PENALE – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza depositata il 31 gennaio 2022 – Nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull’analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto

Nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto. in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, il "risparmio" in favore dell'impresa, nel quale si concretizzano i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall'interesse e dal vantaggio, può consistere anche nella sola riduzione dei tempi di lavorazione

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 149 depositata il 10 gennaio 2022 – Il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) sussiste sia nell’ipotesi di inesistenza oggettiva dell’operazione (ossia quando la stessa non sia mai stata posta in essere nella realtà), sia nell’ipotesi di inesistenza relativa (ossia quando l’operazione vi è stata, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura) sia, infine, nell’ipotesi di sovrafatturazione “qualitativa” (ossia quando la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti), in quanto oggetto della repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale

Il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) sussiste sia nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione (ossia quando la stessa non sia mai stata posta in essere nella realtà), sia nell'ipotesi di inesistenza relativa (ossia quando l'operazione vi è stata, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura) sia, infine, nell'ipotesi di sovrafatturazione "qualitativa" (ossia quando la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti), in quanto oggetto della repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 2182 depositata il 19 gennaio 2022 – In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art.129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu oculi

In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art.129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu oculi

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 387 depositata l’ 11 gennaio 2022 – Compito del titolare della posizione di garanzia è infatti evitare che si verifichino eventi lesivi dell’incolumità fisica intrinsecamente connaturati all’esercizio di talune attività lavorative, anche nell’ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuali negligenze, imprudenze e disattenzioni dei lavoratori subordinati, la cui incolumità deve essere protetta con appropriate cautele. Il garante non può, quindi, invocare, a propria scusa, Il principio di affidamento, assumendo che il comportamento del lavoratore era imprevedibile, poiché tale principio non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia

Compito del titolare della posizione di garanzia è infatti evitare che si verifichino eventi lesivi dell'incolumità fisica intrinsecamente connaturati all'esercizio di talune attività lavorative, anche nell'ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuali negligenze, imprudenze e disattenzioni dei lavoratori subordinati, la cui incolumità deve essere protetta con appropriate cautele. Il garante non può, quindi, invocare, a propria scusa, Il principio di affidamento, assumendo che il comportamento del lavoratore era imprevedibile, poiché tale principio non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 153 depositata il 10 gennaio 2022 – L’art. 578 bis cod. proc. pen., che ha disciplinato la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato, nel caso in cui sia accertata la responsabilità dell’imputato, è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12 bis del d.lgs. n. 74 del 2000, ma, ove questa sia stata disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all’entrata in vigore del citato art. 578 bis cod. proc. pen.

L'art. 578 bis cod. proc. pen., che ha disciplinato la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato, nel caso in cui sia accertata la responsabilità dell’imputato, è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12 bis del d.lgs. n. 74 del 2000, ma, ove questa sia stata disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all’entrata in vigore del citato art. 578 bis cod. proc. pen.

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 425 depositata l’ 11 gennaio 2022 – In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, destinatario delle normativa antinfortunistica in una impresa strutturata come persona giuridica è il suo legale rappresentante; la responsabilità penale del predetto, ad eccezione delle ipotesi di valida delega, deriva proprio dalla sua qualità di preposto alla gestione societaria ed è indipendente dallo svolgimento, o meno, di mansioni tecniche

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, destinatario delle normativa antinfortunistica in una impresa strutturata come persona giuridica è il suo legale rappresentante; la responsabilità penale del predetto, ad eccezione delle ipotesi di valida delega, deriva proprio dalla sua qualità di preposto alla gestione societaria ed è indipendente dallo svolgimento, o meno, di mansioni tecniche

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 46833 depositata il 22 dicembre 2021 – Il committente privato è escluso da responsabilità sula sicurezza sui luoghi di lavoro solo adempie all’obbligo di “scegliere” adeguatamente l’impresa, quest’onere consistendo verificare che la medesima sia regolarmente iscritta alla C.C.I.A, dimostri di essere dotata del documento di valutazione dei rischi e che di non essere destinataria di provvedimenti di sospensione od interdittivi, ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 81/2008

Il committente privato è escluso da responsabilità sula sicurezza sui luoghi di lavoro solo adempie all'obbligo di "scegliere" adeguatamente l'impresa, quest'onere consistendo verificare che la medesima sia regolarmente iscritta alla C.C.I.A, dimostri di essere dotata del documento di valutazione dei rischi e che di non essere destinataria di provvedimenti di sospensione od interdittivi, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 81/2008

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 gennaio 2022, n. 2 – Viola l’art. 6, par. 1, della Convenzione EDU l’operato dell’organo giurisdizionale che, ribaltando la sentenza emessa dal giudice di grado inferiore, non provveda, onde pervenire all’overruling, alla preventiva citazione anche degli stessi imputati, oltre che degli altri testi valutati dal giudice di primo grado, ove questi abbiano affermato di non essere i responsabili dell’illecito loro ascritto

Viola l'art. 6, par. 1, della Convenzione EDU l'operato dell'organo giurisdizionale che, ribaltando la sentenza emessa dal giudice di grado inferiore, non provveda, onde pervenire all'overruling, alla preventiva citazione anche degli stessi imputati, oltre che degli altri testi valutati dal giudice di primo grado, ove questi abbiano affermato di non essere i responsabili dell'illecito loro ascritto

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