LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 giugno 2021, n. 18611 – Qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri che individuano una presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento può essere censurato in sede di legittimità

Qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri che individuano una presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento può essere censurato in sede di legittimità

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 giugno 2021, n. 18616 – Gestione lavoratori dipendenti e gestione commercianti e totalizzazione

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 giugno 2021, n. 18616 Trattamento pensionistico - Gestione lavoratori dipendenti e gestione commercianti - Liquidazione - Totalizzazione - Sistema di calcolo Rilevato che 1. con sentenza n. 1178 del 2014, la Corte d'appello di Torino ha rigettato l'appello proposto dall'Inps avverso la sentenza di primo grado di accoglimento della [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 giugno 2021, n. 17801 – Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., rilevante ai fini di cui all’art. 360, n. 4 dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie

Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., rilevante ai fini di cui all'art. 360, n. 4 dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 giugno 2021, n. 17604 – In caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte

in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 giugno 2021, n. 17991 – Personale ATA – Riconoscimento a fini giuridici ed economici dell’intera anzianità di servizio maturata presso l’ente locale di provenienza

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 giugno 2021, n. 17991 Rapporto di lavoro - Personale ATA - Riconoscimento a fini giuridici ed economici dell'intera anzianità di servizio maturata presso l'ente locale di provenienza Rilevato che 1. la Corte d'Appello di Bologna, giudice del rinvio a seguito della sentenza di questa Corte n. 12043/2012, ha riformato [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 giugno 2021, n. 17988 – Trasferimento nei ruoli dello Stato del personale ATA degli enti locali – Peggioramento retributivo

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 giugno 2021, n. 17988 Rapporto di lavoro - Trasferimento nei ruoli dello Stato del personale ATA degli enti locali - Peggioramento retributivo - Accertamento Rilevato che la Corte di Appello di Palermo, con ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 348 bis c. 1 c.p.c., ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 maggio 2021, n. 14066 – Il credito vantato dall’INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della cd. mobilità lunga, va ascritto all’ampia categoria dei contributi previdenziali e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale

Il credito vantato dall'INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della cd. mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale

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