LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 agosto 2021, n. 23332 – Nel licenziamento per giusta causa, il principio dell’immediatezza della contestazione dell’addebito deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti siano molto laboriosi e richiedano uno spazio temporale maggiore

Nel licenziamento per giusta causa, il principio dell'immediatezza della contestazione dell'addebito deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti siano molto laboriosi e richiedano uno spazio temporale maggiore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 agosto 2021, n. 23541 – In tema di licenziamento disciplinare, la rilevanza penale dei fatti contestati, e la conseguente denuncia all’autorità inquirente, non fanno venire meno l’obbligo d’immediata contestazione sempre che i fatti riscontrati facciano emergere, in termini di ragionevole certezza, significativi elementi di responsabilità a carico del lavoratore

In tema di licenziamento disciplinare, la rilevanza penale dei fatti contestati, e la conseguente denuncia all'autorità inquirente, non fanno venire meno l'obbligo d'immediata contestazione sempre che i fatti riscontrati facciano emergere, in termini di ragionevole certezza, significativi elementi di responsabilità a carico del lavoratore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 agosto 2021, n. 23540 – In materia di procedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo (invece) del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare

In materia di procedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo (invece) del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 agosto 2021, n. 23532 – La sentenza d’appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame

La sentenza d'appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 agosto 2021, n. 23530 – L’obbligatorietà dell’iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima Gestione

L’obbligatorietà dell’iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 agosto 2021, n. 23528 – Sono di competenza del giudice del lavoro le domande di accertamento della cessione di ramo di azienda e della continuità del rapporto di lavoro in capo alla cessionaria, secondo l’art. 2112 c.c., in quanto atte a rivelare un interesse della lavoratrice al riconoscimento e alla tutela della propria posizione all’interno dell’impresa in procedura concorsuale, sia in funzione di una possibile ripresa dell’attività, sia per la coesistenza di diritti non patrimoniali

Sono di competenza del giudice del lavoro le domande di accertamento della cessione di ramo di azienda e della continuità del rapporto di lavoro in capo alla cessionaria, secondo l'art. 2112 c.c., in quanto atte a rivelare un interesse della lavoratrice al riconoscimento e alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa in procedura concorsuale, sia in funzione di una possibile ripresa dell'attività, sia per la coesistenza di diritti non patrimoniali

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 agosto 2021, n. 23505 – In tema di assicurazione contro le malattie professionali, la riconducibilità della patologia sofferta dal prestatore di lavoro alle previsioni di cui alla tabella n. 4 allegata al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 esclude la necessità di provare l’esistenza del nesso di causalità tra la malattia contratta e l’attività professionale svolta, mentre nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l’attività lavorativa svolta o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l’attività stessa all’interno della sua previsione, l’esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato

In tema di assicurazione contro le malattie professionali, la riconducibilità della patologia sofferta dal prestatore di lavoro alle previsioni di cui alla tabella n. 4 allegata al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 esclude la necessità di provare l'esistenza del nesso di causalità tra la malattia contratta e l'attività professionale svolta, mentre nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato

Torna in cima