LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 aprile 2021, n. 10376 – La violazione dei criteri, stabiliti in sede di contrattazione collettiva, per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione comporta, per il lavoratore ingiustificatamente sospeso non il diritto alla riammissione in servizio, versandosi in tema di facere infungibile fuori della sfera di operatività dell’art. 18, l. n. 300/1970, ma solo il diritto al risarcimento del danno, nella misura corrispondente alla differenza tra le retribuzioni spettanti nel periodo di ingiustificata sospensione del rapporto ed il trattamento di cassa integrazione corrisposto nello stesso periodo

La violazione dei criteri, stabiliti in sede di contrattazione collettiva, per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione comporta, per il lavoratore ingiustificatamente sospeso non il diritto alla riammissione in servizio, versandosi in tema di facere infungibile fuori della sfera di operatività dell'art. 18, l. n. 300/1970, ma solo il diritto al risarcimento del danno, nella misura corrispondente alla differenza tra le retribuzioni spettanti nel periodo di ingiustificata sospensione del rapporto ed il trattamento di cassa integrazione corrisposto nello stesso periodo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 aprile 2021, n. 10267 – L’obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall’esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nell’art.44, comma 2, d.l. n. 269/2003, conv. con l. n. 326/2003) di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall’attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento

L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nell'art.44, comma 2, d.l. n. 269/2003, conv. con l. n. 326/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 aprile 2021, n. 9932 – Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi all’INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS

Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi all'INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 aprile 2021, n. 9929 – Il vizio di omessa pronuncia non ricorra affatto quando, pur mancando una specifica argomentazione in relazione ad un capo di domanda, sia comunque ravvisabile, in relazione allo stesso, una statuizione implicita di rigetto, desumibile dalla costruzione logico – giuridica della sentenza

Il vizio di omessa pronuncia non ricorra affatto quando, pur mancando una specifica argomentazione in relazione ad un capo di domanda, sia comunque ravvisabile, in relazione allo stesso, una statuizione implicita di rigetto, desumibile dalla costruzione logico - giuridica della sentenza

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 aprile 2021, n. 9919 – Il termine di decadenza di cui all’art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966 decorre dalla data di trasmissione dell’atto scritto d’impugnazione del licenziamento, di cui al comma 1 del citato art. 6, e non dal perfezionamento dell’impugnazione stessa per effetto della sua ricezione da parte del datore di lavoro

Il termine di decadenza di cui all'art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966 decorre dalla data di trasmissione dell'atto scritto d'impugnazione del licenziamento, di cui al comma 1 del citato art. 6, e non dal perfezionamento dell'impugnazione stessa per effetto della sua ricezione da parte del datore di lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 aprile 2021, n. 10028 – Il principio della necessità della contestazione immediata, sia pure sommaria, delle ragioni poste a base del recesso per giusta causa, con la conseguente preclusione di dedurre successivamente fatti diversi da quelli contestati, opera sia per il rapporto di lavoro subordinato che per quello di agenzia ma in relazione solo al recesso del preponente, mentre il recesso per giusta causa del lavoratore o dell’agente non è invece condizionato ad alcuna formalità di comunicazione delle relative ragioni

Il principio della necessità della contestazione immediata, sia pure sommaria, delle ragioni poste a base del recesso per giusta causa, con la conseguente preclusione di dedurre successivamente fatti diversi da quelli contestati, opera sia per il rapporto di lavoro subordinato che per quello di agenzia ma in relazione solo al recesso del preponente, mentre il recesso per giusta causa del lavoratore o dell'agente non è invece condizionato ad alcuna formalità di comunicazione delle relative ragioni

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 aprile 2021, n. 10025 – Qualora la sentenza impugnata sia basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l’uno dallo altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum, la resistenza di una di queste rationes agli appunti mossi con l’impugnazione comporta che la decisione deve essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurata privando in tal modo l’impugnazione dell’idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata

Qualora la sentenza impugnata sia basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dallo altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum, la resistenza di una di queste rationes agli appunti mossi con l'impugnazione comporta che la decisione deve essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurata privando in tal modo l'impugnazione dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata

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