LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 ottobre 2021, n. 26819 – Sulla base dell’autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello lavorativo, la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro

Sulla base dell'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello lavorativo, la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 ottobre 2021, n. 28626 – I requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, comma 1, c.p.c., nn. 3, 4 e 6, devono infatti essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza

I requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, c.p.c., nn. 3, 4 e 6, devono infatti essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l'atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 ottobre 2021, n. 28363 – Eventi sismici – Sospensione del pagamento dei contributi e dei premi

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 ottobre 2021, n. 28363 Eventi sismici - Sospensione del pagamento dei contributi e dei premi - Interruzione momentanea dell’attività - Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza Rilevato in fatto che, con sentenza depositata il 30.4.2015, la Corte d'appello dell'Aquila, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 ottobre 2021, n. 28353 – In caso di violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 cod. civ., è legittimo, a fronte dell’inadempimento altrui, il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione, conservando, al contempo, il diritto alla retribuzione in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore”

In caso di violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 cod. civ., è legittimo, a fronte dell'inadempimento altrui, il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione, conservando, al contempo, il diritto alla retribuzione in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore"

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 ottobre 2021, n. 28365 – Lo scopo dell’introduzione dell’art. 49 l. n. 88/1989 consiste nel prevedere un nuovo e più moderno sistema classificatorio delle attività datoriali capace, da un lato, di sostituire il precedente art. 2195 c.c., reputato non più idoneo ad inquadrare realtà imprenditoriali nuove e maggiormente articolate, e dall’altro di assumere una valenza generale per fornire una collocazione delle diverse imprese valida per tutti i fini previdenziali

Lo scopo dell'introduzione dell'art. 49 l. n. 88/1989 consiste nel prevedere un nuovo e più moderno sistema classificatorio delle attività datoriali capace, da un lato, di sostituire il precedente art. 2195 c.c., reputato non più idoneo ad inquadrare realtà imprenditoriali nuove e maggiormente articolate, e dall'altro di assumere una valenza generale per fornire una collocazione delle diverse imprese valida per tutti i fini previdenziali

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 ottobre 2021, n. 28162 – Sospensione dal servizio e dalla retribuzione – Spostamenti dalla sede normale di lavoro

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 ottobre 2021, n. 28162 Rapporto di lavoro - Sospensione dal servizio e dalla retribuzione - Spostamenti dalla sede normale di lavoro - Prova -Mancata autorizzazione all'utilizzo dei mezzi Premesso che il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, parzialmente accogliendo le domande di A.P., guardia particolare giurata [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 ottobre 2021, n. 27935 – Licenziamento per giusta causa – Comunicazione oltre il termine di presentazione delle deduzioni da parte del lavoratore

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 ottobre 2021, n. 27935 Licenziamento per giusta causa - Comunicazione oltre il termine di presentazione delle deduzioni da parte del lavoratore - Violazione CCNL Rilevato che 1. il giudice del lavoro di Brindisi rigettò il ricorso in opposizione di S. ASL BR s.r.l. avverso la ordinanza ex art.1, comma [...]

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