte, l'assolvimento della funzione ordinamentale e, al contempo, di rilevanza costituzionale, di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge nonché l'unità del diritto oggettivo nazionale affidata alla Corte di cassazione

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