LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 novembre 2022, n. 33889 – In tema di licenziamenti collettivi, ai fini dell’applicazione dei criteri di scelta dettati dalla legge n. 223/1991, art. 5, la comparazione dei lavoratori da avviare alla mobilità deve avvenire nell’ambito dell’intero complesso organizzativo e produttivo ed in modo che concorrano lavoratori di analoghe professionalità (ai fini della loro fungibilità) e di similare livello, rimanendo possibile una deroga a tale principio solo in riferimento a casi specifici ove sussista una diversa e motivata esigenza aziendale; in caso contrario sarebbe possibile finalizzare i criteri di scelta

In tema di licenziamenti collettivi, ai fini dell'applicazione dei criteri di scelta dettati dalla legge n. 223/1991, art. 5, la comparazione dei lavoratori da avviare alla mobilità deve avvenire nell'ambito dell'intero complesso organizzativo e produttivo ed in modo che concorrano lavoratori di analoghe professionalità (ai fini della loro fungibilità) e di similare livello, rimanendo possibile una deroga a tale principio solo in riferimento a casi specifici ove sussista una diversa e motivata esigenza aziendale; in caso contrario sarebbe possibile finalizzare i criteri di scelta

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 novembre 2022, n. 33344 – L’indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo deve essere commisurata, non più in base ad una media delle retribuzioni precedentemente percepite dal lavoratore ante illegittima estromissione, ma in base alla retribuzione che quest’ultimo avrebbe percepito, se avesse effettivamente lavorato

L'indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo deve essere commisurata, non più in base ad una media delle retribuzioni precedentemente percepite dal lavoratore ante illegittima estromissione, ma in base alla retribuzione che quest'ultimo avrebbe percepito, se avesse effettivamente lavorato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 novembre 2022, n. 35114 – In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell’obbiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del “pro rata” e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel “genus” delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore

In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 novembre 2022, n. 35111 – La mancata impugnazione in appello di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione

La mancata impugnazione in appello di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 novembre 2022, n. 35080 – In quanto di intermediazione della cooperativa sociale nella collaborazione con le famiglie richiedenti il servizio di lavoratrici straniere quali addette alla cura di persone anziane o disabili, è riconducibile al lavoro domestico, caratterizzato da una prestazione finalizzata al funzionamento della vita familiare, confermato dall’art. 1 d.p.r. 1403/1971, ai fini di individuazione dei lavoratori cui esso è applicabile, allo svolgimento di mansioni finalizzate al funzionamento della vita familiare. Trattandosi di lavoro domestico esercitato in regime di somministrazione, ai sensi dell’art. 20, terzo comma, lett. i- bis) d.lgs. 276/2003, che integra una particolare forma di subordinazione, giuridicamente ricorrente tra Cooperativa somministrazione e lavoratrici somministrate

In quanto di intermediazione della cooperativa sociale nella collaborazione con le famiglie richiedenti il servizio di lavoratrici straniere quali addette alla cura di persone anziane o disabili, è riconducibile al lavoro domestico, caratterizzato da una prestazione finalizzata al funzionamento della vita familiare, confermato dall'art. 1 d.p.r. 1403/1971, ai fini di individuazione dei lavoratori cui esso è applicabile, allo svolgimento di mansioni finalizzate al funzionamento della vita familiare. Trattandosi di lavoro domestico esercitato in regime di somministrazione, ai sensi dell’art. 20, terzo comma, lett. i- bis) d.lgs. 276/2003, che integra una particolare forma di subordinazione, giuridicamente ricorrente tra Cooperativa somministrazione e lavoratrici somministrate

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 novembre 2022, n. 35109 – Nel rito c.d. Fornero, il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase a cognizione piena che, della precedente, costituisce prosecuzione, sicché l’unico rimedio esperibile avverso il provvedimento conclusivo della fase sommaria, anche quando in mero rito, è il ricorso in opposizione previsto dall’art. 1, comma 51, della legge n. 92 del 2012, e non il reclamo che, ove proposto, va dichiarato inammissibile

Nel rito c.d. Fornero, il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase a cognizione piena che, della precedente, costituisce prosecuzione, sicché l’unico rimedio esperibile avverso il provvedimento conclusivo della fase sommaria, anche quando in mero rito, è il ricorso in opposizione previsto dall’art. 1, comma 51, della legge n. 92 del 2012, e non il reclamo che, ove proposto, va dichiarato inammissibile

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 novembre 2022, n. 35087 – In ordine al dies a quo del termine di prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa ed assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione anche il differimento dei termini stessi

In ordine al dies a quo del termine di prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa ed assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione anche il differimento dei termini stessi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 novembre 2022, n. 35043 – La spettanza al giudice di merito dell’indagine diretta ad accertare se un contratto sia stato sottoposto a condizione sospensiva, insindacabile in sede di legittimità, qualora condotta nel rispetto delle regole che disciplinano l’interpretazione dei contratti

La spettanza al giudice di merito dell'indagine diretta ad accertare se un contratto sia stato sottoposto a condizione sospensiva, insindacabile in sede di legittimità, qualora condotta nel rispetto delle regole che disciplinano l'interpretazione dei contratti

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