LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 marzo 2022, n. 10465 – In tema di indennità di disoccupazione agricola, ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee previste in favore degli operai agricoli a tempo determinato non può farsi riferimento alla misura del salario medio convenzionale di cui all’art. 28 del d.P.R. n. 488 del 1968, in quanto tale criterio, per la categoria in questione, è stato sostituito con quello della retribuzione prevista dai contratti collettivi di cui all’art. 1, comma 1, del dl. n. 338 del 1989

In tema di indennità di disoccupazione agricola, ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee previste in favore degli operai agricoli a tempo determinato non può farsi riferimento alla misura del salario medio convenzionale di cui all'art. 28 del d.P.R. n. 488 del 1968, in quanto tale criterio, per la categoria in questione, è stato sostituito con quello della retribuzione prevista dai contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 1, del dl. n. 338 del 1989

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 marzo 2022, n. 10459 – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Grave crisi aziendale e rimodulazione organizzativa

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 31 marzo 2022, n. 10459 Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Grave crisi aziendale e rimodulazione organizzativa - Selezione - Lavoratore prossimo al pensionamento - Illegittimità - Reintegro nel posto di lavoro Rilevato che 1. la Corte di appello di Napoli, pronunziando in sede di rinvio dalla sentenza di questa [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 marzo 2022, n. 10210 – Ai fini della determinazione della base di computo del compenso spettante per le ore eccedenti effettivamente prestate, la misura sia costituita dalla percentuale di 1/78 e il parametro sia costituito dallo stipendio tabellare. Se quest’ultimo muta nel tempo, correlativamente muta anche il parametro sulla cui base va calcolata la misura della quota oraria

Ai fini della determinazione della base di computo del compenso spettante per le ore eccedenti effettivamente prestate, la misura sia costituita dalla percentuale di 1/78 e il parametro sia costituito dallo stipendio tabellare. Se quest'ultimo muta nel tempo, correlativamente muta anche il parametro sulla cui base va calcolata la misura della quota oraria

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 marzo 2022, n. 10165 – La domanda di risarcimento del danno proposta dai prossimi congiunti del lavoratore vittima di un infortunio mortale ha natura aquiliana e non contrattuale, con la conseguenza che l’onere di provare la condotta illecita, la natura colposa di essa, il nesso causale e il danno grava sugli attori

La domanda di risarcimento del danno proposta dai prossimi congiunti del lavoratore vittima di un infortunio mortale ha natura aquiliana e non contrattuale, con la conseguenza che l'onere di provare la condotta illecita, la natura colposa di essa, il nesso causale e il danno grava sugli attori

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 marzo 2022, n. 10114 – La violazione della regola processuale assume rilievo nelle sole fattispecie in cui il giudice del merito, in assenza della prova del fatto controverso, applichi la regola di giudizio basata sull’onere della prova, individuando come soccombente la parte onerata della prova, non è configurabile, quando, come nella specie, all’esito di una valutazione delle acquisizioni istruttorie, il Giudice ritenga, semmai erroneamente, accertati determinati fatti. In questo caso, si è in presenza di un tipico apprezzamento di merito, sindacabile nei limiti di cui all’art. 360 nr.5 cod.proc.civ.

La violazione della regola processuale assume rilievo nelle sole fattispecie in cui il giudice del merito, in assenza della prova del fatto controverso, applichi la regola di giudizio basata sull'onere della prova, individuando come soccombente la parte onerata della prova, non è configurabile, quando, come nella specie, all'esito di una valutazione delle acquisizioni istruttorie, il Giudice ritenga, semmai erroneamente, accertati determinati fatti. In questo caso, si è in presenza di un tipico apprezzamento di merito, sindacabile nei limiti di cui all'art. 360 nr.5 cod.proc.civ.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 marzo 2022, n. 9931 – In materia di licenziamenti disciplinari, nell’ipotesi in cui un comportamento del lavoratore, invocato dal datore di lavoro come giusta causa di licenziamento, sia configurato dal contratto collettivo come infrazione disciplinare cui consegua una sanzione conservativa, il giudice non può discostarsi da tale previsione (trattandosi di condizione di maggior favore fatta espressamente salva dall’art. 12 della I. n. 604 del 1966), a meno che non accerti che le parti non avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva

In materia di licenziamenti disciplinari, nell'ipotesi in cui un comportamento del lavoratore, invocato dal datore di lavoro come giusta causa di licenziamento, sia configurato dal contratto collettivo come infrazione disciplinare cui consegua una sanzione conservativa, il giudice non può discostarsi da tale previsione (trattandosi di condizione di maggior favore fatta espressamente salva dall'art. 12 della I. n. 604 del 1966), a meno che non accerti che le parti non avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 maggio 2021, n. 14194 – In tema di prova per presunzioni, il giudice, posto che deve esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria

In tema di prova per presunzioni, il giudice, posto che deve esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria

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