LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 maggio 2021, n. 14688 – Cessazione del rapporto di lavoro senza preavviso – Sopravvenuta inidoneità assoluta al servizio – Riliquidazione dell’indennità di premio di servizio

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 maggio 2021, n. 14688 Lavoro - Dirigente amministrativo - Cessazione del rapporto di lavoro senza preavviso - Sopravvenuta inidoneità assoluta al servizio - Riliquidazione dell'indennità di premio di servizio Rilevato che la Corte d'appello di Bari, accogliendo l'appello dell'INPS (successore dell'INPDAP) ed in riforma della sentenza di primo grado, [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 maggio 2021, n. 14198 – La Corte è giudice del «fatto processuale», perché l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità. La parte, quindi, non è dispensata dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito

La Corte è giudice del «fatto processuale», perché l'esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità. La parte, quindi, non è dispensata dall'onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell'errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 maggio 2021, n. 14062 – In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le indennità spettanti sono assoggettate alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 5 cod. civ. e non all’ordinario termine decennale, a prescindere dalla natura, retributiva o previdenziale, dell’indennità medesima, ovvero dal tipo di rapporto, subordinato o parasubordinato, in essere, in ragione dell’esigenza di evitare le difficoltà probatorie derivanti dall’eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti nel momento della chiusura del rapporto

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le indennità spettanti sono assoggettate alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 5 cod. civ. e non all'ordinario termine decennale, a prescindere dalla natura, retributiva o previdenziale, dell'indennità medesima, ovvero dal tipo di rapporto, subordinato o parasubordinato, in essere, in ragione dell'esigenza di evitare le difficoltà probatorie derivanti dall'eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti nel momento della chiusura del rapporto

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 maggio 2021, n. 14180 – In tema di licenziamenti collettivi, quando la comunicazione ex art. 4, comma 9, l. n. 223 del 1991 carente sotto il profilo formale delle indicazioni relative alle modalità di applicazione dei criteri di scelta si sia risolta nell’accertata illegittima applicazione di tali criteri vi è annullamento del licenziamento, con condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria in misura non superiore alle dodici mensilità ai sensi dell’art. 18, comma 4, st.lav. come risultante dall’art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012

In tema di licenziamenti collettivi, quando la comunicazione ex art. 4, comma 9, l. n. 223 del 1991 carente sotto il profilo formale delle indicazioni relative alle modalità di applicazione dei criteri di scelta si sia risolta nell'accertata illegittima applicazione di tali criteri vi è annullamento del licenziamento, con condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria in misura non superiore alle dodici mensilità ai sensi dell’art. 18, comma 4, st.lav. come risultante dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 maggio 2021, n. 13781 – Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 maggio 2021, n. 13775 – Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell’abitualità, non hanno – secondo la disciplina vigente “ratione temporis”, antecedente l’introduzione dell’automatismo della iscrizione – l’obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all’albo professionale

Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale

TRIBUNALE DI VENEZIA – Ordinanza 17 maggio 2021 – Il licenziamento comminato durante il divieto per COVID-19 va dichiarato nullo, in quanto disposto in contrasto a norma imperativa comportante specifico divieto, sicché ex art. 18, co. 1, L. 300/70 (…) va condannata a reintegrare il ricorrente nelle proprie mansioni ed a corrispondergli un risarcimento del danno quantificato in un’indennità pari alle retribuzione perdute

Il licenziamento comminato durante il divieto per COVID-19 va dichiarato nullo, in quanto disposto in contrasto a norma imperativa comportante specifico divieto, sicché ex art. 18, co. 1, L. 300/70 (...) va condannata a reintegrare il ricorrente nelle proprie mansioni ed a corrispondergli un risarcimento del danno quantificato in un'indennità pari alle retribuzione perdute

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 maggio 2021, n. 13917 – In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l’ art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988

In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l' art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988

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