TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte Sezione 2 – sentenza n. 287 depositata il 10 giugno 2024 – Ai fini del riconoscimento del credito di imposta Formazione 4.0 sono ammissibili solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0. La società deve dare prova dettagliata dell’effettiva esecuzione di tutti i corsi di formazione

Ai fini del riconoscimento del credito di imposta Formazione 4.0 sono ammissibili solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0. La società deve dare prova dettagliata dell'effettiva esecuzione di tutti i corsi di formazione

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 8273 depositata il 2 aprile 2026 – Il regime di non imponibilità IVA della cessione intracomunitaria diviene applicabile solo quando il potere di disporre del bene come proprietario è stato trasmesso all’acquirente, nonché quando il venditore prova che tale bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione

Il regime di non imponibilità IVA della cessione intracomunitaria diviene applicabile solo quando il potere di disporre del bene come proprietario è stato trasmesso all’acquirente, nonché quando il venditore prova che tale bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 22596 depositata il 9 agosto 2024 – Il processo tributario non è diretto alla mera eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma ad una pronuncia di merito, sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell’accertamento dell’ufficio

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 22596 depositata il 9 agosto 2024 natura del processo tributario - vizio di "ultra" o "extra" petizione - principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato - legittimo affidamento del contribuente di fronte all'azione dell'Amministrazione finanziaria FATTI DI CAUSA 1. La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 5554 depositata l’ 11 marzo 2026 – Nel giudizio tributario, come del resto in quello ordinario, le “gravi ed eccezionali ragioni” che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese giudiziali non possono essere espresse con una formula generica, come «la natura della controversia»

Nel giudizio tributario, come del resto in quello ordinario, le “gravi ed eccezionali ragioni” che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese giudiziali non possono essere espresse con una formula generica, come «la natura della controversia»

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 5537 depositata l’ 11 marzo 2026 – In tema di IVA, ove il contribuente, dopo aver utilizzato parzialmente un relativo credito mediante compensazione con altro tributo, negli anni successivi continui a dichiararlo in misura superiore alla residua parte spettante, non è configurabile una violazione equiparabile all’indebito o fraudolento uso di tale credito se all’irregolarità formale della dichiarazione non segua il mancato versamento di imposte, cui solo è riconducibile un concreto danno erariale, non potendo ipotizzarsi un tentativo di illecito fiscale qualora il contribuente tenga una condotta in buona fede e non ponga in essere atti diretti all’utilizzo del maggior credito erroneamente riportato nelle dichiarazioni successive

In tema di IVA, ove il contribuente, dopo aver utilizzato parzialmente un relativo credito mediante compensazione con altro tributo, negli anni successivi continui a dichiararlo in misura superiore alla residua parte spettante, non è configurabile una violazione equiparabile all’indebito o fraudolento uso di tale credito se all'irregolarità formale della dichiarazione non segua il mancato versamento di imposte, cui solo è riconducibile un concreto danno erariale, non potendo ipotizzarsi un tentativo di illecito fiscale qualora il contribuente tenga una condotta in buona fede e non ponga in essere atti diretti all’utilizzo del maggior credito erroneamente riportato nelle dichiarazioni successive

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributario, Ordinanza n. 5674 depositata il 12 marzo 2026 – In tema d’IVA, la cessione del credito di imposta comporta il subingresso del terzo cessionario nella posizione del contribuente cedente lasciando inalterati i termini del rapporto sostanziale da cui il credito origina, sicché l’efficacia derivativa determina l’acquisto da parte del cessionario dei diritti volti alla realizzazione del credito ceduto, tra i quali rientra l’azione di rimborso in quanto diretta all’adempimento della prestazione

In tema d'IVA, la cessione del credito di imposta comporta il subingresso del terzo cessionario nella posizione del contribuente cedente lasciando inalterati i termini del rapporto sostanziale da cui il credito origina, sicché l'efficacia derivativa determina l'acquisto da parte del cessionario dei diritti volti alla realizzazione del credito ceduto, tra i quali rientra l'azione di rimborso in quanto diretta all'adempimento della prestazione

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 6002 depositata il 17 marzo 2026 – In assenza di compiuto sostanziale esaurimento di tutte le operazioni fiscalmente rilevanti, non possono assumere valore determinante, ai fini dell’esclusione dall’imposizione, il dato dell’intervenuta dichiarazione di cessazione dell’attività ex art. 35 d.p.r. 633/1972 e quello della dismissione della partita iva, attesa il carattere meramente formale (anzi: “anagrafico”) della prima evenienza

In assenza di compiuto sostanziale esaurimento di tutte le operazioni fiscalmente rilevanti, non possono assumere valore determinante, ai fini dell'esclusione dall'imposizione, il dato dell'intervenuta dichiarazione di cessazione dell'attività ex art. 35 d.p.r. 633/1972 e quello della dismissione della partita iva, attesa il carattere meramente formale (anzi: "anagrafico") della prima evenienza

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 5708 depositata il 12 marzo 2026 – In tema di IVA, l’attività oggetto della clausola di delega al coassicuratore non è esente ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, non avendo natura assicurativa, né accessoria, atteso che la coassicurazione non modifica la ripartizione “pro quota” tra i coassicuratori del rischio, né concerne aspetti essenziali dell’attività d’intermediario o di mediatore di assicurazione, con particolare riguardo alla ricerca di potenziali clienti

In tema di IVA, l'attività oggetto della clausola di delega al coassicuratore non è esente ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, non avendo natura assicurativa, né accessoria, atteso che la coassicurazione non modifica la ripartizione "pro quota" tra i coassicuratori del rischio, né concerne aspetti essenziali dell'attività d'intermediario o di mediatore di assicurazione, con particolare riguardo alla ricerca di potenziali clienti

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