PENALE – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 luglio 2021, n. 32387 – In tema di reati tributari, il giudice, per determinare l’ammontare dell’imposta evasa, deve effettuare una verifica che, pur non potendo prescindere dalle specifiche regole stabilite dalla legislazione fiscale per  quantificare l’imponibile, risente delle limitazioni derivanti dalla diversa finalità dell’accertamento penale, con la conseguenza che occorre tenere conto dei costi non contabilizzati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali, da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza

In tema di reati tributari, il giudice, per determinare l'ammontare dell'imposta evasa, deve effettuare una verifica che, pur non potendo prescindere dalle specifiche regole stabilite dalla legislazione fiscale per  quantificare l'imponibile, risente delle limitazioni derivanti dalla diversa finalità dell'accertamento penale, con la conseguenza che occorre tenere conto dei costi non contabilizzati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali, da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 32255 depositata il 26 agosto 2021 – Scudo fiscale applicabile soltanto in relazione a reati fiscali nella cui condotta rilevano i capitali trasferiti e posseduti all’estero e successivamente oggetto di rimpatrio

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 32255 depositata il 26 agosto 2021 Scudo fiscale - Proventi di attività illecite - Soggetto portatore di pericolosità sociale - Legge antimafia - Sequestro e confisca di beni di familiari e congiunti Ritenuto in fatto 1. Con decreto dell'8 luglio 2020 la Corte di appello di Brescia ha [...]

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 32241 depositata il 26 agosto 2021 – Il reato previsto dall’art. 5 del D. Lgs 74/2000 è omissivo proprio: posto in essere da colui che, in base alla normativa fiscale di riferimento, sia in concreto tenuto alla presentazione della dichiarazione annuale obbligatoria ed è richiesto il dolo specifico, ovvero la prova della sussistenza, in capo all’autore, del dolo specifico di evasione: la deliberata ed esclusiva intenzione di sottrarsi al pagamento delle imposte

Il reato previsto dall'art. 5 del D. Lgs 74/2000 è omissivo proprio: posto in essere da colui che, in base alla normativa fiscale di riferimento, sia in concreto tenuto alla presentazione della dichiarazione annuale obbligatoria ed è richiesto il dolo specifico, ovvero la prova della sussistenza, in capo all'autore, del dolo specifico di evasione: la deliberata ed esclusiva intenzione di sottrarsi al pagamento delle imposte

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 32242 depositata il 26 agosto 2021 – Il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili presuppone l’istituzione della documentazione contabile e la produzione di un reddito e, pertanto, non contempla anche la condotta di semplice omessa tenuta delle scritture contabili, che è, invece, sanzionata amministrativamente dall’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997

Il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili presuppone l'istituzione della documentazione contabile e la produzione di un reddito e, pertanto, non contempla anche la condotta di semplice omessa tenuta delle scritture contabili, che è, invece, sanzionata amministrativamente dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 30307 depositata il 4 agosto 2021 – In presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva

In presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 30231 depositata il 3 agosto 2021 – La mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro ed i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

La mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro ed i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 30332 depositata il 4 agosto 2021 – Il sequestro di somme di denaro quale profitto di reato è legittimo solo se le stesse siano legate da un rapporto di derivazione, sia pure indiretta, e che la delega ad operare su di un conto corrente, anche se non caratterizzata da limitazioni, non è di per sé sufficiente a dimostrare la piena disponibilità del delegato sulle somme ivi depositate

Il sequestro di somme di denaro quale profitto di reato è legittimo solo se le stesse siano legate da un rapporto di derivazione, sia pure indiretta, e che la delega ad operare su di un conto corrente, anche se non caratterizzata da limitazioni, non è di per sé sufficiente a dimostrare la piena disponibilità del delegato sulle somme ivi depositate

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 30032 depositata il 2 agosto 2021 – Anche ai reati di cui all’art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000 è configurabile il concorso tra il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000) e quello di bancarotta impropria mediante operazioni dolose previsto dall’art. 223, secondo comma, n. 2), l. fall., quando l’evasione dell’imposta abbia determinato l’insorgenza di consistenti debiti a carico della società, dovuti a sanzioni, interessi ed oneri accessori, oltre all’IVA, con conseguente incapacità della stessa società di fare fronte alle proprie obbligazioni e conseguente fallimento

Anche ai reati di cui all'art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000 è configurabile il concorso tra il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000) e quello di bancarotta impropria mediante operazioni dolose previsto dall'art. 223, secondo comma, n. 2), l. fall., quando l'evasione dell'imposta abbia determinato l'insorgenza di consistenti debiti a carico della società, dovuti a sanzioni, interessi ed oneri accessori, oltre all'IVA, con conseguente incapacità della stessa società di fare fronte alle proprie obbligazioni e conseguente fallimento

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