LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32414 depositata il 12 dicembre 2025 – Le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell’esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l’attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione

Le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 32655 depositata il 15 dicembre 2025 – Il requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dal n. 3 dell’art. 366 cod. proc. civ., postula che il ricorso per cassazione, pur non dovendo necessariamente contenere una parte relativa alla esposizione dei fatti strutturata come premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi o tradotta in una narrativa analitica o particolareggiata dei termini della controversia, offra, almeno nella trattazione dei motivi di impugnazione, elementi tali da consentire una cognizione chiara e completa non solo dei fatti che hanno ingenerato la lite, ma anche delle varie vicende del processo e delle posizioni eventualmente particolari dei vari soggetti che vi hanno partecipato, in modo che si possa di tutto ciò avere conoscenza esclusivamente dal ricorso medesimo, senza necessità di avvalersi di ulteriori elementi o atti, ivi compresa la sentenza impugnata

Il requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dal n. 3 dell'art. 366 cod. proc. civ., postula che il ricorso per cassazione, pur non dovendo necessariamente contenere una parte relativa alla esposizione dei fatti strutturata come premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi o tradotta in una narrativa analitica o particolareggiata dei termini della controversia, offra, almeno nella trattazione dei motivi di impugnazione, elementi tali da consentire una cognizione chiara e completa non solo dei fatti che hanno ingenerato la lite, ma anche delle varie vicende del processo e delle posizioni eventualmente particolari dei vari soggetti che vi hanno partecipato, in modo che si possa di tutto ciò avere conoscenza esclusivamente dal ricorso medesimo, senza necessità di avvalersi di ulteriori elementi o atti, ivi compresa la sentenza impugnata

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 33037 depositata il 17 dicembre 2025 – In caso di cessione d’azienda con prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario, a cui sia poi seguito il fallimento del cedente, non sussiste un obbligo di intervento del Fondo di garanzia istituito presso l’INPS per il pagamento del TFR e delle ultime tre retribuzioni maturate dai lavoratori alle dipendenze del cedente stesso, nemmeno se detti crediti sono stati accertati e riconosciuti in sede concorsuale, in quanto il presupposto dell’insolvenza non riguarda il datore di lavoro con cui è in essere il rapporto al momento della sua cessazione

In caso di cessione d’azienda con prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario, a cui sia poi seguito il fallimento del cedente, non sussiste un obbligo di intervento del Fondo di garanzia istituito presso l'INPS per il pagamento del TFR e delle ultime tre retribuzioni maturate dai lavoratori alle dipendenze del cedente stesso, nemmeno se detti crediti sono stati accertati e riconosciuti in sede concorsuale, in quanto il presupposto dell'insolvenza non riguarda il datore di lavoro con cui è in essere il rapporto al momento della sua cessazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32654 depositata il 15 dicembre 2025

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32654 depositata il 15 dicembre 2025 Illegittimità del licenziamento - Contratto di apprendistato - Invalidità del predetto rapporto di lavoro - Tirocinio formativo - Obblighi formativi - Qualifica professionale - Accoglimento parziale Fatti di causa 1.- S.P., dopo aver conseguito il diploma presso l’istituto professionale “F.F.” di Pordenone, [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32365 depositata l’ 11 dicembre 2025 – Tn materia di mansioni del lavoratore, qualora sia chiesto in giudizio il riconoscimento di una determinata qualifica superiore a quella di inquadramento formale, il giudice – senza con ciò incorrere nel vizio di ultrapetizione – può riconoscere l’inquadramento in una qualifica intermedia tra quella richiesta dal lavoratore e quella attribuita dal datore di lavoro, ma a condizione che il lavoratore prospetti adeguatamente gli elementi di fatto relativi allo svolgimento di mansioni proprie della qualifica intermedia

Tn materia di mansioni del lavoratore, qualora sia chiesto in giudizio il riconoscimento di una determinata qualifica superiore a quella di inquadramento formale, il giudice - senza con ciò incorrere nel vizio di ultrapetizione - può riconoscere l'inquadramento in una qualifica intermedia tra quella richiesta dal lavoratore e quella attribuita dal datore di lavoro, ma a condizione che il lavoratore prospetti adeguatamente gli elementi di fatto relativi allo svolgimento di mansioni proprie della qualifica intermedia

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 32726 depositata il 15 dicembre 2025 – I verbali redatti dall’ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di comunicazioni dell’instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest’ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l’onere di fornire la prova contraria; invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell’inchiesta per averle apprese “de relato” o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito

I verbali redatti dall'ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria; invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese "de relato" o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 32721 depositata il 15 dicembre 2025 – Il cumulo da parte delle amministrazioni pubbliche della posizione di assicurante e di assicuratore denota un difetto di legittimazione passiva ad causam dell’INAIL per la proposizione della domanda del lavoratore nei suoi confronti: in relazione ai rapporti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali relativi a dipendenti di Amministrazioni Statali, in cui queste ultime cumulino, rispetto al lavoratore interessato, la posizione di assicurante e assicuratore

Il cumulo da parte delle amministrazioni pubbliche della posizione di assicurante e di assicuratore denota un difetto di legittimazione passiva ad causam dell’INAIL per la proposizione della domanda del lavoratore nei suoi confronti: in relazione ai rapporti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali relativi a dipendenti di Amministrazioni Statali, in cui queste ultime cumulino, rispetto al lavoratore interessato, la posizione di assicurante e assicuratore

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32683 depositata il 15 dicembre 2025 – Spettano al giudice di merito l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni

Spettano al giudice di merito l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni

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