TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 19956 depositata il 15 giugno 2026 – In tema di accertamento tributario fondato su indagini bancarie, l’autorizzazione prevista dall’art. 32, primo comma, n. 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, in materia di imposte dirette, e dall’art. 51, secondo comma, n. 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, pur conservando, nel diritto interno, natura di atto preparatorio e organizzativo, deve essere preesistente alle indagini e recare, alla luce dell’art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo, nonché degli artt. 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, un contenuto minimo idoneo a rendere verificabili, anche ex post, i presupposti, l’oggetto e i limiti dell’ingerenza nei dati bancari del contribuente. Ne consegue che, ove l’autorizzazione, a seguito di specifica contestazione del contribuente, risulti mancante o inidonea, la documentazione bancaria acquisita è inutilizzabile, in quanto l’avviso di accertamento è invalido per la parte in cui la pretesa impositiva si fondi su di essa

In tema di accertamento tributario fondato su indagini bancarie, l’autorizzazione prevista dall’art. 32, primo comma, n. 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, in materia di imposte dirette, e dall’art. 51, secondo comma, n. 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, pur conservando, nel diritto interno, natura di atto preparatorio e organizzativo, deve essere preesistente alle indagini e recare, alla luce dell’art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo, nonché degli artt. 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, un contenuto minimo idoneo a rendere verificabili, anche ex post, i presupposti, l’oggetto e i limiti dell’ingerenza nei dati bancari del contribuente. Ne consegue che, ove l’autorizzazione, a seguito di specifica contestazione del contribuente, risulti mancante o inidonea, la documentazione bancaria acquisita è inutilizzabile, in quanto l’avviso di accertamento è invalido per la parte in cui la pretesa impositiva si fondi su di essa

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 12368 depositata il 3 maggio 2026 – Nel procedere alla ricostruzione del reddito del contribuente, l’Amministrazione Finanziaria se può legittimamente utilizzare i dati derivanti da movimenti bancari relativi a conti correnti intestati a terzi, deve nondimeno fornire in giudizio la prova, anche presuntiva, che detti movimenti bancari siano in realtà attribuibili al contribuente

Nel procedere alla ricostruzione del reddito del contribuente, l’Amministrazione Finanziaria se può legittimamente utilizzare i dati derivanti da movimenti bancari relativi a conti correnti intestati a terzi, deve nondimeno fornire in giudizio la prova, anche presuntiva, che detti movimenti bancari siano in realtà attribuibili al contribuente

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 16844 depositata il 29 maggio 2026 – In tema di società in accomandita semplice, l’art. 2313 c.c., nel prevedere che i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita, reca una disciplina che si riferisce esclusivamente ai rapporti interni alla compagine sociale, obbligando gli accomandanti, nei soli confronti della società, ad eseguire i conferimenti promessi, e conseguentemente precludendo ai creditori sociali, incluso il fisco, la possibilità di agire direttamente verso di loro. Ne deriva che, salve le ipotesi normativamente previste di perdita del beneficio della responsabilità limitata e quelle in cui permangano crediti sociali insoddisfatti dopo la liquidazione, rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società in accomandita semplice, quali l’Iva e l’Irap, il socio accomandante, esclusa una sua responsabilità solidale per il debito tributario della società, è privo di legittimazione passiva

In tema di società in accomandita semplice, l’art. 2313 c.c., nel prevedere che i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita, reca una disciplina che si riferisce esclusivamente ai rapporti interni alla compagine sociale, obbligando gli accomandanti, nei soli confronti della società, ad eseguire i conferimenti promessi, e conseguentemente precludendo ai creditori sociali, incluso il fisco, la possibilità di agire direttamente verso di loro. Ne deriva che, salve le ipotesi normativamente previste di perdita del beneficio della responsabilità limitata e quelle in cui permangano crediti sociali insoddisfatti dopo la liquidazione, rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società in accomandita semplice, quali l’Iva e l’Irap, il socio accomandante, esclusa una sua responsabilità solidale per il debito tributario della società, è privo di legittimazione passiva

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 16846 depositata il 29 maggio 2026 – Qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali

Qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 13192 depositata il 7 maggio 2026 – In materia di presunzioni, è riservato all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito sia lo stesso ricorso a tale mezzo di prova, sia la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, tale giudizio, tuttavia, non può sottrarsi al controllo in sede di legittimità, se, violando i cennati criteri giuridici in tema di formazione della prova critica (enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c.), il giudice si sia limitato a negare valore indiziario ai singoli elementi acquisiti in giudizio, senza accertarne la capacità di assumere rilievo in tal senso ove valutati nella loro sintesi

In materia di presunzioni, è riservato all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito sia lo stesso ricorso a tale mezzo di prova, sia la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, tale giudizio, tuttavia, non può sottrarsi al controllo in sede di legittimità, se, violando i cennati criteri giuridici in tema di formazione della prova critica (enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c.), il giudice si sia limitato a negare valore indiziario ai singoli elementi acquisiti in giudizio, senza accertarne la capacità di assumere rilievo in tal senso ove valutati nella loro sintesi

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 13251 depositata l’ 8 maggio 2026 – Nel caso in cui sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, non ai sensi dell’articolo 46 del Decreto Legislativo n. 546/1992, a fronte di un caso di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge, ma per l’intervenuto sgravio del tributo, il giudice deve liquidare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale

Nel caso in cui sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, non ai sensi dell'articolo 46 del Decreto Legislativo n. 546/1992, a fronte di un caso di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge, ma per l'intervenuto sgravio del tributo, il giudice deve liquidare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 16701 depositata il 28 maggio 2026 – Il diritto alla detrazione deve essere riconosciuto anche nel caso di violazione di requisiti formali di cui agli artt. 18 e 22 della direttiva n. 77/388/CEE (cd. Sesta direttiva), quali la mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, ovvero l’omessa tenuta del registro IVA acquisti

Il diritto alla detrazione deve essere riconosciuto anche nel caso di violazione di requisiti formali di cui agli artt. 18 e 22 della direttiva n. 77/388/CEE (cd. Sesta direttiva), quali la mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, ovvero l'omessa tenuta del registro IVA acquisti

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