LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 ottobre 2022, n. 29332 – In tema di licenziamento disciplinare, nell’apprezzare la sussistenza del requisito della specificità della contestazione il giudice di merito deve verificare, al di fuori di schemi rigidi e prestabiliti, se la contestazione offre le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati, tenuto conto del loro contesto, e verificare altresì se la mancata precisazione di alcuni elementi di fatto abbia determinato un’insuperabile incertezza nell’individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa

In tema di licenziamento disciplinare, nell'apprezzare la sussistenza del requisito della specificità della contestazione il giudice di merito deve verificare, al di fuori di schemi rigidi e prestabiliti, se la contestazione offre le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati, tenuto conto del loro contesto, e verificare altresì se la mancata precisazione di alcuni elementi di fatto abbia determinato un'insuperabile incertezza nell'individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 ottobre 2022, n. 29331 – In tema di licenziamento disciplinare, la deduzione, in sede di gravame, di nuovi profili di illegittimità integra la proposizione di domanda nuova, ai sensi dell’art. 437, secondo comma, c.p.c., non essendo consentita l’introduzione di un’altra e diversa questione, nel corso del giudizio, rispetto a quella proposta in primo grado

In tema di licenziamento disciplinare, la deduzione, in sede di gravame, di nuovi profili di illegittimità integra la proposizione di domanda nuova, ai sensi dell'art. 437, secondo comma, c.p.c., non essendo consentita l'introduzione di un'altra e diversa questione, nel corso del giudizio, rispetto a quella proposta in primo grado

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 ottobre 2022, n. 29329 – Non ricorre l’improcedibilità del ricorso per omesso deposito di copia autentica della sentenza impugnata estratta dal fascicolo telematico inerente il giudizio di secondo grado quando, a prescindere dalla modalità di notifica di tale sentenza e dal mancato disconoscimento della copia da parte del controricorrente, il ricorrente ha provveduto a depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica entro l’udienza di discussione

Non ricorre l'improcedibilità del ricorso per omesso deposito di copia autentica della sentenza impugnata estratta dal fascicolo telematico inerente il giudizio di secondo grado quando, a prescindere dalla modalità di notifica di tale sentenza e dal mancato disconoscimento della copia da parte del controricorrente, il ricorrente ha provveduto a depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica entro l'udienza di discussione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 ottobre 2022, n. 29277 – L’interesse ad agire nelle azioni di status sorge per effetto dell’altrui contestazione ed inoltre la normativa ha assegnato all’INPS la gestione e la responsabilità per ogni attività connessa (anche) al riconoscimento dell’handicap, individuando l’ente previdenziale quale unico legittimato passivo nei relativi procedimenti giurisdizionali

L'interesse ad agire nelle azioni di status sorge per effetto dell'altrui contestazione ed inoltre la normativa ha assegnato all'INPS la gestione e la responsabilità per ogni attività connessa (anche) al riconoscimento dell'handicap, individuando l'ente previdenziale quale unico legittimato passivo nei relativi procedimenti giurisdizionali

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 ottobre 2022, n. 29272 – La fattispecie, meno grave, della omissione si configura «quando tutti gli adempimenti obbligatori risultano regolarmente effettuati, mancando solo il pagamento», mentre si configura l’evasione nel caso in cui, oltre al mancato pagamento dei contributi, non siano state effettuate nemmeno le dichiarazioni obbligatorie rivolte agli Enti previdenziali

La fattispecie, meno grave, della omissione si configura «quando tutti gli adempimenti obbligatori risultano regolarmente effettuati, mancando solo il pagamento», mentre si configura l'evasione nel caso in cui, oltre al mancato pagamento dei contributi, non siano state effettuate nemmeno le dichiarazioni obbligatorie rivolte agli Enti previdenziali

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 ottobre 2022, n. 29413 – L’istituto del minimale contributivo trova applicazione anche nell’ipotesi in cui siano stati conclusi contratti part-time in eccedenza rispetto al limite previsto da una disposizione del contratto collettivo applicabile

L'istituto del minimale contributivo trova applicazione anche nell'ipotesi in cui siano stati conclusi contratti part-time in eccedenza rispetto al limite previsto da una disposizione del contratto collettivo applicabile

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 ottobre 2022, n. 29400 – Quando il contratto non è stato stipulato tra le parti in causa ma è invocato da una di esse rimasta terza quale fatto storico influente sulla decisione del processo e non come fatto costitutivo della pretesa, non operano i limiti legali di prova di quel contratto. La violazione dell’art. 116 cpc, in merito la libero convincimento del giudice del quadro probatorio, è ammissibile, in cassazione, solo come vizio di motivazione della sentenza

Quando il contratto non è stato stipulato tra le parti in causa ma è invocato da una di esse rimasta terza quale fatto storico influente sulla decisione del processo e non come fatto costitutivo della pretesa, non operano i limiti legali di prova di quel contratto. La violazione dell'art. 116 cpc, in merito la libero convincimento del giudice del quadro probatorio, è ammissibile, in cassazione, solo come vizio di motivazione della sentenza

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 ottobre 2022, n. 29287 – Ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee previste in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non possa farsi riferimento alla misura del salario medio convenzionale, in quanto tale criterio è stato sostituito con quello della retribuzione prevista dai contratti collettivi

Ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee previste in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non possa farsi riferimento alla misura del salario medio convenzionale, in quanto tale criterio è stato sostituito con quello della retribuzione prevista dai contratti collettivi

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