GIURISPRUDENZA – MASSIME

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17484 depositata il 2 giugno 2026 – In tema di obbligazioni contributive, la diversità dei periodi di debenza, pur nella identità dei termini di riferimento e di connotazione del rapporto, basta a far configurare quali diversi i rapporti contributivi ad essi afferenti, sicché il giudice non può stabilire, con efficacia di giudicato, che le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel senso che anche per il futuro l’obbligo contributivo si atteggi in un determinato modo

In tema di obbligazioni contributive, la diversità dei periodi di debenza, pur nella identità dei termini di riferimento e di connotazione del rapporto, basta a far configurare quali diversi i rapporti contributivi ad essi afferenti, sicché il giudice non può stabilire, con efficacia di giudicato, che le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel senso che anche per il futuro l'obbligo contributivo si atteggi in un determinato modo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17464 depositata il 2 giugno 2026 – In tema di richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall’art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla legge n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale

In tema di richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall’art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla legge n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale

Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 10480 depositata il 21 aprile 2026 – Nel caso della società non riconoscibile diviene, invece, fondamentale accertare l’esistenza di attività gestorie da parte dei soggetti coinvolti nella iniziativa economica collettiva, ove le condotte di coloro che non spendono il nome di una società assumano di fatto un ruolo rivelatore, per il carattere di sistematicità e concludenza delle attività compiute, di un vero rapporto societario, tra le quali attività particolare significatività deve riconoscersi ai rapporti di finanziamento e di garanzia ricollegabili a una costante opera di sostegno dell’attività dell’impresa per il raggiungimento degli scopi sociali

Nel caso della società non riconoscibile diviene, invece, fondamentale accertare l’esistenza di attività gestorie da parte dei soggetti coinvolti nella iniziativa economica collettiva, ove le condotte di coloro che non spendono il nome di una società assumano di fatto un ruolo rivelatore, per il carattere di sistematicità e concludenza delle attività compiute, di un vero rapporto societario, tra le quali attività particolare significatività deve riconoscersi ai rapporti di finanziamento e di garanzia ricollegabili a una costante opera di sostegno dell'attività dell'impresa per il raggiungimento degli scopi sociali

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 17165 depositata il 1° giugno 2026 – In mancanza di espressa deroga, la regola generale desumibile dalle stesse norme innanzi richiamate sia quella che, in caso di vendita con patto di riservato dominio, individua il presupposto impositivo nel trasferimento di ricchezza considerato rispetto alla produzione dell’effetto traslativo del diritto

In mancanza di espressa deroga, la regola generale desumibile dalle stesse norme innanzi richiamate sia quella che, in caso di vendita con patto di riservato dominio, individua il presupposto impositivo nel trasferimento di ricchezza considerato rispetto alla produzione dell'effetto traslativo del diritto

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 16844 depositata il 29 maggio 2026 – In tema di società in accomandita semplice, l’art. 2313 c.c., nel prevedere che i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita, reca una disciplina che si riferisce esclusivamente ai rapporti interni alla compagine sociale, obbligando gli accomandanti, nei soli confronti della società, ad eseguire i conferimenti promessi, e conseguentemente precludendo ai creditori sociali, incluso il fisco, la possibilità di agire direttamente verso di loro. Ne deriva che, salve le ipotesi normativamente previste di perdita del beneficio della responsabilità limitata e quelle in cui permangano crediti sociali insoddisfatti dopo la liquidazione, rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società in accomandita semplice, quali l’Iva e l’Irap, il socio accomandante, esclusa una sua responsabilità solidale per il debito tributario della società, è privo di legittimazione passiva

In tema di società in accomandita semplice, l’art. 2313 c.c., nel prevedere che i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita, reca una disciplina che si riferisce esclusivamente ai rapporti interni alla compagine sociale, obbligando gli accomandanti, nei soli confronti della società, ad eseguire i conferimenti promessi, e conseguentemente precludendo ai creditori sociali, incluso il fisco, la possibilità di agire direttamente verso di loro. Ne deriva che, salve le ipotesi normativamente previste di perdita del beneficio della responsabilità limitata e quelle in cui permangano crediti sociali insoddisfatti dopo la liquidazione, rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società in accomandita semplice, quali l’Iva e l’Irap, il socio accomandante, esclusa una sua responsabilità solidale per il debito tributario della società, è privo di legittimazione passiva

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17081 depositata il 31 maggio 2026 – Ai sensi dell’art. 2096 c.c., l’assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto ed è richiesta ad substantiam, e tale essenziale requisito di forma, la cui mancanza comporta la nullità assoluta del patto di prova, deve sussistere sin dall’inizio del rapporto, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie

Ai sensi dell’art. 2096 c.c., l’assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto ed è richiesta ad substantiam, e tale essenziale requisito di forma, la cui mancanza comporta la nullità assoluta del patto di prova, deve sussistere sin dall'inizio del rapporto, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 17817 depositata il 4 giugno 2026 – Il diritto alla riscossione dei tributi erariali, tra i quali rientra l’IVA, in mancanza di un’espressa disposizione derogatoria, si prescrive nel termine ordinario decennale, non essendo tali crediti riconducibili alle prestazioni periodiche di cui all’art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ., giacché la relativa obbligazione, pur correlata a periodi d’imposta, ha carattere autonomo e unitario e postula, per ciascuna annualità, una nuova verifica dei presupposti impositivi

Il diritto alla riscossione dei tributi erariali, tra i quali rientra l'IVA, in mancanza di un'espressa disposizione derogatoria, si prescrive nel termine ordinario decennale, non essendo tali crediti riconducibili alle prestazioni periodiche di cui all'art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ., giacché la relativa obbligazione, pur correlata a periodi d'imposta, ha carattere autonomo e unitario e postula, per ciascuna annualità, una nuova verifica dei presupposti impositivi

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17924 depositata il 4 giugno 2026 – Per i piloti di volo l’estensione dell’obbligo preventivo di comunicazione, durante il periodo di fruizione della CIGS per la nuova attività lavorativa, non ricorre durante il periodo in cui l’attività lavorativa svolta presso il nuovo vettore aereo sia finalizzata in modo esclusivo al mantenimento delle precedenti licenze di volo

Per i piloti di volo l’estensione dell’obbligo preventivo di comunicazione, durante il periodo di fruizione della CIGS per la nuova attività lavorativa, non ricorre durante il periodo in cui l’attività lavorativa svolta presso il nuovo vettore aereo sia finalizzata in modo esclusivo al mantenimento delle precedenti licenze di volo

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