Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 19956 depositata il 15 giugno 2026 – In tema di accertamento tributario fondato su indagini bancarie, l’autorizzazione prevista dall’art. 32, primo comma, n. 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, in materia di imposte dirette, e dall’art. 51, secondo comma, n. 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, pur conservando, nel diritto interno, natura di atto preparatorio e organizzativo, deve essere preesistente alle indagini e recare, alla luce dell’art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo, nonché degli artt. 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, un contenuto minimo idoneo a rendere verificabili, anche ex post, i presupposti, l’oggetto e i limiti dell’ingerenza nei dati bancari del contribuente. Ne consegue che, ove l’autorizzazione, a seguito di specifica contestazione del contribuente, risulti mancante o inidonea, la documentazione bancaria acquisita è inutilizzabile, in quanto l’avviso di accertamento è invalido per la parte in cui la pretesa impositiva si fondi su di essa
In tema di accertamento tributario fondato su indagini bancarie, l’autorizzazione prevista dall’art. 32, primo comma, n. 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, in materia di imposte dirette, e dall’art. 51, secondo comma, n. 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, pur conservando, nel diritto interno, natura di atto preparatorio e organizzativo, deve essere preesistente alle indagini e recare, alla luce dell’art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo, nonché degli artt. 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, un contenuto minimo idoneo a rendere verificabili, anche ex post, i presupposti, l’oggetto e i limiti dell’ingerenza nei dati bancari del contribuente. Ne consegue che, ove l’autorizzazione, a seguito di specifica contestazione del contribuente, risulti mancante o inidonea, la documentazione bancaria acquisita è inutilizzabile, in quanto l’avviso di accertamento è invalido per la parte in cui la pretesa impositiva si fondi su di essa