CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 marzo 2022, n. 9311
Rapporto di lavoro a progetto – Dedotta invalidità – Coincidenza attività dedotta nel progetto con oggetto sociale della società – Applicabilità art. 69, co. 1, d. lgs n. 276/2003 – Esclusione
Rilevato che
1. la Corte di appello di Potenza ha confermato la decisione di primo grado di rigetto della domanda svolta in via principale da M. C. intesa all’accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con T.C.M. s.r.l. (poi incorporata da S. s.p.a.), quale conseguenza, ai sensi dell’art. 69, comma 1, d. lgs n. 276/2003, del difetto di uno specifico progetto collegato al contratto di collaborazione autonoma stipulato con la detta società ai sensi dell’art. 61 d. lgs cit.
2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso M. C. sulla base di due motivi; S. s.p.a. ha resistito con controricorso; l’INPS ha depositato procura;
3. entrambe le parti hanno depositato procura ai sensi dell’art. 380 – bis .1. cod. proc. civ.;
Considerato che
1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 61, comma 1, e 69 comma 1, d. lgs n. 276/2003, censurando la sentenza impugnata in relazione alla dedotta insussistenza di uno specifico progetto o programma di lavoro in relazione al contratto di collaborazione stipulato ai sensi dell’art. 61 d. lgs n. 276/2003 ed in relazione al dedotto svolgimento di attività lavorativa subordinata che assume essere stata totalmente coincidente con l’oggetto sociale della società; denunzia l’errore di diritto del giudice di appello per essersi discostato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale il progetto o il programma ex art. 61 d. lgs n. 276/2003 non può consistere nella mera riproposizione dell’oggetto sociale della committente e dunque nell’espletamento dell’attività ordinariamente svolta dall’azienda, come invece avvenuto nello specifico; si duole, inoltre, della illogica e contraddittoria lettura del contenuto del contratto a progetto ed in relazione alle conseguenti mansioni di fatto espletate, aventi natura subordinata, come accertato, con efficacia di giudicato, dal primo giudice il quale a tale accertamento aveva connesso le conseguenze di cui al comma due dell’art. 69 d. lgs cit.; la stessa società aveva, del resto, ammesso nei propri scritti difensivi che l’attività demandata rientrava nell’ambito dell’oggetto sociale e tanto aveva trovato conforto anche nella prova orale espletata;
2. il motivo formalmente identificato come secondo (v. ricorso, pag. 27) non svolge in realtà alcuna specifica censura alla sentenza impugnata limitandosi a dedurre che l’annullamento della sentenza avrebbe dovuto comportare in sede di rinvio la reintegrazione del C. nel posto di lavoro;
3. il ricorso è infondato
3.1. la Corte di appello di Potenza ha ritenuto che il <<programma di lavoro» allegato al contratto di collaborazione stipulato dal C. con la T.C.M. s.r.l. fosse sufficientemente specifico nel descrivere il compito affidato al collaboratore, compito consistente nell’attività di direzione e coordinamento in loco, in relazione all’appalto conferito alla società T.C.M. dalla Raffineria di G. s.p.a. per l’esecuzione di lavori di manutenzione di impianti meccanici; la società aveva infatti deciso di avvalersi di un soggetto specializzato nel settore dell’ingegneria meccanica con l’incarico di provvedere alla gestione tecnica dell’attività ed alla gestione dei rapporti sul posto con l’azienda appaltante; premesso, inoltre, che la disciplina legale non richiede che il progetto o il programma allegati al contratto di collaborazione abbiano un contenuto particolarmente caratterizzante in termini di accessorietà, straordinarietà, o addirittura esorbitanza rispetto alla normale attività di impresa del committente, facendo piuttosto leva sull’autonomia della conduzione del progetto in stretto collegamento funzionale con il risultato di impresa, il giudice di appello ha osservato che nello specifico i compiti “programmaticamente” affidati al C., non rappresentavano necessariamente una replica delle prestazioni di lavoro normalmente svolte dai lavoratori subordinati della società costituendo una modalità alternativa di assicurarsi le prestazioni di un responsabile tecnico di cantiere, limitata alla conduzione di un solo peculiare contratto di appalto per il tempo di prevedibile durata dei lavori ed a mezzo di persona prescelta in quanto dotata di specifiche capacità e professionalità;
3.2. premesso che la verifica del carattere di specificità o meno del progetto costituisce attività riservata al giudice di merito censurabile solo per motivazione illogica o incongrua, nello specifico non ravvisabile, la sentenza impugnata, laddove ha valorizzato il fatto che il programma allegato al contratto fosse connotato dalla previsione di un risultato da conseguire se in via autonoma dal collaboratore, peraltro dotato di specifica professionalità, in relazione all’esecuzione di un unico specifico appalto, si pone in linea di continuità con la giurisprudenza di legittimità; la S.C. ha, infatti, chiarito che in tema di contratto di lavoro a progetto, la definizione legale di cui all’art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003 richiede la riconducibilità dell’attività ad un progetto o programma specifico – senza alcuna differenza concettuale tra i due termini – il cui contenuto, sebbene non inerente ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria attività di impresa, sia comunque suscettibile di una valutazione distinta da una “routine” ripetuta e prevedibile, e ha precisato che la nozione di “specifico progetto”, di cui all’art. 61 d.lgs. n. 276 del 2003, quale deriva dalla esegesi normativa, deve ritenersi consistere – tenuto conto delle precisazioni introdotte nell’art. 61 cit. dalla l. n. 92 del 2012 – in un’attività produttiva chiaramente descritta ed identificata e funzionalmente ricollegata ad un determinato risultato finale, cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore; ha in particolare puntualizzato che la norma in esame non richiede che il progetto specifico debba inerire ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa, non essendo desumibile tale nozione restrittiva né dall’art. 61 cit. nell’originaria formulazione, né dalla complessiva regolamentazione della fattispecie dettata dal d.lgs. n. 276 del 2003 e successive modifiche (Cass. n. 5418/2019, Cass. n. 24379/2017);
3.3. la rilevanza della ulteriore questione avanzata dall’odierno ricorrente che, riprendendo alcune affermazioni di questa Corte (v., in particolare, Cass. n. 17636/2016 ), deduce la invalidità del contratto a progetto in presenza di coincidenza dell’attività dedotta nel progetto o programma con l’oggetto sociale della società risulta superata dal concreto accertamento della Corte di merito circa il fatto che il contenuto del «programma» non coincideva con le prestazioni di lavoro normalmente svolte dai dipendenti dell’impresa ma si connotava per la limitazione ad un unico «peculiare» contratto di appalto connotato dalla specifica professionalità richiesta al collaboratore;
3.4. le doglianze fondate sulla valorizzazione delle modalità di espletamento dell’attività dedotta in contratto, modalità riconducibili all’ambito della subordinazione (secondo l’accertamento – divenuto definitivo- del giudice di prime cure che a riguardo aveva applicato l’art.69 comma 2 d. lgs n. 276/2003), non sono conferenti all’oggetto di causa che concerne la conformità del contratto al modello delineato dall’art. 61 d. lgs n. 276/2003 e le conseguenze a tal fine rilevanti ai sensi dell’art. 69, comma 1 d. lgs cit. e non la modalità concreta di esplicazione dell’attività dedotta, sanzionata ai sensi del comma due dell’art. 69 cit. ;
3.5, le ragioni di infondatezza del primo motivo di ricorso assorbono il profilo di inammissibilità – per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. – connesso al difetto di integrale trascrizione o esposizione per riassunto del contratto di collaborazione e del relativo programma alla base delle censure articolate;
4. il secondo “motivo” di ricorso è inammissibile in quanto non svolge alcuna specifica censura nei confronti della decisione di appello ma si limita a prefigurare le conseguenze dell’eventuale accoglimento con rinvio del ricorso per cassazione;
5. le spese di lite sono regolate secondo soccombenza;
6. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019)
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 21999 depositata il 12 luglio 2022 - In tema di contratto di lavoro a progetto, la definizione legale di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, richiede la riconducibilità dell'attività ad un progetto o programma…
- Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione V, sentenza n. 3856 depositata il 17 aprile 2023 - Il subappalto è il contratto con cui l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di una parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 6827 depositata il 14 marzo 2024 - In tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, la valutazione della gravità e proporzionalità della condotta rientra nell'attività…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 29485 depositata il 21 ottobre 2021 - Con riferimento all’Iva, invece, la natura di prestazione di servizi dell’appalto rileva anche ai fini del momento in cui l’operazione si considera effettuata, trovando applicazione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 luglio 2022, 21999 - Il contratto di lavoro a progetto, disciplinato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, prevede una forma particolare di lavoro autonomo, caratterizzato da un rapporto di collaborazione coordinata e…
- Corte di Giustizia dell'Unione Europea sentenza nella causa C-332-20 del 1° agosto 2022 - L'articolo 58 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…