In materia di invalidità civile, l’art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 326 del 2003, nella parte in cui esclude l’applicazione delle disposizioni in materia di ricorso amministrativo, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso d.l. (poi differita al 31 dicembre 2004 in forza dell’art. 23, comma 2, del d.l. n. 355 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 47 del 2004), si riferisce ai ricorsi amministrativi precedentemente previsti sia contro i provvedimenti di mancato riconoscimento dei requisiti sanitari, sia contro quelli di rigetto o revoca dei benefici economici attinenti a requisiti non sanitari
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4920 depositata il 23 febbraio 2024 – In materia di invalidità civile, l’art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 326 del 2003, nella parte in cui esclude l’applicazione delle disposizioni in materia di ricorso amministrativo, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso d.l. (poi differita al 31 dicembre 2004 in forza dell’art. 23, comma 2, del d.l. n. 355 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 47 del 2004), si riferisce ai ricorsi amministrativi precedentemente previsti sia contro i provvedimenti di mancato riconoscimento dei requisiti sanitari, sia contro quelli di rigetto o revoca dei benefici economici attinenti a requisiti non sanitari
il 6 Marzo, 2024in LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, DIRITTO PROCESSUALE
CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4910 depositata il 23 febbraio 2024 – Non vi è violazione dell’art.115 c.p.c. quando il giudice motiva per relationem, come ammesso dall’art.118 d.a. c.p.c., facendo valere quanto statuito in una precedente sentenza, inoltre non vi è ricorso alla scienza privata del giudice, quando si richiama alle argomentazioni svolte in altro giudizio ritenuto sovrapponibile dal punto di vista giuridico e fattuale
il 6 Marzo, 2024in LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, DIRITTO PROCESSUALE
Non vi è violazione dell’art.115 c.p.c. quando il giudice motiva per relationem, come ammesso dall’art.118 d.a. c.p.c., facendo valere quanto statuito in una precedente sentenza, inoltre non vi è ricorso alla scienza privata del giudice, quando si richiama alle argomentazioni svolte in altro giudizio ritenuto sovrapponibile dal punto di vista giuridico e fattuale
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4726 depositata il 22 febbraio 2024 – La proposizione, in giudizi separati, dell’azione per mobbing, al quale il lavoratore assuma collegato il licenziamento, e quella di impugnativa di quest’ultimo, pur già adottato al momento di presentazione del primo ricorso, non comporta un frazionamento del credito – e ciò anche se il presupposto di fatto comune delle due azioni risieda nel denunciato mobbing -, in quanto le due azioni si presentano ontologicamente diverse, essendo la prima di condanna per il risarcimento del danno per lesione di un bene della vita (la salute), mentre la seconda ha natura costitutiva, cui consegue, per legge, una condanna che ha ad oggetto la tutela di un diverso bene della vita (il lavoro e lo status di lavoratore)
il 6 Marzo, 2024in LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, DIRITTO PROCESSUALE
La proposizione, in giudizi separati, dell’azione per mobbing, al quale il lavoratore assuma collegato il licenziamento, e quella di impugnativa di quest’ultimo, pur già adottato al momento di presentazione del primo ricorso, non comporta un frazionamento del credito – e ciò anche se il presupposto di fatto comune delle due azioni risieda nel denunciato mobbing -, in quanto le due azioni si presentano ontologicamente diverse, essendo la prima di condanna per il risarcimento del danno per lesione di un bene della vita (la salute), mentre la seconda ha natura costitutiva, cui consegue, per legge, una condanna che ha ad oggetto la tutela di un diverso bene della vita (il lavoro e lo status di lavoratore)
Leggi tuttoCORTE DI CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 5263 depositata il 28 febbraio 2024 – In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese
il 6 Marzo, 2024in TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, NOTIFICHE
In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese
Leggi tuttoCorte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 4712 depositata il 22 febbraio 2024 – Ove il socio di società di persone non abbia dichiarato, per la parte di sua spettanza, il reddito societario risultante dalla rettifica operata dall’Amministrazione a carico della società risponde delle sanzioni per l’infedele dichiarazione, atteso che la loro applicazione trova causa nella dichiarazione di un reddito inferiore a quello imponibile e che il socio non può farsi scudo della società, attribuendo esclusivamente ad essa la violazione fiscale, atteso che la sua posizione nell’ambito della compagine sociale gli consente il controllo dell’attività della società e della sua contabilità e, quindi, di verificare l’effettivo ammontare del suo reddito e, pertanto, degli utili conseguiti in proporzione alla propria quota di partecipazione
il 6 Marzo, 2024in TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: accertamento, cassazione tributi, SANZIONI
Ove il socio di società di persone non abbia dichiarato, per la parte di sua spettanza, il reddito societario risultante dalla rettifica operata dall’Amministrazione a carico della società risponde delle sanzioni per l’infedele dichiarazione, atteso che la loro applicazione trova causa nella dichiarazione di un reddito inferiore a quello imponibile e che il socio non può farsi scudo della società, attribuendo esclusivamente ad essa la violazione fiscale, atteso che la sua posizione nell’ambito della compagine sociale gli consente il controllo dell’attività della società e della sua contabilità e, quindi, di verificare l’effettivo ammontare del suo reddito e, pertanto, degli utili conseguiti in proporzione alla propria quota di partecipazione
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 5002 depositata il 26 febbraio 2024 – L’omessa motivazione è denunziabile sotto il profilo dell’eventuale violazione dell’art. 132, co. 1, n. 4), c.p.c., da far valere ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.
il 5 Marzo, 2024in LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, DIRITTO PROCESSUALE
L’omessa motivazione è denunziabile sotto il profilo dell’eventuale violazione dell’art. 132, co. 1, n. 4), c.p.c., da far valere ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4634 depositata il 21 febbraio 2024 – In tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati, è legittima la previsione, operata dalla contrattazione collettiva, della causale relativa alla “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno settembre”, dovendo interpretarsi nel senso che gli stipulanti hanno considerato il bisogno, nel periodo in oggetto, di assumere personale per sopperire all’assenza di quello in congedo, con la conseguenza che l’indicazione nel contratto del nominativo del lavoratore sostituito non è necessaria e non è configurabile alcun onere di allegazione e prova dell’esigenza e dell’idoneità della singola assunzione a far fronte a essa, essendo sufficiente il rispetto della clausola di c.d. contingentamento, ossia della percentuale massima di contratti a termine rispetto al numero dei rapporti a tempo indeterminato stabilita a livello collettivo, in adempimento dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987
il 5 Marzo, 2024in lavoro, LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, DIRITTO PROCESSUALE, lavoro
In tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati, è legittima la previsione, operata dalla contrattazione collettiva, della causale relativa alla “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno settembre”, dovendo interpretarsi nel senso che gli stipulanti hanno considerato il bisogno, nel periodo in oggetto, di assumere personale per sopperire all’assenza di quello in congedo, con la conseguenza che l’indicazione nel contratto del nominativo del lavoratore sostituito non è necessaria e non è configurabile alcun onere di allegazione e prova dell’esigenza e dell’idoneità della singola assunzione a far fronte a essa, essendo sufficiente il rispetto della clausola di c.d. contingentamento, ossia della percentuale massima di contratti a termine rispetto al numero dei rapporti a tempo indeterminato stabilita a livello collettivo, in adempimento dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4630 depositata il 21 febbraio 2024 – Lo “ius superveniens” ex art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010 configura, alla luce dell’interpretazione adeguatrice offerta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 303 del 2011, una indennità “forfetizzata” e “onnicomprensiva” per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto “intermedio”, dalla scadenza del termine alla sentenza di conversione (…), sicché successivamente a detto periodo la retribuzione è dovuta e non è ripetibile
il 5 Marzo, 2024in LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, DIRITTO PROCESSUALE
Lo “ius superveniens” ex art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010 configura, alla luce dell’interpretazione adeguatrice offerta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 303 del 2011, una indennità “forfetizzata” e “onnicomprensiva” per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto “intermedio”, dalla scadenza del termine alla sentenza di conversione (…), sicché successivamente a detto periodo la retribuzione è dovuta e non è ripetibile
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