LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32676 depositata il 15 dicembre 2025 – Il giudice di merito è tenuto a valorizzare e a riconoscere prevalenza alle esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile ogni volta in cui le ragioni tecniche, organizzative e produttive prospettate dal datore di lavoro risultino non effettive o comunque suscettibili di essere altrimenti soddisfatte

Il giudice di merito è tenuto a valorizzare e a riconoscere prevalenza alle esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile ogni volta in cui le ragioni tecniche, organizzative e produttive prospettate dal datore di lavoro risultino non effettive o comunque suscettibili di essere altrimenti soddisfatte

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32556 depositata il 13 dicembre 2025 – L’acquisizione officiosa di mezzi di prova in appello non è insindacabile in sede di legittimità, dovendo trattarsi, secondo l’art. 437 c.p.c., di prova “indispensabile”, seppure nel senso di apparire (ex ante) idonea ad eliminare ogni possibile incertezza residuata dalla sentenza gravata circa la ricostruzione dei fatti, superando margini di dubbio, oppure provando (in modo decisivo) ciò che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato circa i fatti inerenti il “thema probandum”

L’acquisizione officiosa di mezzi di prova in appello non è insindacabile in sede di legittimità, dovendo trattarsi, secondo l’art. 437 c.p.c., di prova “indispensabile”, seppure nel senso di apparire (ex ante) idonea ad eliminare ogni possibile incertezza residuata dalla sentenza gravata circa la ricostruzione dei fatti, superando margini di dubbio, oppure provando (in modo decisivo) ciò che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato circa i fatti inerenti il “thema probandum”

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32493 depositata il 12 dicembre 2025 – Ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, occorre cioè che “siano indicate sia la sede processuale in cui sono state dedotte le tesi ribadite o lamentate come disattese, inserendo nell’atto la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi, sia, specificamente, il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori scritti difensivi, in modo da consentire alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell’art. 115 c.p.c.”

Ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, occorre cioè che “siano indicate sia la sede processuale in cui sono state dedotte le tesi ribadite o lamentate come disattese, inserendo nell'atto la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi, sia, specificamente, il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori scritti difensivi, in modo da consentire alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell'art. 115 c.p.c.”

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32359 depositata l’ 11 dicembre 2025 – Il danno morale consiste in uno stato d’animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico

Il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 31339 depositata il 1° dicembre 2025 – I rapporti di impiego con i docenti universitari impiegati nelle aziende sanitarie sono di diritto pubblico e non sono soggetti a regolazione attraverso la contrattazione collettiva, ma a disciplina unilaterale di fonte legale o amministrativa

I rapporti di impiego con i docenti universitari impiegati nelle aziende sanitarie sono di diritto pubblico e non sono soggetti a regolazione attraverso la contrattazione collettiva, ma a disciplina unilaterale di fonte legale o amministrativa

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