LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 380 depositata il 10 gennaio 2023 – La tardività della contestazione disciplinare determina l’acquiescenza dell’Ente alle condotte inadempienti tenute dal lavoratore

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 380 depositata il 10 gennaio 2023 Lavoro - Licenziamento disciplinare - Tardività della contestazione disciplinare - Acquiescenza dell'Ente alle condotte inadempienti tenute dal lavoratore - Rigetto Fatti di causa Con sentenza del 16 aprile 2020 la Corte d'Appello di Trieste, confermava la decisione resa dal Tribunale di Gorizia e [...]

CORTE di CASSAZIONE –  Sentenza n. 404 depositata il 10 gennaio 2023 – Nell’ipotesi di licenziamento intimato in epoca anteriore al trasferimento la norma di garanzia di cui all’art. 2112 c.c. può operare solo a condizione che sia successivamente dichiarata la nullità o l’illegittimità del licenziamento, con le conseguenze a ciò connesse in termini di ripristino del rapporto di lavoro alle dipendenze della cedente, “la declaratoria di nullità del licenziamento o il suo annullamento costituiscono dunque un dato pregiudiziale ed autonomo – sul piano logico e su quello giuridico – rispetto all’accertamento del trasferimento d’azienda e dei suoi effetti”, con la conseguenza che la contestazione del licenziamento resta sottoposta alla regole sue proprie, e tra queste all’onere di impugnazione nei termini di decadenza di cui all’art. 6, l. n. 604 del 1966, nel testo modificato dalla l. n. 92 del 2012

Nell’ipotesi di licenziamento intimato in epoca anteriore al trasferimento la norma di garanzia di cui all’art. 2112 c.c. può operare solo a condizione che sia successivamente dichiarata la nullità o l'illegittimità del licenziamento, con le conseguenze a ciò connesse in termini di ripristino del rapporto di lavoro alle dipendenze della cedente, “la declaratoria di nullità del licenziamento o il suo annullamento costituiscono dunque un dato pregiudiziale ed autonomo - sul piano logico e su quello giuridico - rispetto all'accertamento del trasferimento d'azienda e dei suoi effetti”, con la conseguenza che la contestazione del licenziamento resta sottoposta alla regole sue proprie, e tra queste all’onere di impugnazione nei termini di decadenza di cui all’art. 6, l. n. 604 del 1966, nel testo modificato dalla l. n. 92 del 2012

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 299 depositata il 9 gennaio 2023 – Qualora il ricorrente prospetti un error in procedendo, rispetto al quale la Corte di cassazione è giudice del “fatto processuale”, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito presuppone l’ammissibilità della censura ex art. 366 cod. proc. civ., sicché la parte non è dispensata dall’onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, di indicare in modo egualmente specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti

Qualora il ricorrente prospetti un error in procedendo, rispetto al quale la Corte di cassazione è giudice del “fatto processuale”, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito presuppone l’ammissibilità della censura ex art. 366 cod. proc. civ., sicché la parte non è dispensata dall’onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, di indicare in modo egualmente specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 37453 depositata il 21 dicembre 2022 – Il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito, a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, ha l’onere di provare il fatto costituente l’inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento e il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione prevista dall’art. 1218 c.c.

Il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito, a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione prevista dall’art. 1218 c.c.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 36846 depositata il 15 dicembre 2022 – Il beneficio contributivo già previsto dall’art. 8, comma 2, l. n. 223/1991, per “lavoratori in mobilità” che vengano “assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi”, essendo costituito da un abbattimento dell’aliquota della retribuzione su cui calcolare la contribuzione e dovendo pertanto essere calcolato in relazione al periodo di paga cui la retribuzione stessa si riferisce, non possa che maturare mese per mese, restando logicamente escluso che la sua spettanza possa essere valutata soltanto con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al tempo dell’assunzione

Il beneficio contributivo già previsto dall’art. 8, comma 2, l. n. 223/1991, per “lavoratori in mobilità” che vengano “assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi”, essendo costituito da un abbattimento dell’aliquota della retribuzione su cui calcolare la contribuzione e dovendo pertanto essere calcolato in relazione al periodo di paga cui la retribuzione stessa si riferisce, non possa che maturare mese per mese, restando logicamente escluso che la sua spettanza possa essere valutata soltanto con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al tempo dell’assunzione. la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua eventuale responsabilità risarcitoria allorché sia causalmente correlata rispetto all'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante di cui all’art. 7, comma 3, d.m. 24.10.2007, e abbia comportato la perdita della chance di fruire degli sgravi

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 295 depositata il 9 gennaio 2023 – In tema di indennità di disoccupazione agricola, ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee previste in favore degli operai agricoli a tempo determinato va presa la retribuzione prevista dai contratti collettivi di cui all’art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989, conv. con modif. in l. n. 389 del 1989, secondo quanto previsto dall’art. 01, commi 4-5, del d.l. n. 2 del 2006, conv. con modif. in l. n. 81 del 2006, e dall’art. 1, comma 55, della l. n. 247 del 2007

In tema di indennità di disoccupazione agricola, ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee previste in favore degli operai agricoli a tempo determinato va presa la retribuzione prevista dai contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989, conv. con modif. in l. n. 389 del 1989, secondo quanto previsto dall'art. 01, commi 4-5, del d.l. n. 2 del 2006, conv. con modif. in l. n. 81 del 2006, e dall'art. 1, comma 55, della l. n. 247 del 2007

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 253 depositata il 5 gennaio 2023 – Tra le ipotesi di abuso del ricorso al contratto a termine, anche quella del “rinnovo” contra legem, ossia senza intervallo temporale, la cui ratio consiste nell’evitare che un lavoratore venga assunto a termine per essere assegnato a lavorazioni ordinarie per le quali è richiesta una risorsa continuativa, senza intervalli di sorta

Tra le ipotesi di abuso del ricorso al contratto a termine, anche quella del “rinnovo” contra legem, ossia senza intervallo temporale, la cui ratio consiste nell’evitare che un lavoratore venga assunto a termine per essere assegnato a lavorazioni ordinarie per le quali è richiesta una risorsa continuativa, senza intervalli di sorta

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 297 depositata il 9 gennaio 2023 – Le norme in tema di stabilizzazione non hanno previsto la continuazione, a tempo indeterminato, dello stesso rapporto di lavoro a tempo determinato, ma la conclusione di un nuovo contratto a tempo indeterminato, nel quale può legittimamente essere attribuito un inquadramento diverso da quello conseguito in precedenza dallo stesso lavoratore

Le norme in tema di stabilizzazione non hanno previsto la continuazione, a tempo indeterminato, dello stesso rapporto di lavoro a tempo determinato, ma la conclusione di un nuovo contratto a tempo indeterminato, nel quale può legittimamente essere attribuito un inquadramento diverso da quello conseguito in precedenza dallo stesso lavoratore

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