LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 luglio 2021, n. 18820 – L’indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali determina il diritto dell’ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l’ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l’accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l’affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell’indebito

L'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 giugno 2021, n. 15800 – L’assunzione dei dipendenti pubblici non può infatti essere regolata con modalità cogenti attraverso la contrattazione collettiva, ma promana dal ricorrere dei requisiti di legge e\o dall’utile svolgimento delle procedure selettive o concorsuali, sicché gli eventuali accordi sindacali non possono che avere un mero effetto programmatico

L'assunzione dei dipendenti pubblici non può infatti essere regolata con modalità cogenti attraverso la contrattazione collettiva, ma promana dal ricorrere dei requisiti di legge e\o dall'utile svolgimento delle procedure selettive o concorsuali, sicché gli eventuali accordi sindacali non possono che avere un mero effetto programmatico

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 luglio 2021, n. 18827 – Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite

Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 luglio 2021, n. 18694 – Effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 luglio 2021, n. 18694 Personale ex Inpdap - Domanda di ricalcolo dell'indennità di buonuscita - Ipotesi della reggenza - Mera sostituzione del titolare assente o impedito, allorché sia contrassegnata da straordinarietà e temporaneità - Effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori - Apertura del procedimento di copertura del posto [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 giugno 2021, n. 18615 – L’indebito pensionistico I.N.P.S., per essere ripetibile, deve pertanto derivare da errore imputabile all’ente, oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all’I.N.P.S

L'indebito pensionistico I.N.P.S., per essere ripetibile, deve pertanto derivare da errore imputabile all'ente, oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all'I.N.P.S

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 giugno 2021, n. 18614 – La responsabilità solidale prevista dall’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, è, invece, applicabile ai soggetti privati, assoggettati, quali “enti aggiudicatori” al codice dei contratti pubblici

La responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, è, invece, applicabile ai soggetti privati, assoggettati, quali "enti aggiudicatori" al codice dei contratti pubblici

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 giugno 2021, n. 18615 – L’indebito pensionistico I.N.P.S., per essere ripetibile, deve pertanto derivare da errore imputabile all’ente, oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all’I.N.P.S.

L'indebito pensionistico I.N.P.S., per essere ripetibile, deve pertanto derivare da errore imputabile all'ente, oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all'I.N.P.S.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 giugno 2021, n. 18614 – La responsabilità solidale prevista dall’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, è, invece, applicabile ai soggetti privati, assoggettati, quali “enti aggiudicatori” al codice dei contratti pubblici

La responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, è, invece, applicabile ai soggetti privati, assoggettati, quali "enti aggiudicatori" al codice dei contratti pubblici

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