LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 marzo 2022, n. 9311 – La invalidità del contratto a progetto in presenza di coincidenza dell’attività dedotta nel progetto o programma con l’oggetto sociale della società risulta superata dal concreto accertamento della Corte di merito circa il fatto che il contenuto del «programma» non coincideva con le prestazioni di lavoro normalmente svolte dai dipendenti dell’impresa ma si connotava per la limitazione ad un unico «peculiare» contratto di appalto connotato dalla specifica professionalità richiesta al collaboratore

La invalidità del contratto a progetto in presenza di coincidenza dell'attività dedotta nel progetto o programma con l'oggetto sociale della società risulta superata dal concreto accertamento della Corte di merito circa il fatto che il contenuto del «programma» non coincideva con le prestazioni di lavoro normalmente svolte dai dipendenti dell'impresa ma si connotava per la limitazione ad un unico «peculiare» contratto di appalto connotato dalla specifica professionalità richiesta al collaboratore

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 marzo 2022, n. 9159 – Inammissibilità del ricorso per violazione del principio di specificità quando la parte ricorrente omette di trascrivere o esporre per riassunto il contenuto del ricorso introduttivo dell’INAIL al fine di consentire al Collegio, sulla base del solo esame del ricorso per cassazione, la verifica della congruità e logicità della motivazione resa dalla Corte di merito circa la adeguatezza ed idoneità del compendio allegatorio di primo grado a fondare l’affermazione della responsabilità penale della società quale presupposto per l’azione di regresso. La tecnica redazionale utilizzata nella illustrazione del motivo, connotata dalla trascrizione solo parziale di alcuni brani non consente di verificare la completezza ed idoneità delle allegazioni in fatto e deduzioni in diritto formulate

Inammissibilità del ricorso per violazione del principio di specificità quando la parte ricorrente omette di trascrivere o esporre per riassunto il contenuto del ricorso introduttivo dell'INAIL al fine di consentire al Collegio, sulla base del solo esame del ricorso per cassazione, la verifica della congruità e logicità della motivazione resa dalla Corte di merito circa la adeguatezza ed idoneità del compendio allegatorio di primo grado a fondare l'affermazione della responsabilità penale della società quale presupposto per l'azione di regresso. La tecnica redazionale utilizzata nella illustrazione del motivo, connotata dalla trascrizione solo parziale di alcuni brani non consente di verificare la completezza ed idoneità delle allegazioni in fatto e deduzioni in diritto formulate

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 marzo 2022, n. 9165 – Inapplicabilità del termine decadenziale ex art. 22, d.l. 7/70 al datore di lavoro

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 marzo 2022, n. 9165 Rapporto associativo agrario - Omesso pagamento di contributi - Opposizione a cartella esattoriale - Inapplicabilità del termine decadenziale ex art. 22, d.l. 7/70 al datore di lavoro La corte d'appello di Campobasso con sentenza del 29.1.16 ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 marzo 2022, n. 9163 – In tema di contributi a percentuale dovuti sul reddito eccendente il minimale il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4, legge n. 233/1990, ancorché l’efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento, con la conseguenza che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell’art. 3, legge n. 335/1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l’eventuale atto successivo con cui l’Agenzia delle Entrate abbia accertato un maggior reddito, ex art. 1, d.lgs. n. 462/1997

In tema di contributi a percentuale dovuti sul reddito eccendente il minimale il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4, legge n. 233/1990, ancorché l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento, con la conseguenza che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3, legge n. 335/1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'eventuale atto successivo con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato un maggior reddito, ex art. 1, d.lgs. n. 462/1997

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 marzo 2022, n. 8789 – Il principio generale dell’automatismo delle prestazioni previdenziali non trova invece applicazione, in difetto di specifiche disposizioni di legge o di una legittima fonte secondaria in senso contrario, nel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale, in cui invece il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce di regola la stessa costituzione del rapporto previdenziale e comunque la maturazione del diritto alle prestazioni

Il principio generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali non trova invece applicazione, in difetto di specifiche disposizioni di legge o di una legittima fonte secondaria in senso contrario, nel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale, in cui invece il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce di regola la stessa costituzione del rapporto previdenziale e comunque la maturazione del diritto alle prestazioni

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 marzo 2022, n. 8788 – L’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all’importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale ai sensi dall’art. 1 del d.l. n. 338 del 1989

L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale ai sensi dall'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989

INPS – Messaggio 16 marzo 2022, n. 1216 – Presentazione delle domande per l’esonero contributivo di cui all’articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

INPS - Messaggio 16 marzo 2022, n. 1216 Presentazione delle domande per l’esonero contributivo di cui all’articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Indicazioni operative e istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti Premessa Con la circolare n. 156 del 21 ottobre 2021 [...]

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