TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 32828 depositata il 16 dicembre 2025 – In tema di accertamento nei confronti del socio di società a ristretta partecipazione sociale, ove tra l’anno d’imposta sottoposto ad accertamento ed il momento della notificazione alla società dell’atto impositivo il socio sia receduto dalla compagine sociale, è nullo l’avviso di accertamento a lui notificato per i maggiori redditi di capitale presuntivamente distribuiti, quando esso, rinviando “per relationem” alla motivazione dell’avviso di accertamento notificato alla società, manchi dell’allegazione della documentazione citata o della riproduzione dei suoi contenuti essenziali

In tema di accertamento nei confronti del socio di società a ristretta partecipazione sociale, ove tra l'anno d'imposta sottoposto ad accertamento ed il momento della notificazione alla società dell'atto impositivo il socio sia receduto dalla compagine sociale, è nullo l'avviso di accertamento a lui notificato per i maggiori redditi di capitale presuntivamente distribuiti, quando esso, rinviando "per relationem" alla motivazione dell'avviso di accertamento notificato alla società, manchi dell'allegazione della documentazione citata o della riproduzione dei suoi contenuti essenziali

Corte di Cassazione, sezione tributaria, Ordinanza n. 1284 depositata il 21 gennaio 2026 – In tema di accertamento fiscale e di irrogazione delle sanzioni tributarie, il potere di autotutela tributaria trae fondamento, al pari della potestà impositiva, dai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 23, 53 e 97 Cost. in vista del perseguimento dell’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati; di conseguenza l’Amministrazione finanziaria, qualora si sia resa conto di aver commesso un errore nell’indicazione delle sanzioni, non sia decorso il termine di decadenza per l’accertamento previsto per il singolo tributo e sull’atto non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, può legittimamente annullare, per vizi sia formali che sostanziali, l’atto impositivo viziato ed emettere, in sostituzione, un nuovo atto riportante una maggiore sanzione

In tema di accertamento fiscale e di irrogazione delle sanzioni tributarie, il potere di autotutela tributaria trae fondamento, al pari della potestà impositiva, dai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 23, 53 e 97 Cost. in vista del perseguimento dell'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati; di conseguenza l'Amministrazione finanziaria, qualora si sia resa conto di aver commesso un errore nell’indicazione delle sanzioni, non sia decorso il termine di decadenza per l'accertamento previsto per il singolo tributo e sull'atto non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, può legittimamente annullare, per vizi sia formali che sostanziali, l'atto impositivo viziato ed emettere, in sostituzione, un nuovo atto riportante una maggiore sanzione

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 32770 depositata il 16 dicembre 2025 – Il ricorso per revocazione delle pronunce di cassazione con rinvio deve ritenersi inammissibile soltanto se l’errore revocatorio enunciato abbia portato all’omesso esame di eccezioni, questioni o tesi difensive che possano costituire oggetto di una nuova, libera ed autonoma valutazione da parte del giudice del rinvio ma non anche se la pronuncia di accoglimento sia fondata su di un vizio processuale dovuto ad un errore di fatto o se il fatto di cui si denuncia l’errore percettivo sia assunto come decisivo nell’enunciazione del principio di diritto, o, nell’economia della sentenza, sia stato determinante per condurre all’annullamento per vizio di motivazione

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 32770 depositata il 16 dicembre 2025 Revocazione-art.395, n.4, c.p.c. FATTI DI CAUSA 1. Nel giudizio iscritto al n.30489/2020, la Direzione dell'Agenzia delle Entrate di Pagani notificava ai due soci della società Calzature P. di O.S.A. s.a.s. - esercente l'attività di commercio al dettaglio d calzature ed accessori - l'avviso [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 32745 depositata il 16 dicembre 2025 – La libertà di stabilimento presuppone comunque l’esercizio di un’attività economica ed un insediamento reale, corrispondente anche ad un livello minimo di presenza oggettivamente verificabile, del soggetto non residente nello Stato membro ospite (Corte giustizia, 23/04/2008, C-201/05, T.C.), così da ricomprendere quelle ipotesi in cui, da elementi oggettivi e verificabili da parte di terzi, risulti che la società estera controllante, pur in presenza di motivazioni di natura fiscale, sia realmente impiantata nello Stato di stabilimento e ivi eserciti attività economiche effettive

La libertà di stabilimento presuppone comunque l'esercizio di un'attività economica ed un insediamento reale, corrispondente anche ad un livello minimo di presenza oggettivamente verificabile, del soggetto non residente nello Stato membro ospite (Corte giustizia, 23/04/2008, C-201/05, T.C.), così da ricomprendere quelle ipotesi in cui, da elementi oggettivi e verificabili da parte di terzi, risulti che la società estera controllante, pur in presenza di motivazioni di natura fiscale, sia realmente impiantata nello Stato di stabilimento e ivi eserciti attività economiche effettive

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 33781 depositata il 23 dicembre 2025 – L’istituto della sanatoria dei vizi della notificazione per raggiungimento dello scopo riceve applicazione generalizzata anche nella materia tributaria ed è, pertanto, operante con riferimento alla notificazione sia dell’avviso di accertamento, atto impositivo, sia della cartella di pagamento, atto esattivo, sia dell’avviso di accertamento esecutivo, cd. atto impoesattivo

L'istituto della sanatoria dei vizi della notificazione per raggiungimento dello scopo riceve applicazione generalizzata anche nella materia tributaria ed è, pertanto, operante con riferimento alla notificazione sia dell'avviso di accertamento, atto impositivo, sia della cartella di pagamento, atto esattivo, sia dell'avviso di accertamento esecutivo, cd. atto impoesattivo

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 33418 depositata il 22 dicembre 2025 – Per configurare la condotta abusiva è, dunque, necessario un’attenta valutazione delle “ragioni economiche” delle operazioni negoziali che sono poste in essere, in quanto, se le stesse sono giustificabili in termini oggettivi, in base alla pratica comune degli affari, minore o del tutto assente è il rischio della pratica abusiva; se invece tali operazioni, pur se effettivamente realizzate, riflettono, attraverso artifici negoziali, assetti di “anormalità” economica, può verificarsi una ripresa fiscale là dove è possibile individuare una strada fiscalmente più onerosa.

Per configurare la condotta abusiva è, dunque, necessario un'attenta valutazione delle "ragioni economiche" delle operazioni negoziali che sono poste in essere, in quanto, se le stesse sono giustificabili in termini oggettivi, in base alla pratica comune degli affari, minore o del tutto assente è il rischio della pratica abusiva; se invece tali operazioni, pur se effettivamente realizzate, riflettono, attraverso artifici negoziali, assetti di "anormalità" economica, può verificarsi una ripresa fiscale là dove è possibile individuare una strada fiscalmente più onerosa.

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 33761 depositata il 23 dicembre 2025 – In tema di rendita catastale attribuita mediante dichiarazione del contribuente con la cd. procedura DOCFA, l’avviso di accertamento derivante dalla rettifica del numero dei vani catastali dichiarati non può essere motivato con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, poiché la determinazione del vano utile, che incide su classe e rendita catastale dell’unità immobiliare, dipende da una pluralità di dati fattuali, che, a vario titolo, concorrono alla sua identificazione, in ragione della destinazione funzionale, della connotazione strutturale e della stessa estensione superficiaria del vano, dovendo l’amministrazione dare specifico conto della relativa rettifica

In tema di rendita catastale attribuita mediante dichiarazione del contribuente con la cd. procedura DOCFA, l'avviso di accertamento derivante dalla rettifica del numero dei vani catastali dichiarati non può essere motivato con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, poiché la determinazione del vano utile, che incide su classe e rendita catastale dell'unità immobiliare, dipende da una pluralità di dati fattuali, che, a vario titolo, concorrono alla sua identificazione, in ragione della destinazione funzionale, della connotazione strutturale e della stessa estensione superficiaria del vano, dovendo l'amministrazione dare specifico conto della relativa rettifica

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 33735 depositata il 23 dicembre 2025 – In materia catastale, a decorrere dal 1 gennaio 2016, i piani inclinati delle centrali elettriche non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto sono impianti funzionali al ciclo produttivo, sicché è applicabile l’art. 1, comma 21, della L. n. 208 del 2015 che sottrae dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo

In materia catastale, a decorrere dal 1 gennaio 2016, i piani inclinati delle centrali elettriche non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto sono impianti funzionali al ciclo produttivo, sicché è applicabile l'art. 1, comma 21, della L. n. 208 del 2015 che sottrae dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo

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