LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 marzo 2022, n. 9646 – Qualora si denunci in sede di legittimità l’omessa valutazione di prove documentali, il ricorrente ha l’onere non solo di trascrivere in ricorso il testo integrale o quanto meno la parte significativa del documento in questione, ma altresì di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate con riguardo ad esso nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione documentale, che – non equivalendo di per sé ad allegazione del fatto di cui il documento è supporto narrativo – non comporta per il giudice alcun onere di esame e ancora meno di considerazione ai fini della decisione

Qualora si denunci in sede di legittimità l’omessa valutazione di prove documentali, il ricorrente ha l'onere non solo di trascrivere in ricorso il testo integrale o quanto meno la parte significativa del documento in questione, ma altresì di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate con riguardo ad esso nel giudizio di merito, pena l'irrilevanza giuridica della sola produzione documentale, che - non equivalendo di per sé ad allegazione del fatto di cui il documento è supporto narrativo - non comporta per il giudice alcun onere di esame e ancora meno di considerazione ai fini della decisione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 marzo 2022, n. 9639 – L’avvio della procedura di licenziamento con la comunicazione alla DTL rivesta un ruolo prodromico rispetto alla  successiva irrogazione della sanzione all’esito dell’infruttuoso espletamento della procedura conciliativa

L'avvio della procedura di licenziamento con la comunicazione alla DTL rivesta un ruolo prodromico rispetto alla  successiva irrogazione della sanzione all'esito dell'infruttuoso espletamento della procedura conciliativa

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 marzo 2022, n. 9495 – Obblighi di informazione dei rischi connessi all’attività lavorativa e adozione delle indispensabili misure protettive

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 23 marzo 2022, n. 9495 Malattia professionale - Danno differenziale - Accertamento nesso eziologico - Obblighi di informazione dei rischi connessi all'attività lavorativa e adozione delle indispensabili misure protettive - Risarcimento - Natura permanente della inabilità Fatti di causa 1. Con sentenza n. 7576/2017 la Corte d'appello di Napoli, in [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 marzo 2022, n. 9494 – Infrazionabilità rapporto previdenziale ex L. 152/1968

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 23 marzo 2022, n. 9494 Rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato - Liquidazione TFS - Successiva conclusione contratto a termine di lavoro privato - Inclusione nella base di computo del TFR - Infrazionabilità rapporto previdenziale ex L. 152/1968 - Indennità premio di servizio dipendenti Enti locali - Mancata continuità [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 marzo 2022, n. 9158 – Il licenziamento intimato per inidoneità fisica o psichica accompagnato dalla violazione dell’obbligo datoriale di adibire il lavoratore ad alternative possibili mansioni, cui lo stesso sia idoneo e compatibili con il suo stato di salute, integra l’ipotesi di difetto di giustificazione, suscettibile di reintegrazione

Il licenziamento intimato per inidoneità fisica o psichica accompagnato dalla violazione dell'obbligo datoriale di adibire il lavoratore ad alternative possibili mansioni, cui lo stesso sia idoneo e compatibili con il suo stato di salute, integra l'ipotesi di difetto di giustificazione, suscettibile di reintegrazione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 marzo 2022, n. 8628 – In tema di licenziamento per superamento del comporto, il datore di lavoro non deve specificare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive, anche sulla base del novellato art. 2 della l. n. 604 del 1966, che impone la comunicazione contestuale dei motivi, fermo restando l’onere di allegare e provare compiutamente in giudizio i fatti costitutivi del potere esercitato; tuttavia, ciò vale per il comporto cd. ‘secco’ (unico ininterrotto periodo di malattia), ove i giorni di assenza sono facilmente calcolabili anche dal lavoratore; invece, nel comporto cd. per sommatoria (plurime e frammentate assenze) occorre una indicazione specifica delle assenze computate, in modo da consentire la difesa al lavoratore

In tema di licenziamento per superamento del comporto, il datore di lavoro non deve specificare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive, anche sulla base del novellato art. 2 della l. n. 604 del 1966, che impone la comunicazione contestuale dei motivi, fermo restando l'onere di allegare e provare compiutamente in giudizio i fatti costitutivi del potere esercitato; tuttavia, ciò vale per il comporto cd. ‘secco’ (unico ininterrotto periodo di malattia), ove i giorni di assenza sono facilmente calcolabili anche dal lavoratore; invece, nel comporto cd. per sommatoria (plurime e frammentate assenze) occorre una indicazione specifica delle assenze computate, in modo da consentire la difesa al lavoratore

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