CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 ottobre 2021, n. 26819 – Sulla base dell’autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello lavorativo, la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro