LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 744 depositata il 12 gennaio 2023 – Occorre tenere distinta l’ipotesi, in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda, da quella in cui si censuri l’interpretazione che ne abbia dato il giudice del merito: nel primo caso, vertendosi in tema di violazione dell’articolo 112 c.p.c. e ponendosi un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta; nel secondo, invece, poiché l’interpretazione della domanda e l’individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, dovendo in sede di legittimità essere compiuto solo il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata

Occorre tenere distinta l'ipotesi, in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda, da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne abbia dato il giudice del merito: nel primo caso, vertendosi in tema di violazione dell'articolo 112 c.p.c. e ponendosi un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta; nel secondo, invece, poiché l'interpretazione della domanda e l'individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, dovendo in sede di legittimità essere compiuto solo il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 749 depositata il 12 gennaio 2023 – In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell’esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l’impossibilità del c.d. repêchage, ossia dell’inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore. Sul datore di lavoro incombe l’onere di allegare e dimostrare il fatto che rende legittimo l’esercizio del potere di recesso, ossia l’effettiva sussistenza di una ragione inerente all’attività produttiva, all’organizzazione o al funzionamento dell’azienda nonché l’impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell'esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l'impossibilità del c.d. repêchage, ossia dell'inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore. Sul datore di lavoro incombe l'onere di allegare e dimostrare il fatto che rende legittimo l'esercizio del potere di recesso, ossia l'effettiva sussistenza di una ragione inerente all'attività produttiva, all'organizzazione o al funzionamento dell'azienda nonché l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 742 depositata il 12 gennaio 2023 – Nel giudizio d’appello la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio è ammissibile, ove si contestino le valutazioni tecniche del consulente fatte proprie dal giudice di primo grado, poiché non viene chiesta l’ammissione di un nuovo mezzo di prova. Il giudice, peraltro, se non ha l’obbligo di motivare il diniego, che può essere anche implicito, è tenuto tuttavia a rispondere alle censure tecnico-valutative mosse dall’appellante alle valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata, sicché l’omesso rigetto espresso dell’istanza di rinnovazione non integra un vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., ma, eventualmente, vizio di motivazione

Nel giudizio d'appello la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio è ammissibile, ove si contestino le valutazioni tecniche del consulente fatte proprie dal giudice di primo grado, poiché non viene chiesta l'ammissione di un nuovo mezzo di prova. Il giudice, peraltro, se non ha l'obbligo di motivare il diniego, che può essere anche implicito, è tenuto tuttavia a rispondere alle censure tecnico-valutative mosse dall'appellante alle valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata, sicché l'omesso rigetto espresso dell'istanza di rinnovazione non integra un vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c., ma, eventualmente, vizio di motivazione

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 679 depositata il 12 gennaio 2023 – Per il personale medico e tecnico di radiologia sussiste una presunzione assoluta di esposizione a rischio, inerente alle mansioni naturalmente connesse alla qualifica rivestita (mentre, al contrario, ricade sui lavoratori che non appartengano al settore radiologico e ne domandino l’attribuzione, l’onere di dimostrare l’esposizione non occasionale, né temporanea, a rischio analogo, in base ai criteri tecnici dettati dal d.lgs. n. 230 del 1995). L’art. 2087 cod. civ. impone all’imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità dei rischi connessi tanto all’impiego di attrezzi e macchinari, quanto all’ambiente di lavoro

Per il personale medico e tecnico di radiologia sussiste una presunzione assoluta di esposizione a rischio, inerente alle mansioni naturalmente connesse alla qualifica rivestita (mentre, al contrario, ricade sui lavoratori che non appartengano al settore radiologico e ne domandino l'attribuzione, l'onere di dimostrare l'esposizione non occasionale, né temporanea, a rischio analogo, in base ai criteri tecnici dettati dal d.lgs. n. 230 del 1995). L'art. 2087 cod. civ. impone all'imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità dei rischi connessi tanto all'impiego di attrezzi e macchinari, quanto all'ambiente di lavoro

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 676 depositata il 12 gennaio 2023 – E’ viziata la motivazione della sentenza che,  nell’effettuare la liquidazione equitativa del danno morale, non si riferisca alla gravità del fatto, alle condizioni soggettive della persona, all’entità della sofferenza e del turbamento d’animo, in quanto la stessa si pone al di fuori del fondamento e dei limiti di cui all’art. 1226 c.c. così da rendere impossibile il controllo dell’ “iter” logico seguito dal giudice di merito nella relativa quantificazione

E' viziata la motivazione della sentenza che,  nell'effettuare la liquidazione equitativa del danno morale, non si riferisca alla gravità del fatto, alle condizioni soggettive della persona, all'entità della sofferenza e del turbamento d'animo, in quanto la stessa si pone al di fuori del fondamento e dei limiti di cui all'art. 1226 c.c. così da rendere impossibile il controllo dell' "iter" logico seguito dal giudice di merito nella relativa quantificazione

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 482 depositata l’ 11 gennaio 2023 – Il rito c.d. Fornero, con conseguente applicazione, a pena di decadenza, del termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica della stessa se anteriore, per la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 1, comma 62, l. n. 92/2012

Il rito c.d. Fornero, con conseguente applicazione, a pena di decadenza, del termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica della stessa se anteriore, per la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 1, comma 62, l. n. 92/2012

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 675 depositata il 12 gennaio 2023 – In presenza di plurime relazioni peritali svolte con esiti difformi nei giudizi di merito di primo e secondo grado, intendendo uniformarsi alla seconda consulenza, non poteva limitarsi ad una adesione acritica alla stessa ma avrebbe dovuto giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per le quali riteneva preferibile aderire alla seconda consulenza e non anche alle diverse conclusioni attinte con la prima relazione peritale dal consulente di ufficio di primo grado

In presenza di plurime relazioni peritali svolte con esiti difformi nei giudizi di merito di primo e secondo grado, intendendo uniformarsi alla seconda consulenza, non poteva limitarsi ad una adesione acritica alla stessa ma avrebbe dovuto giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per le quali riteneva preferibile aderire alla seconda consulenza e non anche alle diverse conclusioni attinte con la prima relazione peritale dal consulente di ufficio di primo grado

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 82 depositata il 3 gennaio 2023 – In tema di selezioni concorsuali, ove si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso chiede la riformulazione della graduatoria onde conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), così rendendo necessari i raffronti con i partecipanti al concorso che ne siano coinvolti, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione

In tema di selezioni concorsuali, ove si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso chiede la riformulazione della graduatoria onde conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), così rendendo necessari i raffronti con i partecipanti al concorso che ne siano coinvolti, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione

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