TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 febbraio 2019, n. 4908 – L’avviso di riclassamento di un immobile deve specificare se il mutamento è dovuto a una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l’unità immobiliare e, nel caso, indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano

in tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento" e ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell'operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e, dall'altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l'oggetto dell'eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all'Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell'atto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 febbraio 2019, n. 4704 – Nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili

Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito, infatti non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 febbraio 2019, n. 4578 – Indeducibilità di costi sostenuti per beni o prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di delitti non colposi

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 febbraio 2019, n. 4578 Tributi - Reddito di impresa - Indeducibilità di costi sostenuti per beni o prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di delitti non colposi - Costi di realizzazione di un complesso alberghiero su terreni oggetto di lottizzazione abusiva - Indeducibilità - Esclusione Fatti di [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 febbraio 2019, n. 4571 – Imposta ipotecaria e di bollo per individuare il momento in cui sorge l’obbligo di pagamento dell’imposta occorre distinguere tra imposta riscossa dall’Agenzia delle entrate e imposta riscossa dalla Conservatoria

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 febbraio 2019, n. 4571 Tributi - Imposta ipotecaria e di bollo - Accertamento - Riscossione - Applicazione aliquote vigenti - Trascrizione/iscrizione atti Esposizione del fatto 1. Il notaio A.A.C. impugnava 24 avvisi di liquidazione per il recupero dei maggiori importi dovuti a titolo di imposta ipotecaria e di bollo, [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 febbraio 2019, n. 4389- La normativa di riferimento qualifica, dunque, come debitori per l’obbligazione doganale sorta in seguito all’irregolare introduzione di merce in ambito comunitario (in uno all’importatore) pure le persone che ad essa hanno, a qualsiasi titolo, partecipato ovvero che hanno acquisito o detenuto la merce illegalmente introdotta

quando una dichiarazione è resa in base a dati che determinano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi dovuti per legge, le persone che hanno fornito i dati necessari alla stesura della dichiarazione e che erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza della erroneità, possono essere parimenti considerati debitori conformemente alle vigenti disposizioni doganali, posto che, in linea con la regolamentazione comunitaria, il d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 38, vincola all'obbligazione tributaria tutti coloro comunque ingeritisi nell'operazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 febbraio 2019, n. 4708 – In tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell’art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento

in tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorché da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento" e ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell'operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e, dall'altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l'oggetto dell'eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all'Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell'atto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 febbraio 2019, n. 4654 – Procedimento di “revisione parziale del classamento” di cui all’art. 1, co. 335, Legge n. 311 del 2004 ed obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, inciso sulla determinazione del valore

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 febbraio 2019, n. 4654 Tributi - Procedimento di "revisione parziale del classamento" di cui all'art. 1, co. 335, Legge n. 311 del 2004 - Avviso di accertamento per estimi catastali - Obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, inciso sulla determinazione del valore Rilevato che [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 febbraio 2019, n. 4593 – ICI – Accertamento alla Aziende sanitarie locali – Natura commerciale

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 febbraio 2019, n. 4593 Tributi locali - ICI - Accertamento - Immobili - Aziende sanitarie locali - Natura commerciale Rilevato che Il Comune di Alatri notificò il 2 gennaio 2009 alla azienda sanitaria locale di Frosinone avviso di accertamento per l'importo complessivo di Euro 86.514,45 comprensivo di interessi e [...]

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