CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31501 depositata il 3 dicembre 2025 – Il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione del pagamento indebito – eseguito per il caso di mancanza originaria (e non sopravvenuta) della causa solvendi – decorre dal momento dell’erogazione e non da quello dell’accertamento dell’illegittimità del pagamento a seguito delle verifiche esperite
Il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione del pagamento indebito - eseguito per il caso di mancanza originaria (e non sopravvenuta) della causa solvendi - decorre dal momento dell'erogazione e non da quello dell'accertamento dell'illegittimità del pagamento a seguito delle verifiche esperite