LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 maggio 2021, n. 14068 – L’interpretazione del contratto può essere sindacata, in sede di legittimità, solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale

L'interpretazione del contratto può essere sindacata, in sede di legittimità, solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 marzo 2022, n. 10113 – Il provvedimento adottato d’ufficio di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata inoltrata l’istanza, salvi i casi di (a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto e (b) di erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto

Il provvedimento adottato d'ufficio di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata inoltrata l'istanza, salvi i casi di (a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto e (b) di erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 febbraio 2022, n. 6187 – Nessuna disposizione vieta al giudice di dissentire dalle conclusioni dell’ausiliare officiato in giudizio, sempre che il dissenso sia adeguatamente motivato, come già esposto nella disamina del mezzo d’impugnazione che precede, né è tenuto a dar corso ad un ulteriore esame peritale

Nessuna disposizione vieta al giudice di dissentire dalle conclusioni dell'ausiliare officiato in giudizio, sempre che il dissenso sia adeguatamente motivato, come già esposto nella disamina del mezzo d'impugnazione che precede, né è tenuto a dar corso ad un ulteriore esame peritale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 marzo 2022, n. 9933 – La doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma, inoltre non è configurabile la violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. neppure nell’ipotesi in cui il giudice abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere

La doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma, inoltre non è configurabile la violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. neppure nell’ipotesi in cui il giudice abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 marzo 2022, n. 9932 – Ove il contratto collettivo preveda, per l’ipotesi di cessazione  dell’appalto cui sono adibiti i dipendenti, un sistema di procedure idonee a consentire l’assunzione degli stessi, con passaggio diretto e immediato, alle dipendenze dell’impresa subentrante, a seguito della cessazione del rapporto instaurato con l’originario datore di lavoro e mediante la costituzione “ex novo” di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto, detta tutela non esclude, ma si aggiunge, a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento

Ove il contratto collettivo preveda, per l'ipotesi di cessazione  dell'appalto cui sono adibiti i dipendenti, un sistema di procedure idonee a consentire l'assunzione degli stessi, con passaggio diretto e immediato, alle dipendenze dell'impresa subentrante, a seguito della cessazione del rapporto instaurato con l'originario datore di lavoro e mediante la costituzione "ex novo" di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto, detta tutela non esclude, ma si aggiunge, a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 marzo 2022, n. 9800 – Il datore di lavoro deve, invece, provvedere a specificare, nella comunicazione ex art. 4, comma 9, della legge n. 223 del 1991, le modalità applicative dei criteri concordati con le OO.SS., in modo che essa raggiunga quel livello di adeguatezza sufficiente a porre in grado il lavoratore di percepire perché lui – e non altri dipendenti – sia stato destinatario del collocamento in mobilità o del licenziamento collettivo e, quindi, di poter eventualmente contestare l’illegittimità della misura espulsiva

Il datore di lavoro deve, invece, provvedere a specificare, nella comunicazione ex art. 4, comma 9, della legge n. 223 del 1991, le modalità applicative dei criteri concordati con le OO.SS., in modo che essa raggiunga quel livello di adeguatezza sufficiente a porre in grado il lavoratore di percepire perché lui - e non altri dipendenti - sia stato destinatario del collocamento in mobilità o del licenziamento collettivo e, quindi, di poter eventualmente contestare l'illegittimità della misura espulsiva

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 marzo 2022, n. 9685 – Inammissibilità del ricorso per l’impossibilità, ex art. 348-ter, comma quinto, cod. proc. civ., di dedurre vizio di motivazione in presenza di c.d. doppia conforme, avendo omesso il ricorrente di indicare le ragioni di fatto della decisione di primo grado ed in cosa queste si differenziavano da quelle poste a fondamento della decisione di appello

Inammissibilità del ricorso per l’impossibilità, ex art. 348-ter, comma quinto, cod. proc. civ., di dedurre vizio di motivazione in presenza di c.d. doppia conforme, avendo omesso il ricorrente di indicare le ragioni di fatto della decisione di primo grado ed in cosa queste si differenziavano da quelle poste a fondamento della decisione di appello

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 marzo 2022, n. 9683 – L’aliunde perceptum e percipiendum comportano la riduzione corrispondente (nell’art. 18, comma 4 cit., senza il limite minimo delle cinque mensilità di retribuzione globale di fatto) del risarcimento del danno, subito dal lavoratore per il licenziamento, che va commisurata alle retribuzioni percepite o percepibili nel periodo intercorrente tra il licenziamento e l’effettiva reintegra

L’aliunde perceptum e percipiendum comportano la riduzione corrispondente (nell’art. 18, comma 4 cit., senza il limite minimo delle cinque mensilità di retribuzione globale di fatto) del risarcimento del danno, subito dal lavoratore per il licenziamento, che va commisurata alle retribuzioni percepite o percepibili nel periodo intercorrente tra il licenziamento e l’effettiva reintegra

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