CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 febbraio 2022, n. 6187
Opposizione a cartella esattoriale – Premi corrisposti sulla base di tassi superiori a quelli richiesti dall’INAIL – Classificazione tariffa di premio – D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 40, co. 10, – M.A.T. – Valutazione del rischio prevalente
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 732 del 2015, ha confermato la pronuncia di primo grado che, pronunciando nelle cause riunite promosse dalle attuali ricorrenti, in opposizione a cartella esattoriale e in accertamento della correttezza della voce tariffaria 6561, aveva rigettato entrambi i ricorsi, in adesione alle conclusioni dell’ausiliare officiato in giudizio, sul presupposto che, tenuto conto della media ponderata dei tassi, le società avessero corrisposto, negli anni in contestazione, premi sulla base di tassi superiori a quelli richiesti dall’INAIL.
2. La Corte di merito, in adesione alle conclusioni dell’ausiliare officiato in sede di gravame, che aveva distinto il periodo 1993-1999 dal periodo decorrente dal 2000 in poi, escludeva, per il primo segmento temporale, alla stregua della dettagliata indagine industriale svolta dall’ausiliare, che il prodotto della lavorazione potesse definirsi un apparecchio elettrico (6561 MAT 2000) e, quanto al secondo periodo, tenuto conto delle esemplificazioni che il MAT 2000 aveva ricondotto nella voce “componenti di impianti elettrici” e raffrontate le esemplificazioni riportate prima e dopo il 2000, riteneva quelle elencate per gli apparecchi elettrici uguali a quelle elencate per i componenti di impianti elettrici, a conferma che alla modifica semantica non corrispondesse alcuna modifica sostanziale; rimarcava che il prodotto finale, nello stabilimento di Livorno, non fosse rappresentato dal kit, per la realizzazione del giunto o del terminale per condutture di Alta Tensione, commercializzato dalla P. bensì dal giunto, la cui posa in opera era affidata, pacificamente, all’intervento di terzi e comunque veniva svolta al di fuori dello stabilimento.
3. Inoltre, sulla premessa della tariffa di premio da rapportare non al prodotto quanto alle lavorazioni, rispetto alle quali è parametrato il rischio, riteneva prevalente, nel ciclo produttivo, la presenza del rischio chimico conseguente alla lavorazione della gomma, secondo la voce 2195, non ravvisando alcun segmento produttivo con la prevalenza del rischio derivante da lavorazione di metallo o dalla lavorazione di componenti elettrici.
4. Così risolta la questione della classificazione, voce 2195 in luogo della voce di tariffa 6561 pretesa dalla società, la Corte di merito riteneva la prescrizione quinquennale, rilevabile d’ufficio, reiteratamente interrotta dall’accertamento per cui era causa e dai successivi provvedimenti di riclassificazione e, per finire, incontestato, analiticamente e specificamente, il quantum.
5. Avverso tale sentenza ricorrono la s.p.a. P. & C. e la s.r.l. P. Cavi e Sistemi Italia, già P. Cavi e Sistemi Energia Italia, con unico ricorso, affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, l’INAIL, ulteriormente illustrato con memoria;
Equitalia Nord s.p.a. è rimasta intimata.
6. L’Ufficio del Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
Ragioni della decisione
7. Con il primo motivo le Società ricorrenti eccepiscono la nullità insanabile della sentenza per assenza di motivazione, in particolare con riferimento al dissenso della Corte rispetto alle conclusioni dell’ausiliare officiato in giudizio.
8. Il motivo è inammissibile.
9. La Corte d’Appello ha dato esattamente conto, con dovizia di argomenti, o delle ragioni per le quali non ha ritenuto di aderire alle conclusioni dell’ausiliare officiato in giudizio.
10. Il consulente tecnico – argomenta la Corte – afferma l’applicabilita della voce 6561 perché dal 2000 tale voce include i «componenti di impianti o elettrici», ma trascura, da un canto, che la voce 6561 è inclusa nel Grande Gruppo 6 della Tariffa allegata al d.m. 12 dicembre 2000 (da ora, Tariffa del 2000), che riguarda la metallurgia i lavori in metallo, le macchine e i mezzi di trasporto, gli strumenti e apparecchi, lavorazioni che importano l’utilizzo e la lavorazione del metallo; mentre la lavorazione per cui è causa – continua la Corte – consiste nella produzione di giunzioni o terminazioni in resina, giunzioni e terminazioni in gomma EPR-EDPM, giunzioni e terminazioni in carta isolante e prodotti per la formazione del kit per le giunzioni in gomma (manicotti e coni a partire da nastri in gomma) con la conseguenza che in relazione al rischio prevalente in azienda l’attività è invece classificabile nella voce 2195, applicata dall’INAIL.
11. Ha anche ulteriormente aggiunto, la Corte di merito, che l’esemplificazione relativa alla voce «componenti di impianti elettrici» della Tariffa del 2000 (interruttori, sezionatori, scaricatori, contattori, relè, accumulatori, pile, elettromagneti, ecc.) è la medesima di quella relativa alla voce «apparecchi elettrici ed elettromagnetici» della precedente Tariffa del 1988 (d.m. 18 giugno 1988), ritenuta inapplicabile dall’ausiliare.
12. Ebbene, non è affatto ravvisabile carenza motivazionale alla stregua dell’art. 132 cod.proc.civ. né il vizio motivazionale secondo il paradigma del novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ., in seguito alla modifica apportata dal d.l. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in I. n. 134 del 2012, a termini della quale l’inosservanza dell’obbligo di motivazione integra violazione della legge processuale, denunciabile con ricorso per cassazione, solo quando si traduca in mancanza della motivazione stessa, e cioè nei casi di radicale carenza di essa o nel suo estrinsecarsi in argomentazioni inidonee a rivelare la ratio decidendi (per tutte, Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014 e numerose successive conformi).
13. Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 40 TU n. 1124 del 1965, art. 3 d.lgs. n.38 del 2000 e regolamenti delle MAT 1988 e 2000, violazione degli artt. 115, 116, 132, n, 4, cod.proc.civ. e 118 disp. att. cod.proc.civ. e 111 Cost., le parti ricorrenti assumono che la Corte di merito abbia formulato una conclusione in dissenso dal giudizio formulato dal consulente tecnico alla stregua della valutazione tecnica delle lavorazioni; abbia omesso l’esame di fatti decisivi del giudizio che, in particolare, smentiscono che la lavorazione della gomma sia prevalente nella produzione dei giunti e delle terminazioni; abbia errato nell’applicare le norme MAT sulla classificazione, ritenendo che i componenti di impianto elettrico di cui alla voce di tariffa 6561 debbano essere un «prodotto metallurgico».
14. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
15. Quanto al primo profilo di censura, nessuna disposizione vieta al giudice di dissentire dalle conclusioni dell’ausiliare officiato in giudizio, sempre che il dissenso sia adeguatamente motivato, come già esposto nella disamina del mezzo d’impugnazione che precede, né è tenuto a dar corso ad un ulteriore esame peritale (fra tante, Cass. n. 25569 del 2010).
16. Quanto al secondo profilo di censura, le parti ricorrenti, pur deducendo omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, contestano, in realtà, la valutazione delle risultanze istruttorie operata dalla Corte d’appello, senza evidenziare uno o più fatti storici, principali o secondari, che, se valutati dalla Corte, avrebbero determinato con certezza o alta probabilità un diverso esito della lite.
17. Peraltro, con riferimento all’affermata prevalenza del rischio chimico della gomma, le parti ricorrenti contestano la valutazione in tal senso della Corte d’appello evocando passi delle consulenze tecniche, svolte nei gradi di merito, non riprodotte in ricorso e la cui fondatezza, perciò, non è riscontrabile nemmeno in tesi, non potendo darsi corso allo scrutinio trattandosi di censura inammissibile, per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6), cod.proc.civ., fondata su atti e documenti del giudizio di merito solo evocati (fra tante, Cass. Sez. U., n. 34469 del 2019).
18. Anche l’ultimo profilo di censura non incrina le conclusioni alle quali è giunta la Corte d’appello.
19. Il Testo Unico di cui al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 40, comma 10, prevede che le tariffe dei premi e dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le relative modalità di applicazione sono approvate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale su delibera dell’INAIL.
20. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, i decreti ministeriali con i quali, ai sensi dell’art. 40 Testo Unico, si approva la tariffa dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e si determinano le relative modalità di applicazione, hanno natura di regolamenti delegati e come tali sono atti di normazione secondaria, dotati di rilevanza esterna, suscettibili di ricorso in cassazione ex art. 360, n. 3 cod.proc.civ. ed esame diretto e interpretazione da parte della Corte di legittimità (Cass. n. 16547 del 2005; Cass. n. 16586 del 2010), con applicazione dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle disp. gen. (Cass. n. 20898 del 2007; Cass. n. 9034 del 2012).
21. In attuazione del citato art. 40, le tariffe sono state approvate, per quanto qui rileva, con D.M. 12 dicembre 2000, recante non soltanto le tabelle di classificazione delle diverse lavorazioni, con i corrispondenti tassi di tariffa, ma altresì le disposizioni sulle «Modalità per l’applicazione delle tariffe» (c.d. M.A.T.), i cui principi fondamentali possono così riassumersi:
a) «le tariffe dei premi sono ordinate secondo una classificazione tecnica di lavorazioni divise in dieci grandi gruppi, di norma articolati in gruppi, sottogruppi e voci» (D.M. 12 dicembre 2000, art. 1, comma 2 cit.);
b) «le indicazioni e le specificazioni contenute nella intestazione dei grandi gruppi, gruppi e sottogruppi sono valide per tutti i gruppi, i sottogruppi e le voci in essi eventualmente compresi» (D.M. 12 dicembre 2000, art. 1, comma 3 cit.);
c) «agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l’attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi» (art. 4, D.M. cit.);
d) «le lavorazioni sono classificate, secondo i criteri indicati nell’art. 4, alla corrispondente voce della tariffa relativa alla gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro» (art. 5, comma 1 D.M. n. cit.).
22. Tanto premesso, la Corte di merito ha ritenuto pacifico, con proposizione non fatta segno di censura, che, presso lo stabilimento di Livorno, fossero stati sempre prodotti giunzioni e terminazioni per cavi elettrici, di media e alta tensione, e che per la costruzione di tali prodotti venisse prevalentemente impiegata la gomma greggia, in aggiunta a resina e carta.
23. Valorizzando, poi, la lavorazione, nel senso chiarito, per tutte, da Cass. n. 20898 del 2007, e numerose successive conformi, ha ritenuto la lavorazione immediatamente classificabile nella voce di Tariffa del 2000 n. 2195 «Lavorazione della gomma greggia; fabbricazione di articoli e semilavorati in gomma o prevalentemente in gomma naturale e sintetica» e ritenuto non pertinente, invece, la voce n. 5 «componenti di impianti elettrici (interruttori, sezionatori, scaricatori, contattori, relè, accumulatori, pile, elettromagneti, ecc.). Spinterogeni, candele per motori, ecc.» riferita alla costruzione di componenti metallici per la trasmissione e l’accumulo dell’energia elettrica, come suffragato dalla voce di chiusura, residuale, del Grande gruppo 6, n. 6590, che include «Altri strumenti ed apparecchi (strumenti ed apparecchi diversi, prevalentemente metallici, etc…».
24. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale, premesso che la società produce e vende nello stabilimento di Livorno un kit necessario per la realizzazione del giunto o del terminale per condutture di Alta Tensione che il committente pone in opera seguendo le istruzioni della casa produttrice, ha ravvisato il prodotto finale non già nel kit commercializzato dalla società sibbene nel giunto, la cui posa in opera non solo è affidata, pacificamente, all’intervento di terzi ma è comunque svolta al di fuori dello stabilimento, per cui, valorizzando le lavorazioni rispetto alle quali è parametrato il rischio, ha ritenuto prevalente il rischio chimico derivante dalla lavorazione della gomma non individuando alcun segmento produttivo in cui prevalesse il diverso rischio derivante dalla lavorazione del metallo o dalla lavorazione di componenti elettrici.
25. Gli ulteriori profili delle censure svolte si risolvono in un inammissibile riesame del giudizio di fatto espresso dalla Corte territoriale.
26. Con il terzo motivo, con il quale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2943, 2966, 2969 cod.civ., 112, 132, n.4 e 118 disp.att. cod.proc.civ., le parti ricorrenti deducono l’omessa pronuncia sulle censure svolte in appello avverso la sentenza di primo grado, con riferimento all’eccezione di decadenza, ex art.25 d.lgs. n. 46 del 1999, dell’iscrizione a ruolo dei crediti sorti successivamente al 2000 e di prescrizione quinquennale dei crediti successivi al periodo indicato nella cartella, e contestano il giudizio espresso dalla Corte territoriale sull’interruzione della prescrizione, assumendo che l’interruzione della prescrizione è avvenuta solo per i crediti del periodo 1993 al 2000 e che, diversamente da quanto affermato dalla Corte di merito, i provvedimenti di riclassificazione non possono valere quali atti di interruzione della prescrizione, mancando in essi l’intimazione espressa di adempimento.
27. Il motivo è inammissibile, per carenza di interesse, per l’assorbente rilievo che, come si evince dalla sentenza impugnata (pag.2) trattasi di temi estranei ai giudizi riuniti e incentrati, l’uno, sull’opposizione a cartella esattoriale per premi relativi agli anni dal 1993 al 1998 e per rata premio 2000 e, dunque, sui crediti portati dalla cartella, l’altro, sul giudizio di mero accertamento positivo, introdotto dalla P., ai fini dell’accertamento giudiziale della corretta tariffa di premio, chiedendo riconoscersi l’applicazione della voce unica di classificazione 6561.
28. Con il quarto motivo, deducendo violazione dell’art. 2697 cod.civ., le parti ricorrenti contestano che la Corte di merito abbia ritenuto le società opponenti onerate della prova e della quantificazione del credito.
29. Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la statuizione impugnata che non affronta il profilo relativo alla regolazione dell’onere probatorio ma rimarca la mancanza di un’analitica e specifica contestazione sul quantum negli atti introduttivi, né risulta, dal motivo offerto allo scrutinio della Corte di legittimità, se le società abbiano analiticamente e specificamente contestato, in corso di giudizio, l’importo dei premi pretesi dall’INAIL sull’assunto, poi confermato dalla Corte d’appello, dell’applicabilità della voce di Tariffa n. 2195, né, infine, prospettano, nemmeno in questa sede, in quali errori di quantificazione sarebbe incorso l’INAIL.
30. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo; non si provvede alla regolazione delle spese per la parte rimasta intimata.
31. Ai sensi dell’art. 13,co. 1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13,co. 1, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna le parti ricorrenti al pagamento, in favore dell’INAIL, delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art. 13,co. 1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico delle parti ricorrenti, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, co. 1, se dovuto.
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