LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 ottobre 2022, n. 29608 – In tema di sanzioni amministrative, l’esercizio da parte del giudice del potere di modificare l’ordinanza amministrativa anche limitatamente all’entità della sanzione dovuta non comporta la sostituzione dell’autorità giudiziaria nel potere sanzionatorio della p.a. e la conseguente emissione di un nuovo provvedimento amministrativo, bensì l’esercizio di un sindacato intrinseco circa la congruità dell’importo sanzionatorio rispetto alla fattispecie in contestazione

In tema di sanzioni amministrative, l'esercizio da parte del giudice del potere di modificare l'ordinanza amministrativa anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta non comporta la sostituzione dell'autorità giudiziaria nel potere sanzionatorio della p.a. e la conseguente emissione di un nuovo provvedimento amministrativo, bensì l'esercizio di un sindacato intrinseco circa la congruità dell'importo sanzionatorio rispetto alla fattispecie in contestazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 settembre 2022, n. 28549 – I trattamenti retributivi accessori, come la retribuzione di risultato e più in generale i trattamenti accessori non rientrano nella sfera di garanzia dettata dall’art. 36 Cost., comprendendo la tutela costituzionale, non tutto il complessivo trattamento contrattuale, bensì solo quello che è stato definito il c.d. minimo costituzionale. Per cui il venir meno di un trattamento accessorio di derivazione collettiva non comporta alcuna lesione al principio della retribuzione proporzionata e sufficiente o del principio di irriducibilità della retribuzione di cui all’art. 2103 c.c.

I trattamenti retributivi accessori, come la retribuzione di risultato e più in generale i trattamenti accessori non rientrano nella sfera di garanzia dettata dall’art. 36 Cost., comprendendo la tutela costituzionale, non tutto il complessivo trattamento contrattuale, bensì solo quello che è stato definito il c.d. minimo costituzionale. Per cui il venir meno di un trattamento accessorio di derivazione collettiva non comporta alcuna lesione al principio della retribuzione proporzionata e sufficiente o del principio di irriducibilità della retribuzione di cui all'art. 2103 c.c.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 ottobre 2022, n. 29641 – In tutti i casi in cui il professionista abbia diritto alla restituzione dei contributi versati alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense in ragione dell’inefficacia ai fini pensionistici dell’anno o degli anni cui essi si riferiscono, l’obbligo di rimborso concerne soltanto i contributi soggettivi, non anche i contributi integrativi, per i quali non è previsto il diritto alla restituzione, in coerenza con la funzione solidaristica degli stessi

In tutti i casi in cui il professionista abbia diritto alla restituzione dei contributi versati alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense in ragione dell'inefficacia ai fini pensionistici dell'anno o degli anni cui essi si riferiscono, l'obbligo di rimborso concerne soltanto i contributi soggettivi, non anche i contributi integrativi, per i quali non è previsto il diritto alla restituzione, in coerenza con la funzione solidaristica degli stessi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 ottobre 2022, n. 29638 – E’ denunciabile per cassazione soltanto l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata e non già mediante il confronto con le risultanze processuali

E' denunciabile per cassazione soltanto l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata e non già mediante il confronto con le risultanze processuali

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 ottobre 2022, n. 29532 – Il termine di prescrizione triennale dell’azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all’art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, resta sospeso, ex art. 111, comma 2, dello stesso decreto, per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all’adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell’istituto assicuratore; il termine di prescrizione riprende a decorrere dalla comunicazione del provvedimento espresso dell’Istituto e, in particolare, dal momento in cui tale provvedimento, di accoglimento o di diniego, perviene nella sfera di conoscibilità dell’assicurato

Il termine di prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, resta sospeso, ex art. 111, comma 2, dello stesso decreto, per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'istituto assicuratore; il termine di prescrizione riprende a decorrere dalla comunicazione del provvedimento espresso dell'Istituto e, in particolare, dal momento in cui tale provvedimento, di accoglimento o di diniego, perviene nella sfera di conoscibilità dell'assicurato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 ottobre 2022, n. 29435 – Nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, costituisce causa violenta anche l’azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell’organismo umano, ne determinino l’alterazione dell’equilibrio anatomo – fisiologico, sempreché tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa, anche in difetto di una specifica causa violenta alla base dell’infezione» con l’aggiunta che «la relativa dimostrazione può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni semplici

Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, costituisce causa violenta anche l'azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell'organismo umano, ne determinino l'alterazione dell'equilibrio anatomo - fisiologico, sempreché tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa, anche in difetto di una specifica causa violenta alla base dell'infezione» con l’aggiunta che «la relativa dimostrazione può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni semplici

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 ottobre 2022, n. 29382 – Gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell’obbiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore

Gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 ottobre 2022, n. 29300 – Il rischio generico, gravante sul lavoratore come su di ogni altra persona, rientra nell’oggetto dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, quando sussiste tra il sinistro e la prestazione lavorativa un nesso causale tale da rendere l’infortunio attinente alle mansioni svolte, in relazione alle modalità concrete dell’evento ed alle maggiori probabilità che esso si verifichi nel corso dello svolgimento di una determinata attività

Il rischio generico, gravante sul lavoratore come su di ogni altra persona, rientra nell'oggetto dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, quando sussiste tra il sinistro e la prestazione lavorativa un nesso causale tale da rendere l'infortunio attinente alle mansioni svolte, in relazione alle modalità concrete dell'evento ed alle maggiori probabilità che esso si verifichi nel corso dello svolgimento di una determinata attività

Torna in cima