LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 15054 depositata il 5 giugno 2025 – La base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali resta insensibile agli eventuali inadempimenti del datore di lavoro rispetto agli obblighi retributivi imposti da leggi, regolamenti e contratti collettivi, con conseguente necessità che i contributi vengano commisurati non alla retribuzione materialmente erogata ma a quella che il lavoratore ha diritto di ricevere nel rispetto della normativa di riferimento

La base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali resta insensibile agli eventuali inadempimenti del datore di lavoro rispetto agli obblighi retributivi imposti da leggi, regolamenti e contratti collettivi, con conseguente necessità che i contributi vengano commisurati non alla retribuzione materialmente erogata ma a quella che il lavoratore ha diritto di ricevere nel rispetto della normativa di riferimento

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 14673 depositata il 31 maggio 2025 – I ricorsi che pongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici allorché sulla regola finale di riparto della giurisdizione si siano già pronunciate le Sezioni Unite ovvero sussistano ragioni di inammissibilità inerenti alla modalità di formulazione del motivo (ad esempio, per inosservanza dei requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., difetto di specificità, di interesse etc.) o all’esistenza di un giudicato sulla giurisdizione

I ricorsi che pongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici allorché sulla regola finale di riparto della giurisdizione si siano già pronunciate le Sezioni Unite ovvero sussistano ragioni di inammissibilità inerenti alla modalità di formulazione del motivo (ad esempio, per inosservanza dei requisiti di cui all'art. 366 c.p.c., difetto di specificità, di interesse etc.) o all'esistenza di un giudicato sulla giurisdizione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 15056 depositata il 5 giugno 2025 – Il beneficio contributivo non può essere riconosciuto quando i licenziamenti e le assunzioni vanno ascritti a un unico centro decisionale, con un comune centro d’interessi, in grado di elaborare e gestire l’operazione in tutte le fasi in cui si articola

Il beneficio contributivo non può essere riconosciuto quando i licenziamenti e le assunzioni vanno ascritti a un unico centro decisionale, con un comune centro d'interessi, in grado di elaborare e gestire l'operazione in tutte le fasi in cui si articola

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 15034 depositata il 4 giugno 2025 – Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” risulti priva di fondamento

Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" risulti priva di fondamento

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 15029 depositata il 4 giugno 2025 – Qualora la previsione negoziale ricolleghi ad un determinato comportamento giuridicamente rilevante solamente una sanzione conservativa: in tal caso il giudice è vincolato dal contratto collettivo, trattandosi di una condizione di maggior favore fatta espressamente salva dal legislatore (art. 12 legge n. 604 del 1966)

Qualora la previsione negoziale ricolleghi ad un determinato comportamento giuridicamente rilevante solamente una sanzione conservativa: in tal caso il giudice è vincolato dal contratto collettivo, trattandosi di una condizione di maggior favore fatta espressamente salva dal legislatore (art. 12 legge n. 604 del 1966)

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 15006 depositata il 4 giugno 2025 – Laddove il giudice intenda desumere da fatti noti l’esistenza di una comune volontà delle parti tesa allo scioglimento del contratto, per il tramite di una inferenza logica, troveranno applicazione gli artt. 2727 e 2729 c.c., così come interpretati da una consolidata giurisprudenza che ha stabilito i fondamenti ed i limiti del ricorso alla prova presuntiva

Laddove il giudice intenda desumere da fatti noti l'esistenza di una comune volontà delle parti tesa allo scioglimento del contratto, per il tramite di una inferenza logica, troveranno applicazione gli artt. 2727 e 2729 c.c., così come interpretati da una consolidata giurisprudenza che ha stabilito i fondamenti ed i limiti del ricorso alla prova presuntiva

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 15033 depositata il 4 giugno 2025 – Secondo il principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, la parte ricorrente ha l’obbligo, quantomeno, di trascrivere nel ricorso il contenuto della clausola contrattuale di cui censura l’interpretazione, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

Secondo il principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, la parte ricorrente ha l'obbligo, quantomeno, di trascrivere nel ricorso il contenuto della clausola contrattuale di cui censura l’interpretazione, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l'individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

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