CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 marzo 2022, n. 9311 – La invalidità del contratto a progetto in presenza di coincidenza dell’attività dedotta nel progetto o programma con l’oggetto sociale della società risulta superata dal concreto accertamento della Corte di merito circa il fatto che il contenuto del «programma» non coincideva con le prestazioni di lavoro normalmente svolte dai dipendenti dell’impresa ma si connotava per la limitazione ad un unico «peculiare» contratto di appalto connotato dalla specifica professionalità richiesta al collaboratore